Corte costituzionale
Sentenza n. 65/2026
Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/2026
- Data di deposito
- 30 aprile 2026
- Data di decisione
- 12 marzo 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Roberto Nicola Cassinelli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:65
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47454
La violazione della libertà personale fa riferimento a una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo che ne consegue abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile, oppure a misure impositive di obblighi che hanno un effetto di degradazione giuridica dell’interessato, a condizione che gli stessi risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell’assoggettamento della persona all’altrui potere, in cui si concreta la violazione della garanzia dell’habeas corpus. (Precedente: S. 203/2024 - mass. 46478).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Napoli, prima sez. civ., in riferimento all’art. 13 Cost., dell’art. 175, comma 12, cod. strada, che prevede la necessità della preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada per l’attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane, con eccezione delle sole forze armate e di polizia. La limitazione imposta dalla norma censurata non determina alcuna violazione della libertà personale, non comportando né coazione fisica né effetti di degradazione della dignità di chi la subisca). (Precedenti: S. 180/1994 - mass. 20584; O. 49/2009 - mass. 33186).
Massima n. 47455
Le norme volte a garantire il sicuro svolgimento della circolazione dei veicoli perseguono, seppure in via mediata, la finalità tipica delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale cioè quella, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione; rispondendo, pertanto, a esigenze di sicurezza degli utenti esse riguardano la protezione di valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto è limite insuperabile di ogni attività economica. (Precedenti: S. 152/2010 - mass. 34615; S. 548/1990 - mass. 16721).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., dal Giudice di pace di Napoli, prima sez. civ., dell’art. 175, comma 12, cod. strada, che prevede la necessità della preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada per l’attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane, con eccezione delle sole forze armate e di polizia. La norma censurata non determina una limitazione sproporzionata e indeterminata alla libertà di iniziativa economica privata, dal momento che il potere di concedere o negare le autorizzazioni all’attività di soccorso stradale meccanico è esercitato in ragione di specifiche previsioni normative che implicano, tra l’altro, la verifica delle caratteristiche dei mezzi che saranno utilizzati e richiedono agli enti autorizzanti una serie di controlli nel corso dello svolgimento del rapporto. Nemmeno può dubitarsi che la limitazione imposta alla detta libertà risponda a uno scopo di utilità sociale, riguardando, a ben vedere, la sicurezza degli utenti delle strade; il che esclude, infine, anche la necessità di distinguere tra interventi di assistenza tecnica in luogo sicuro, come la piazzola di emergenza, e interventi di rimozione/traino, essendo, invece, entrambi funzionali alla medesima esigenza di assicurare la sicurezza della circolazione su autostrade e strade extraurbane).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. dal Giudice di pace di Napoli, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze