Corte costituzionale
Sentenza n. 89/2026
Corte cost., sent. 28 maggio 2026, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/2026
- Data di deposito
- 28 maggio 2026
- Data di decisione
- 23 marzo 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990
- art. 1, comma 1, lettera r, decreto legislativo n. 139 del 4 settembre 2024
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
- art. 9, comma 4, legge n. 139 del 4 settembre 2024
- art. 102, comma 4, legge n. 123 del 1° agosto 2025
- art. 50, comma 8, legge n. 123 del 1° agosto 2025
Parametri
- art. 53, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1957
Massime
Massima n. 47562
Il principio di capacità contributiva, in una prima fase concretizzato, in relazione a vari istituti del diritto tributario, nel suo contenuto più sostanzialmente garantistico, è stato poi declinato nella dimensione dell’eguaglianza tributaria, soprattutto partendo dal divieto di discriminazione qualitativa dei redditi. (Precedenti: S. 116/2013 - mass. 37111; S. 223/2012 - mass. 36632; S. 42/1980 - mass. 9741; S. 120/1972 - mass. 6202; S. 44/1966 - mass. 2587; S. 103/1967 - mass. 4691; S. 131/1973 - mass. 6824)In un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non deve necessariamente rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica; ciò, nella prospettiva dell’eguaglianza e della solidarietà insite nel dovere inderogabile di concorrere alle pubbliche spese e dell’evoluzione dei dinamismi economici in un contesto in cui la ricchezza può sfuggire agli inquadramenti più tradizionali. (Precedenti: S. 111/2024 - mass. 46238; S. 288/2019 - mass. 41902).L’imposizione fiscale può rivestire anche una funzione sociale, in forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidarietà, come testimonia la collocazione dell’art. 53 Cost. nel Titolo IV, dedicato ai «Rapporti politici»; tale legame fra i vincoli di solidarietà e l’imposizione fiscale, tuttavia, non ha mai condotto alla svalutazione del principio di capacità contributiva nel senso di renderlo indifferente alla manifestazione di una forza economica. (Precedenti: S. 111/2024 - mass. 46236; S. 60/2024 - mass. 46101; S. 49/2024 - mass. 46067; S. 52/2022).
Massima n. 47563
Al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 111/1997 - mass. 23271).Il controllo della Corte costituzionale in ordine alla lesione dei principi di cui all’art. 53 Cost., come specificazione del principio di eguaglianza, si riconduce a un giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico. (Precedenti: S. 262/2020 - mass. 42997; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 116/2013 - mass. 37111; S. 223/2012; S. 111/1997 - mass. 23271; S. 42/1980)
Massima n. 47564
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 139 del 2024, nella parte in cui, nel prevedere che la determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni relativa alle rendite vitalizie deve essere compiuta moltiplicando la rendita vitalizia annua per il coefficiente riportato nel prospetto allegato al t.u. sull’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 %. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. tributaria, nelle condizioni di tassi di interesse inferiori all’unità, da un lato sconfina nella manifesta arbitrarietà in quanto produce una situazione fiscale estrema nella quale, considerata l’attuale aspettativa di vita, l’imposizione fiscale può superare il valore del legato; dall’altro lato risulta priva di una giustificazione razionale, producendo l’effetto di “distruggere” fiscalmente lo stesso istituto del legato di rendita vitalizia. È, pertanto, necessario ricondurre tale norma all’interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, utilizzando a tal fine, il saggio legale d’interesse del 2,5 %, grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento già presente nell’ordinamento. Trattandosi di una soluzione empirica, che riporta a una dimensione non irragionevole la misura dell'imposta, sarebbe certamente auspicabile un intervento normativo che calibrasse con criteri conoscibili e razionalmente giustificabili, anche quanto al metodo di calcolo, l’imposizione fiscale sulle rendite vitalizie. (Precedenti: S. 180/2025; S. S. 31/2025 - mass. 46641; S. 128/2024; S. 90/2024; S. 6/2024 - mass. 45948; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 54/2020).
Massima n. 47566
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 46 t.u. sull’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), nella parte in cui, nel determinare la base imponibile dell’imposta di registro relativa alla rendita vitalizia, non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 2, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5%. Tale disposizione contiene, ai fini della determinazione della base imponibile della citata imposta, una disposizione identica a quella dichiarata costituzionalmente illegittima.
Massima n. 47567
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024 che, nel dettare la disciplina intertemporale di applicazione delle modifiche apportate all’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 – dichiarato, prima della novella del 2024, costituzionalmente illegittimo –, prevede, per le rendite costituite anteriormente alla sua data di entrata in vigore, che per i periodi in cui il tasso di interesse legale era uguale o inferiore allo 0,1%, occorre tenere conto dei coefficienti risultanti dal prospetto allegato al d.m. 21 dicembre 2015 e, implicitamente, che per i periodi in cui, invece, lo stesso era superiore allo 0,1% continua ad applicarsi il precedente regime, ovvero i coefficienti di volta in volta previsti e allegati al d.P.R. n. 131 del 1986. La disciplina intertemporale, pertanto, non solo non incide sui vulnera costituzionali dell’indicato art. 17 ante riforma, ma nemmeno è idonea a superarli dal momento che prevede, per i periodi citati, l’applicazione della Tabella dei coefficienti di cui al prospetto allegato al d.m. del 2015, che è proprio quella che restituisce risultati abnormi e non conformi ai principi di ragionevolezza e capacità contributiva; risulta, peraltro, contraddittorio che il limite del 2,5%, applicabile per il futuro, individuato dallo stesso legislatore quale criterio idoneo a ricondurre il sistema a ragionevolezza non venga applicato anche per le situazioni pendenti per le quali si pone il medesimo problema.
Massima n. 47568
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 102, comma 4, del d.lgs. n. 123 del 2025, t.u. di riordino delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti – entrato in vigore il 13 agosto 2025, ma con efficacia differita al 1° gennaio 2027 – in cui è stata trasfusa la disposizione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificata dalla disciplina transitoria di cui all’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024, anch’essa dichiarata costituzionalmente illegittima in via consequenziale.
Massima n. 47569
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025, testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, in cui è stata trasfusa la disposizione di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante l’imposta di registro relativa alla rendita vitalizia, a sua volta dichiarata costituzionalmente illegittima in via consequenziale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nel testo applicabile prima della modifica di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti);
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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