Corte costituzionale

Sentenza n. 59/2026

Corte cost., sent. 27 aprile 2026, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/2026
Data di deposito
27 aprile 2026
Data di decisione
12 marzo 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Alessandra Sandulli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:59

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47383

È costituzionalmente legittimo porre la responsabilità delle spese processuali a carico di colui che è colpito da una condanna penale, ovvero del querelante la cui denuncia si riveli chiaramente insussistente, perché risponde a un principio di giustizia distributiva che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice e ha perciò causato la spesa per il suo svolgimento. Tuttavia, non può dedursene, come naturale corollario, che tale regola processuale sia anche costituzionalmente necessaria, poiché essa comporterebbe, nei reati perseguibili solo a querela di parte, la condanna alle spese del querelante ogniqualvolta non potesse esservi condannato l’imputato. (Precedenti: S. 134/1993 - mass. 19547; S. 30/1964 - mass. 2104).La rigida regola processuale che collega l’obbligo di pagamento delle spese alla soccombenza subisce numerose eccezioni, alcune introdotte per scelta discrezionale del legislatore, ritenuta non manifestamente irragionevole, e altre derivanti da pronunce di illegittimità costituzionale, con le quali è stato censurato l’automatismo fondato sul mero dato della causalità (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), dovendosi invece dar rilievo all’assenza di una qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a colui che ha esercitato il diritto di querela. (Precedenti: S. 146/2025 - mass. 47003; S. 76/2025 - mass. 46861; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46442; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524; S. 423/1993 - mass. 20069; S. 180/1993 - mass. 19386; S. 134/1993 - mass. 19547).

Massima n. 47384

L’esigenza di assicurare la difesa tecnica è strettamente funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici volti a garantire una equilibrata posizione delle parti in lite; il legislatore, tuttavia, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi alle concrete modalità di esercizio di tale difesa, nel cui ambito rientra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, la cui funzione è di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art. 24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile. (Precedente: S. 228/2023 - mass. 45879).Il legislatore può differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare e non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale. (Precedente: S. 146/2025 - mass. 47004).

Massima n. 47385

La persona offesa dal reato nel processo penale – soggetto eventuale del procedimento o del processo in omaggio alla separazione dei giudizi, penale e civile – è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero. La sua opposizione alla richiesta di archiviazione, quindi, non può tradursi in una mera censura e non può limitarsi a fornire una diversa valutazione degli elementi conoscitivi già disponibili, ma deve offrire concreti spunti che possano costituire oggetto di investigazioni non ancora effettuate, finalizzata a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini. (Precedenti: S. 203/2021 - mass. 44261; S. 249/2020 - mass. 43062).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., che, disciplinando i moduli procedurali che il GIP deve seguire ove la persona offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, non prevedono alcuna forma di ristoro in favore dell’indagato che sia stato costretto a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore di fiducia oppure assegnato di ufficio, ove l’opposizione risulti inammissibile nel merito. Nel sindacato sulla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute dal legislatore è necessario tenere conto, da un lato, dell’interesse a prevenire e a sanzionare, con la responsabilità per le spese, la presentazione di querele temerarie e, dall’altro, dell’interesse a non scoraggiare l’esercizio non solo del diritto di querela, ma anche del diritto di opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa. In tale quadro, il primo interesse è stato dal legislatore ritenuto recessivo rispetto al secondo, con valutazione che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole, specie alla luce dell’evoluzione del ruolo riconosciuto alla persona offesa nell’ambito del processo penale; anche perché il quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, fornisce all’organo giudicante uno strumento idoneo a svolgere una funzione di filtro rispetto a quelle opposizioni che, seppur formalmente proposte per sollecitare ulteriori investigazioni, risultino chiaramente pretestuose, consentendo di archiviare de plano, senza fissare l’udienza camerale, in presenza di richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, non serie o meramente esplorative. La scelta operata dal legislatore, dunque, trova giustificazione nell’opportunità, da inquadrarsi nel generale principio del favor querelae, di non scoraggiare o inibire la persona offesa nell’esercizio di tutti i poteri che le sono attribuiti al fine di cooperare alla completezza delle indagini e all’accertamento della verità. La lamentata violazione dell’art. 3 Cost. non è ravvisabile neanche sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, poiché le situazioni raffrontate dal rimettente non sono tra loro effettivamente sovrapponibili, attese le differenze di effetti, di connotati, e di stabilità del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Né l’obbligo di assistenza tecnica dell’indagato nell’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. compromette l’effettività del diritto di difesa, poiché rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore la scelta sulle modalità con cui dare attuazione a tale principio, che trova, comunque, adeguata salvaguardia, per i non abbienti, nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato. (Precedente: S. 187/2025 - mass. 47169).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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