Corte costituzionale

Sentenza n. 64/2026

Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/2026
Data di deposito
30 aprile 2026
Data di decisione
23 febbraio 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:64

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47452

Le norme sull’incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. L’esigenza di prevedere un’ipotesi di incompatibilità sussiste allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione al medesimo giudizio, un’attività pregiudicante, e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una sede pregiudicata dalla propria precedente attività; perché possa affermarsi la sussistenza di un pregiudizio, più in particolare, il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, ai fini dell’assunzione di una decisione; tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria e le precedenti valutazioni devono altresì collocarsi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 212/205 - mass. 47315; S. 190/2025 - mass. 47166; S. 182/2025 - mass. 47112; S. 209/2024 - mass. 46551; S. 179/2024 - mass. 46473, 46474, 46475; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212).Il rigore del regime delle incompatibilità non può determinare oneri organizzativi eccessivi per la giurisdizione, sicché le relative norme vanno applicate quando sussista una effettiva esigenza di prevenzione della deviazione dell’amministrazione della giustizia dal tracciato della terzietà e dell’imparzialità.L’incompatibilità non trova applicazione quando le precedenti valutazioni astrattamente «pregiudicanti» si collochino nella medesima fase del procedimento, anche in ragione del fatto che in qualunque processo decisionale, inteso come attività intellettuale dinamica, il titolare dell’organo competente matura in itinere il proprio convincimento; pertanto, all’interno di ciascuna delle fasi in cui si articola il giudizio – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito – deve essere preservata l’esigenza di continuità dello stesso, determinandosi altrimenti un’eccessiva frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47113; S. 179/2024 - mass. 46473; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 91/2023; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495).

Massima n. 47453

Non si realizza una situazione di pregiudizio per l’imparzialità del giudice nell’ambito dello stesso procedimento quando un procedimento inizialmente unico abbia dato origine a diversi procedimenti, destinati, dopo la separazione, alcuni alla successiva definizione dibattimentale e altri alla trattazione nelle forme del giudizio abbreviato; in tali casi, infatti, alla comunanza dell’imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra, sotto il profilo tanto materiale che psicologico. (Precedenti: S. 439/1993; S. 186/1992 - mass. 18202; O. 86/2013 - mass. 37054, 37055).Nelle ipotesi di reato a concorso necessario – in cui per il perfezionamento della fattispecie criminosa è richiesta la partecipazione di un numero minimo di persone – quando la posizione di uno dei concorrenti costituisce elemento essenziale per la configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti, la valutazione di tale posizione, dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini dell’accertamento della responsabilità degli imputati, può costituire motivo di incompatibilità nel successivo processo a carico del medesimo concorrente. Non è, tuttavia, sufficiente per affermare una situazione di incompatibilità la mera constatazione, in astratto, della natura di reato a concorso necessario del fatto per cui si procede, occorrendo, invece, che il giudizio già reso condizioni, in concreto, la possibilità di pervenire successivamente a diversa decisione per il singolo imputato sottoposto a giudizio. (Precedente: S. 371/1996 - mass. 22903; O. 86/2013 - mass. 37054, 37055; O. 105/1999 - mass. 24572).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU e all’art. 14, par. 1 PIDCP, dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di rissa, di cui all’art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui all’esito dell’udienza predibattimentale, è stata disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al diverso giudice del dibattimento. Nel caso in esame non si è verificata una situazione di pregiudizio per l’imparzialità nell’ambito dello stesso procedimento; né si versa nell’ipotesi in cui il reato non possa dirsi perfezionato senza il concorso della persona nei cui confronti si procede separatamente; né, infine, la valutazione della sua condotta costituisce elemento essenziale per la stessa configurabilità della fattispecie criminosa contestata agli altri concorrenti). (Precedente: S. 179/2024 - mass. 46474).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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