Corte costituzionale

Sentenza n. 83/2026

Corte cost., sent. 19 maggio 2026, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/2026
Data di deposito
19 maggio 2026
Data di decisione
11 marzo 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Luciani
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 26 maggio 2025
  • art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 26 maggio 2025
  • art. 5, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 26 maggio 2025
  • art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 26 maggio 2025
  • art. 13, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 26 maggio 2025
  • art. 15, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 26 maggio 2025
  • art. 10, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 26 maggio 2025

Parametri

Massime

Massima n. 47577

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5 e 97 Cost., l’art. 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui, inserendo l’art. 20-sexies nella legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, stabilisce che il conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta può prescindere dall’espletamento di un pubblico concorso. L’analisi complessiva della disciplina impugnata dal Governo restituisce una figura di segretario comunale, nella specie del Comune di Aosta, profondamente trasformata nella sua fisionomia. La nuova disciplina, per un verso, mina l’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, rinvenibile proprio nella disciplina generale di tale figura istituzionale. Per l’altro, consente l’attribuzione del relativo incarico a soggetti che sono professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale e sono scelti in base a una selezione non concorsuale e non riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere. Sono così violati i princìpi del pubblico concorso e dell’accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, che vincolano la Regione autonoma Valle d’Aosta anche per limiti espliciti di cui allo statuto di autonomia. (Precedenti: S. 100/2023 - mass. 45542, 45444, 45545; S. 60/2023 - mass. 45491; S. 227/2021 - mass. 44393; S. 195/2021 - mass. 44310; S. 95/2021 - mass. 43880, 43881; S. 199/2020 - mass. 42737; n S. 36/2020 - mass. 42457; S. 23/2019; S. 277/2013 - mass. 37461; S. 127/2011 - mass. 35576; S. 225/2010 - 34771; S. 293/2009 - mass. 34070, 34071, 34072, 34073).

Massima n. 47578

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione integrato da insufficiente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. nonché all’art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello statuto spec. per la Valle d’Aosta, degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nelle parti in cui, modificando la legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, sostituiscono gli artt. 2, comma 1, lett. b) e c), e comma 2, 4, 6, 16 e 18, e introducono l’art. 20-bis, commi 3, 4 e 7, relativi all’esercizio associativo delle funzioni comunali. Il ricorrente, oltre a non chiarire come le norme impugnate violerebbero, in concreto, i parametri evocati, non si avvede che l’obbligo di esercizio in forma associata in ambito territoriale sovracomunale è stato soppresso: il legislatore valdostano lo ha trasformato in una mera facoltà, rimessa, salvo specifiche eccezioni, alla libera decisione dei singoli enti e lo ha mantenuto in via generale solo per funzioni e servizi puntualmente individuati e già allocati presso altri enti. (Precedenti: S. 28/2025; S. 201/2021 - mass. 44233; S. 33/2019 - mass. 42330; S. 44/2014; S. 22/2014).

Massima n. 47579

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. e all’art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello statuto spec. per la Valle d’Aosta, in relazione all’art. 99, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui, inserendo l’art. 20-quater, comma 2, nella legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, stabilisce la cessazione automatica degli incarichi di segretario comunale al termine della durata originariamente prevista delle elezioni generali comunali, con prosecuzione delle funzioni dei segretari in servizio per un periodo mensile, anziché quadrimestrale, e senza possibilità di conferma automatica decorso quest’ultimo termine. Il ricorrente non prende in considerazione la complessa disciplina procedimentale prevista dalla legge regionale per il conferimento dei nuovi incarichi di segretario comunale, in base alla quale il termine finale della prorogatio del segretario uscente è soltanto l’ultimo di una sequenza di altri termini procedimentali, rigorosamente scanditi dal legislatore regionale, né spiega come la norma impugnata lederebbe la garanzia di continuità dell’azione amministrativa.

Massima n. 47580

Sono dichiarate inammissibili, per difetto assoluto di motivazione, integrato da genericità e carente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all’art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, in relazione all’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, e agli artt. 98 e 99 t.u. enti locali, dell’art. 10 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui, sostituendo l’art. 12, comma 1, nella legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, prevede, in caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, la sostituzione del sindaco, quale componente della Giunta delle Unités des Communes valdôtaines, a favore del vicesindaco e, qualora ne siano colpiti entrambi, la delega dei relativi poteri a un assessore. Il ricorrente, anche a valle di una ricostruzione lacunosa e incerta del quadro normativo, che travolge direttamente l’individuazione del parametro interposto, individua l’oggetto della censura in modo generico e impreciso, limitandosi a richiamare una “ridislocazione” delle potestà sindacali senza indicare in che termini si produrrebbero le lamentate lesioni e senza avvedersi delle somiglianze e delle differenze tra la disciplina regionale impugnata e quella statale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nelle parti in cui, modificando la legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, sostituiscono gli artt. 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, 4, 6, 16 e 18, e introducono l'art. 20-bis, commi 3, 4 e 7, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 della Costituzione e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l'art. 20-quater, comma 2, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 99, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui sostituisce l'art. 12, comma 1, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e agli artt. 98 e 99 t.u. enti locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze