Corte costituzionale
Sentenza n. 71/2026
Corte cost., sent. 12 maggio 2026, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/2026
- Data di deposito
- 12 maggio 2026
- Data di decisione
- 24 febbraio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 5, decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017
- art. 1, comma 629, lettera a), legge n. 234 del 30 dicembre 2021
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 47399
La visione rigidamente dualistica dei rapporti tra l’ordinamento eurounitario e l’ordinamento nazionale corrispondeva a una fase in cui il diritto dell’Unione aveva un campo di azione circoscritto, sostanzialmente limitato alla realizzazione del mercato comune. In tale assetto, ai giudici comuni spettava la verifica della compatibilità della legge con il diritto dell’Unione, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e il potere di non applicarla in caso di incompatibilità con disposizioni di quel diritto dotate di effetti diretti, mentre la Corte costituzionale assumeva il ruolo di difensore dell’identità costituzionale attraverso lo strumento dei “controlimiti”. La progressiva estensione, anche per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia, dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, che inevitabilmente interseca una parte consistente della materia costituzionale, ha però modificato la relazione tra i due ordinamenti; i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto eurounionale fanno sì che il sistema giuridico dell’Unione europea e quello degli Stati membri siano divenuti sempre più integrati e interdipendenti. L’attuale assetto delle relazioni tra i sistemi, pertanto, è improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell’Unione. Il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate. (Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45984; S.170/1984 - mass. 9754; S. 183/1973 - mass. 6954).È possibile operare il controllo di legittimità costituzionale della disposizione censurata anche alla stregua di un “parametro integrato” di costituzionalità, costituito da una disposizione del diritto primario dell’Unione e da una della Costituzione. È infatti l’art. 117, primo comma, Cost. che colloca entro un comune orizzonte la Costituzione e gli obblighi comunitari, avvincendoli nel menzionato parametro integrato. L’art. 117, primo comma, Cost., per come sostituito dall’art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001, infatti, non soltanto ha rafforzato la copertura costituzionale dei principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione – il cui fondamento era già ravvisabile nell’art. 11 Cost. – i quali differenziano strutturalmente l’UE dalle organizzazioni internazionali, ma giustifica anche, in alcune situazioni, l’integrazione delle disposizioni della Costituzione con quelle del diritto dell’Unione in quello che potrebbe definirsi un unico “blocco di costituzionalità”. (Precedente: S. 170/1984 - mass. 9754).I principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), sicché la violazione di un diritto della persona può infrangere sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione. In tale caso, è attribuita al giudice comune la scelta se disapplicare la norma interna, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale. (Precedente: S. 269/2017 - mass. 41943).Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, la questione di costituzionalità è proponibile anche laddove il duplice contrasto riguardi, sul versante del diritto dell’Unione, non solo un diritto garantito dalla CDFUE, ma una qualsiasi norma, anche di diritto derivato, e, sul versante interno, non solo un diritto, ma anche un principio costituzionale, sempre che ricorra un tono costituzionale, in ragione del nesso con interessi o principi costituzionali. È comunque il giudice comune a decidere se disapplicare la legge oppure sollevare una questione di legittimità costituzionale, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE. Il rinvio pregiudiziale, peraltro, può essere proposto anche dalla Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, allorché esistano dei dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Infatti, la “comunità delle Corti” e il “dialogo” che si svolge tra le stesse, improntato al principio di leale collaborazione, promuovono la piena attuazione del principio del primato del diritto europeo e assicurano il buon funzionamento delle interdipendenze tra i diversi sistemi giuridici, nazionali ed eurounitario. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47194; S. 147/2025 - mass. 47024; S. 93/2025 - mass. 46808; S. 31/2025 - mass. 46640; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 1/2025 - mass. 46620; S. 210/2024 - mass. 46570; S. 181/2024 - mass. 46445; S. 15/2024 - mass. 45984; S. 11/2020 - mass. 42451; S. 20/2019 - mass. 42459; O. 21/2025).
Massima n. 47400
In presenza di sistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia, per assicurarne il corretto funzionamento occorre dare la più ampia applicazione al principio di leale collaborazione, riconosciuto sia dal diritto dell’Unione sia dal nostro diritto costituzionale, e che pertanto assurge al rango di principio fondamentale dello spazio costituzionale comune all’Unione e agli Stati membri. Il principio di attribuzione è uno degli architravi dei rapporti tra l’ordinamento europeo e quello nazionale. Tuttavia, esso non dà luogo a paratie stagne capaci di separare il sistema giuridico eurounionale da quello nazionale, perché sovente le rispettive competenze si intrecciano e si sovrappongono, soprattutto a seguito della estensione materiale del diritto dell’Unione. Per impedire frizioni, conflitti e disarmonie, è quindi necessaria la collaborazione tra la Corte di giustizia, le Corti costituzionali nazionali e il giudice comune, con l’obiettivo condiviso di assicurare il buon funzionamento dei menzionati sistemi eurounionale e nazionali, integrati e interdipendenti. (Precedenti: S. 88/2012; S. 87/2012; S. 379/1992 - mass. 18805; S. 168/1963).L’esigenza della collaborazione tra la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte costituzionale non fa svanire le differenze di ruoli e di compiti, in particolare la distinzione tra la competenza della Corte di giustizia ad assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, fornendone l’interpretazione vincolante per tutti gli Stati membri, grazie al rinvio pregiudiziale; e la competenza riservata alla Corte costituzionale quale interprete finale della Costituzione italiana, anche con la possibilità di fornire l’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto nazionale. Il dialogo tra Corti è necessario perché la prima opera secondo sistematizzazioni dogmatiche non sempre coincidenti con quelle in uso nei singoli Stati membri, soprattutto nel campo della tutela dei diritti fondamentali. La collaborazione può svolgersi secondo modalità differenti: quando esistono dubbi sul contenuto del diritto dell’Unione, la Corte costituzionale propone un rinvio pregiudiziale; quando però il diritto dell’Unione ha un contenuto definito, essa, dopo avere verificato il tono costituzionale della questione, procede direttamente alla sua applicazione, integrando il parametro interno di costituzionalità con il diritto dell’Unione, come eventualmente interpretato dai giudici di Lussemburgo, agendo così quale enforcer del diritto dell’UE, assicurandone il primato e la piena effettività, che possono giovarsi dell’efficacia erga omnes delle sentenze d’illegittimità costituzionale, nonché della vasta gamma di tecniche decisorie che possono essere impiegate al fine di garantire i suddetti principi. Ciò ferma restando la possibilità, per questa Corte, di applicare uno standard nazionale di protezione di un diritto costituzionale che vada oltre quanto stabilito dalla CDFUE, purché siano rispettati il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. Quando, infine, entrano in gioco principi o diritti fondamentali che definiscono l’identità costituzionale della Repubblica italiana, la Corte costituzionale, riservandosi come strumento eccezionale l’applicazione dei “controlimiti”, proporrà preventivamente alla Corte di giustizia come accomodare tali principi nell’ambito del diritto dell’Unione o comunque di applicare la garanzia dell’identità costituzionale degli Stati membri. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47194; 31/2025; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 1/2025; S. 210/2024; S. 15/2024 - mass. 45984; S. 217/2021; S. 216/2021; S. 182/2020; S. 117/2019; S. 115/2018; S. 24/2017; S. 238/2014; S. 284/2007; O. 21/2025; O. 161/2024; O. 29/2024; O. 24/2017).
Massima n. 47401
Nel modello costituzionale le funzioni giudiziarie affidate alla magistratura ordinaria sono esercitate dai magistrati togati, assunti quali lavoratori dipendenti mediante pubblico concorso, che svolgono la propria attività professionale in via esclusiva e senza aprioristiche limitazioni di materia, e dai magistrati onorari, non assunti tramite pubblico concorso e non lavoratori dipendenti, ai quali può essere affidata solo la giustizia “minore” e che svolgono l’attività magistratuale in via occasionale e concorrente. La Costituzione pertanto esclude categoricamente che i magistrati professionali e quelli onorari godano del medesimo status giuridico ed economico, a pena di violazione dei fondamentali principi di eguaglianza e del pubblico concorso per l’accesso alla funzione magistratuale, che concorre ad attuare l’altrettanto fondamentale principio dell’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, nella prospettiva della più attenta tutela dei diritti dei consociati. (Precedenti: S. 125/2025 - mass. 46974; S. 41/2021 - mass. 43661; S. 267/2020 - mass. 43084).Il sistema costituzionale della magistratura impone al legislatore di configurare l’apporto dei magistrati non professionali al funzionamento della giustizia nei ristretti limiti di un rapporto onorario. Quest’ultimo è caratterizzato da: a) la compatibilità con lo svolgimento di un’attività lavorativa o professionale); b) una scelta ispirata a criteri di natura politico-discrezionale e non tecnico-amministrativa; c) una disciplina del servizio derivante, pressoché esclusivamente, dall’atto di conferimento dell’incarico; d) una durata normalmente temporanea dell’incarico medesimo; e) un compenso di natura indennitaria e non retributiva; f) l’esercizio di funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignità sociale, e non identificabili con attività professionale. Ciò determina l’impossibilità di equiparare i diversi aspetti del trattamento giuridico ed economico delle due, ben distinte, categorie magistratuali. (Precedenti: S. 41/2021 - mass. 43661; S. 267/2020 - mass. 43084; S. 60/2006 - mass. 30190; S. 220/2005 - mass. 29435; S. 70/1971 - mass. 5524).L’assunzione mediante pubblico concorso quale requisito per l’accesso alla funzione magistratuale professionale costituisce un principio fondamentale irrinunciabile, perché garantisce la possibilità di accesso alla magistratura ordinaria a tutti i cittadini, in aderenza al disposto dell’art. 3 Cost., evitando ogni discriminazione, anche di genere, e assicurando la qualificazione tecnico-professionale dei magistrati, ritenuta condizione necessaria per l’esercizio delle funzioni giudiziarie. Il pubblico concorso concorre inoltre ad assicurare la separazione del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello Stato e la sua stessa indipendenza, a presidio dell’ordinamento giurisdizionale quale elemento fondante dell’ordinamento della Repubblica. (Precedente: S. 41/2021 - mass. 43661).Vi è una coerenza di contenuti tra il diritto dell’Unione e il diritto costituzionale, a tenore del quale il trattamento economico e giuridico dei magistrati onorari non è equiparabile a quello dei magistrati professionali a cominciare proprio dal profilo retributivo. (Precedenti: S. 267/2020 - mass. 43084; S. 60/2006 - mass. 30190).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 47 CDFUE, l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a, della legge n. 234 del 2021, nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall’Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. settima, imponendo ai magistrati onorari, quale contropartita della stabilizzazione, la completa rinuncia ai diritti conferiti dal medesimo diritto dell’Unione e relativi ai rapporti pregressi, impedisce l’esercizio del diritto costituzionale di difesa in giudizio e del diritto a un ricorso effettivo, garantito dalla CDFUE, neutralizza situazioni soggettive garantite anche dal diritto derivato, quali il diritto alle ferie retribuite e il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, da un lato, e tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, dall’altro. La rinuncia generalizzata alle pretese nascenti dal rapporto pregresso – contropartita ex lege della stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso, introdotta per porre rimedio alla reiterazione dei loro incarichi, oggetto di censura da parte della Commissione europea –, contrasta con il diritto dell’Unione, posto che secondo la Corte di giustizia se la stabilizzazione può costituire rimedio in forma specifica dell’illecito unionale dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine, non può tenere luogo della diversa e più articolata tutela sostanziale conferita dal diritto dell’Unione ai lavoratori. Ben avrebbe potuto il legislatore, nel prevedere la stabilizzazione dei magistrati onorari, determinare il contenuto economico dei diritti loro spettanti, in relazione alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza, anche in ragione dei compensi effettivamente percepiti dagli stessi, e comunque coordinando l’esigenza di riconoscere tali pretese con il principio costituzionale che esclude la loro equiparazione ai magistrati professionali e con il dato di fatto e di diritto che i magistrati onorari svolgono un’attività differente da quella di questi ultimi. Invece la disposizione censurata ha imposto ai magistrati onorari la totale rinuncia alle loro pretese, impedendo loro di agire in giudizio o di proseguire le azioni già intraprese a tutela dei suddetti diritti, e, al contempo, il diritto a un ricorso effettivo innanzi a un giudice, di cui all’art. 47, par. 1, CDFUE. Né è sufficiente lo spazio decisionale lasciato ai magistrati onorari, i quali potevano rinunciare alla stabilizzazione e scegliere di coltivare le loro pretese in giudizio, perché esso risulta oltremodo compresso. Sarà compito del legislatore intervenire a dettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente la stabilizzazione, commisurandoli all’attività qualitativa e quantitativa svolta e alla circostanza che, di regola, non ha il carattere dell’esclusività. Nelle more di tale intervento, non potrà che spettare al giudice comune quantificare il contenuto economico dei diritti unionali alle ferie, all’assistenza e alla previdenza, nel rispetto dei principi costituzionali quali, in particolare, quello della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali). (Precedenti: S. 31/2025 - mass. 46641; S. 130/2023 - mass. 45599; S. 234/2020 - mass. 43238).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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