Corte costituzionale
Sentenza n. 73/2026
Corte cost., sent. 12 maggio 2026, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/2026
- Data di deposito
- 12 maggio 2026
- Data di decisione
- 13 aprile 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saverio Marini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1097, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 25, Costituzione
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 49, par.1, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 15, comma 1, patto internazionale dei diritti civili e politici
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 47487
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può costituire parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale quando la disposizione censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE, ai sensi dell’art. 51 CDFUE; le norme della stessa Carta, tuttavia, possano essere utilizzate, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come criteri interpretativi degli stessi parametri costituzionali pertinenti. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025 - mass. 46639; S. 214/2025; S. 113/2025 - mass. 46915; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 85/2024 - mass. 46181; S. 219/2023 – mass. 45887; S. 33/2021 – mass. 43635).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, par. 1 CDFUE, dalla Corte di cassazione, sez. un. civ., dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole da essa dettata in tema di violazione dell’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto UE).
Massima n. 47488
Il principio di retroattività in mitius, sancito dall’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., ha un duplice, e concorrente, fondamento costituzionale: uno, di matrice domestica, riconducibile al principio di eguaglianza; l’altro, di origine internazionale e avente ingresso nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117, primo comma, Cost., riconducibile all’art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui gli artt. 15, comma 1, PICDP e 49, par. 1, CDFUE. Tale principio è, invece, estraneo alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma, Cost., il quale sancisce il distinto principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, finalizzato a tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. (Precedenti: S. 123/2025 - mass. 46938; S. 95/2025 - mass. 46780; S. 176/2024 - mass. 46435; S. 198/2022 - mass. 45063; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 215/2008 - mass. 32585; S. 394/2006 - mass. 30804; S. 393/2006 - mass. 30799).La ratio del principio di retroattività in mitius è identificabile nel diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua commissione. (Precedenti: S. 123/2025 - mass. 46938; S. 198/2022; S. 63/2019 - mass. 42613).Mentre l’irretroattività in peius della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della sua retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe, legittime sul piano costituzionale purché giustificabili al metro del vaglio positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti rispetto all’interesse individuale in gioco. (Precedenti: S. 123/2025 - mass. 46938; S. 198/2022 - mass. 45063; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793).
Massima n. 47489
Se l’assimilazione delle sanzioni amministrative “punitive” alle sanzioni penali ha quale corollario l’estensione di larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali, inclusa la retroattività della lex mitior (salvo giustificate eccezioni), da ciò non discende però che alle prime debba applicarsi, con modalità identiche, il complessivo regime giuridico previsto per le sanzioni formalmente penali. In particolare, le disposizioni che intervengono sulle sanzioni amministrative, indipendentemente dalla natura sostanzialmente penale, soggiacciono, in virtù dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981, all’art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, dal momento che tale principio è derogato in caso di successione di leggi entrambe penali, prevista dall’art. 2 cod. pen. Il riconoscimento del carattere punitivo-afflittivo della sanzione amministrativa non è, pertanto, sufficiente a permettere l’automatica applicabilità del principio di retroattività in mitius, cosicché si potrà porre, per la lex mitior che non ha previsto una deroga al divieto di retroattività generalmente valevole per le sanzioni amministrative, un problema di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 101/2025 - mass. 46812; S. 198/2022 - mass. 45063; S. 68/2021 - mass. 43806; S. 96/2020; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 193/2016 - mass. 39016).In caso di successione di leggi nel tempo relative a sanzioni amministrative sostanzialmente penali ai sensi della CEDU, il giudice può investire la Corte costituzionale della valutazione sulla legittimità costituzionale – alla stregua sia dei parametri nazionali (art. 3 Cost.), sia del parametro interposto convenzionale (art. 7 CEDU), per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. – tanto di disposizioni che escludano o limitino la retroattività della lex mitior, quanto di disposizioni che, non prevedendo espressamente tale retroattività, abbiano efficacia meramente ultrattiva, secondo l’art. 11 delle preleggi. In tal caso, spetta alla Corte costituzionale, accertata la riconducibilità della misura oggetto del suo sindacato alla “materia penale” ai sensi della CEDU, verificare se la mancata previsione dell’efficacia retroattiva della lex mitior che su di essa incide, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., accertando, in particolare, se sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale; ciò, in linea con quel vaglio positivo di ragionevolezza, al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale. (Precedenti: S. 198/2022 - mass. 45063; S. 96/2020 - mass. 43356; S. 63/2019 - mass. 42613; O. 199/2023 - mass. 45837). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, l’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 nella parte in cui, nel modificare in mitius l’illecito amministrativo dell’impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, eliminando il relativo obbligo per i lavoratori subordinati per i quali sono stati effettuati regolari versamenti contributivi e la relativa sanzione, non prevede l’applicazione retroattiva della nuova disciplina più favorevole. La scelta legislativa censurata dalla Corte di cassazione, sez. unite, investite dal primo presidente delle questioni di massima di particolare importanza non supera il vaglio di ragionevolezza: da un lato, infatti, la sanzione amministrativa pecuniaria in esame, rivolta alla generalità dei consociati e caratterizzata da uno scopo repressivo e preventivo, a tutela del generale interesse al corretto adempimento contributivo, ha natura punitiva agli effetti della CEDU, con conseguente applicazione delle garanzie da essa previste, inclusa la retroattività della lex mitior; né, dall’altro, sussiste l’esigenza di tutelare altri controinteressi di rango costituzionale che potrebbe giustificare l’introduzione di limiti alla retroattività in mitius). (Precedenti: S. 149/2022 - mass. 44927; S. 13/2022; S. 43/2017 - mass. 39634).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole da essa dettata in tema di violazione dell'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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