Corte costituzionale

Sentenza n. 84/2026

Corte cost., sent. 19 maggio 2026, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/2026
Data di deposito
19 maggio 2026
Data di decisione
10 marzo 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:84

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47416

È dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti nei giudizi promossi dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, avente ad oggetto l’art. 248, comma 5, periodi secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il Procuratore generale non è parte dei giudizi a quibus, mentre, sulla base delle Norme integrative in vigore al momento dell’intervento, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale sono legittimati a intervenire i soli soggetti che sono parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. Al contrario, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative, applicabili ratione temporis) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Per gli stessi motivi, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da E. G., M. D.A., V. S. e F. I., nel giudizio promosso dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, avente ad oggetto l’art. 248, comma 5, periodi secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000. Tali soggetti – rispettivamente sindaco e assessori del Comune di Belvedere Marittimo, parti di altro giudizio, analogo al giudizio a quo – non sono parti dei giudizi a quibus e, per quanto sopra richiamato, non possono ritenersi titolari di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46971; O. 72/2024 - mass. 46093).

Massima n. 47417

La restituzione degli atti al giudice a quo si impone quando lo ius superveniens possa condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo», ovvero muti in modo sostanziale «i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo» o ancora quando le modifiche conseguenti a uno ius superveniens incidono profondamente sull’ordito logico che sta alla base delle censure prospettate, oppure intaccano il meccanismo contestato dal rimettente, spettando in tali casi a quest’ultimo sia verificare l’influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative. (Precedenti: S. 28/2026 - mass. 47343; O. 55/2020 - mass. 42497; O. 230/2019 - mass. 40827).In via generale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal giudice rimettente. Lo ius superveniens non impedisce alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulle questioni, autonome e peraltro logicamente prioritarie, che le innovazioni introdotte dal legislatore non mutano nei loro termini salienti, e di rendere così una tempestiva risposta alla domanda di giustizia costituzionale. (Precedente: S. 101/2025 - mass. 46809).

Massima n. 47418

Precludere a un giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma che è alla base della sua potestas iudicandi equivale a suggellare l’esistenza, se non proprio di una “zona franca”, di una “zona d’ombra” nel controllo di legittimità costituzionale della legge, il cui risultato è quello di vincolare il giudice di merito all’applicazione di norme in ipotesi contrarie alla Costituzione, anche quando il giudice non abbia avuto la possibilità – in un momento precedente del processo – di sollevare tale questione. Una tale soluzione da un lato appare in contrasto con il dovere, incombente su ogni giudice (ex art. 23 della legge n. 87 del 1953), di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte della legge, e di investire la Corte costituzionale di ogni dubbio di legittimità costituzionale che ritenga non manifestamente infondato, relativamente alle norme destinate a trovare applicazione in un determinato giudizio. Dall’altro, essa risulta distonica rispetto all’esigenza di assicurare che il controllo di legittimità costituzionale sia tale da coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico. (Precedenti: S. 163/2024 - mass. 46378; S. 1/2014).

Massima n. 47419

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost., con l’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 62 del 2025, dell’art. 248, comma 5, periodi secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede, nel testo vigente ratione temporis, l’incandidabilità e il divieto di ricoprire determinate cariche per un termine determinato e fisso di dieci anni, prescindendo dalla natura gravemente colposa o dolosa della condotta e, comunque, dall’entità del contributo causale all’evento dissesto. Il giudizio a quo riguarda esclusivamente amministratori comunali, sicché è in esso applicabile la sola disposizione di cui al primo periodo, mentre le questioni sollevate, aventi a oggetto il secondo e il terzo periodo, concernono i sindaci e i presidenti di provincia.

Massima n. 47420

I principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione a misure delle quali viene espressamente negata la natura punitiva, sono a fondamento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di automatismi sanzionatori, ritenuti con essi non conformi, proprio perché postulano l’adeguatezza della sanzione al caso concreto; adeguatezza che non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito. (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42628).Il principio di proporzionalità della sanzione possiede potenzialità applicative che eccedono l’orizzonte degli automatismi legislativi, risultando applicabile anche alla materia delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale esso trova la sua base costituzionale nel combinato disposto non – come in materia penale degli artt. 3 e 27 Cost. – bensì dell’art. 3 Cost. e delle norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione.Non è superato il test di proporzionalità a fronte della combinazione tra una sanzione pecuniaria di eccezionale severità, ma graduabile in funzione della concreta gravità dell’illecito e delle condizioni economiche dell’autore dell’infrazione, e una ulteriore sanzione anch’essa di carattere punitivo, ma non graduabile. (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42628). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per la necessità di un intervento del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost., dell’art. 248, comma 5, periodi primo, secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede, nel testo vigente ratione temporis, l’incandidabilità e il divieto di ricoprire determinate cariche per un termine determinato e fisso di dieci anni, prescindendo dalla natura gravemente colposa o dolosa della condotta e, comunque, dall’entità del contributo causale all’evento dissesto. La disciplina censurata – in concreto recata dai primi tre periodi del citato comma 5, ai quali va pertanto limitato lo scrutinio – non consente di modulare la durata delle misure interdittive previste, causando il loro difetto di ragionevolezza e di proporzionalità. La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce infatti di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell’ampiezza non solo del distinto grado della responsabilità sul piano psicologico, e del tipo di violazione commessa, ma anche della stessa durata dell’incarico o del mandato e dell’effettivo contributo causale al dissesto. La sproporzione della misura emerge anche dal raffronto con la diversa norma, contenuta nel quarto periodo del comma 5 dell’art. 248 t.u. enti locali, che consente di modulare la sanzione pecuniaria in relazione alla concreta gravità della condotta del singolo soggetto ritenuto responsabile. Tuttavia, la reductio ad legitimitatem non può essere operata dalla Corte costituzionale. Le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, rimesse alla discrezionalità del legislatore, per cui non è possibile rinvenire un solo punto di riferimento che possa ritenersi costituzionalmente adeguato, ancorché non obbligato. Nessuna delle soluzioni astrattamente proposte, infatti, si sottrarrebbe al rischio dell’invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore). (Precedente: S. 183/2025 - mass. 47117).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati da E. G., M. D.A., V. S. e F. I., nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2025, indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti nei giudizi indicati in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 5, periodi secondo e terzo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con l'ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 62 del 2025 indicata in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 5, periodi primo, secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze