Art. 37 — Cessazione dell'attività

Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro prestatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

Il AgID rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.

Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.

Testo aggiornato al 2026-05-09. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.