Corte costituzionale
Sentenza n. 54/2026
Corte cost., sent. 17 aprile 2026, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/2026
- Data di deposito
- 17 aprile 2026
- Data di decisione
- 9 febbraio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Luciani
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:54
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47321
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in riferimento all’art. 13 Cost. – degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento entro i termini della pena pecuniaria principale, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. La violazione dell’art. 13 Cost. è apoditticamente prospettata senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con il parametro evocato. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943; S. 252/2021 - mass. 44435).
Massima n. 47322
Il sindacato della Corte costituzionale sull’esercizio dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore nella definizione della politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, deve essere particolarmente attento, in considerazione delle gravose conseguenze sui diritti costituzionali del destinatario della legge penale. (Precedenti: S. 10/2026 - mass. 47190, 47193; S. 193/2025 - mass. 47069, 47070; S. 117/2025 - mass. 46948, 46949; S. 113/2025 - mass. 46919; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43897).Il sindacato di ragionevolezza in materia penale attiene al solo profilo della irragionevolezza manifesta, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore e i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. (Precedente: S. 46/2024 - mass. 46029).
Massima n. 47323
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento entro i termini della pena pecuniaria principale, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva. La scelta di prevedere una misura limitativa, di natura detentiva, della libertà personale per l’ipotesi di insolvenza (colpevole) del condannato non attinge di per sé la manifesta irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità legislativa, considerando che, anche nell’intenzione del legislatore, la semilibertà sostitutiva assume il ruolo di strumento di pressione sul condannato per il pagamento della multa o dell’ammenda, al fine di assicurare la piena effettività della sanzione inflitta. Né viene in rilievo un’ipotesi di sanzione per la “mera povertà”, che possa risultare violativa, all’un tempo, del primo e del secondo comma dell’art. 3 Cost., poiché nel caso dell’insolvenza – diversamente da quello di insolvibilità (incolpevole) – sussiste il presupposto della capacità economica. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45941, 45943; S. 15/2020 - mass. 42460; S. 279/2019 - mass. 42714; S. 108/1987 - mass. 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173; S. 131/1979 – mass. 13298, 13299).
Massima n. 47324
Nel giudizio di eguaglianza in senso stretto (inteso, cioè, quale raffronto tra fattispecie, non nella sua proiezione di valutazione di ragionevolezza), il parametro dell’eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l’ordinamento non può prescindere, ma definisce l’essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico. (Precedente: S. 89/1996 - mass. 22260).Se il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “perché” una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. (Precedenti: S. 164/2025 - mass. 47172; S. 7/2024 - mass. 45942; S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020; S. 241/2014 - mass. 38142).Il modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto (inteso quale raffronto tra fattispecie) trova al proprio centro il concetto di pertinenza, poiché in tanto si può ritenere che il trattamento normativo di una fattispecie sia discriminatorio per rapporto a quello di un’altra fattispecie in quanto il raffronto con tale seconda fattispecie sia pertinente.Lo strumento del tertium comparationis è stato elaborato in logica ed è stato utilizzato dalla Corte costituzionale allo scopo di cogliere la pertinenza del raffronto in base a parametri il più possibile oggettivi, che delimitino la discrezionalità di chi lo opera. (Precedenti: S. 106/2025 - mass. 46899; S. 150/2023 - mass. 45653; S. 71/2022 - mass. 44789; O. 184/2018 - mass. 40277; S. 15/1983)Il tertium comparationis è un elemento da cui un giudizio di eguaglianza ben impostato non dovrebbe mai prescindere. (Precedente: S. 166/1982 - mass. 11625).Nel giudizio di eguaglianza in senso stretto, la scelta fra un numero potenzialmente illimitato di tertia è parametrata sulla pertinenza, essendo indispensabile accertare l’idoneità della norma o fattispecie assunta a riferimento ad assurgere a tertium comparationis. (Precedenti: S. 10/2026 - mass. 47193; S. 7/2026 - mass. 47213).Il giudizio di eguaglianza in senso stretto – cioè il giudizio che assume a paradigma il nucleo più intimo dell’art. 3 Cost. – è essenzialmente un giudizio di pertinenza (nel quale il tertium si atteggia a «profilo» della quaestio). (Precedente: S. 218/2025 - mass. 47139).Nel giudizio di eguaglianza in senso stretto, la pertinenza del raffronto tra fattispecie non può essere valutata dalla Corte costituzionale in ragione di un libero apprezzamento (vietato dall’art. 28 della legge n. 87 del 1953), ma deve essere determinata in ragione della prospettiva che la stessa Costituzione impone di assumere, cioè sulla base dei diritti, dei doveri o degli interessi costituzionali in giuoco, fermi restando i divieti esplicitamente elencati dall’art. 3, primo comma, Cost. Vanno altresì distintamente considerate le esigenze di coerenza sistematica e le finalità perseguite dalla norma oggetto di controllo di legittimità costituzionale e da quella assunta a tertium, che devono essere coerenti e almeno non immeritevoli di protezione costituzionale.
Massima n. 47325
L’interesse – costituzionalmente rilevante – alla effettività della sanzione penale, per un verso, risulta strettamente connesso al principio della certezza del diritto e, per l’altro, è direttamente desumibile dall’art. 27 Cost., che assegna alla pena la funzione rieducativa (ferma restando la possibilità di prevedere istituti di mitigazione o cause di non punibilità).Il principio della certezza del diritto costituisce un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, connaturato sia all’ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale. (Precedenti: S. 88/2025 - mass. 46791; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 70/2024 - mass. 46108; S. 210/2021 - mass. 44268, 44269).
Massima n. 47326
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., gli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva. La disciplina censurata dal Magistrato di sorveglianza di Bologna viola il principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra pene pecuniarie principali e pene pecuniarie sostitutive in rapporto ai meccanismi di conversione stabiliti in caso di insolvenza (colpevole). A fronte della natura giuridica (e della funzione) unitaria delle pene pecuniarie, affermata anche a livello normativo (art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981), l’omessa previsione della possibilità di conversione delle pene principali nella detenzione domiciliare sostitutiva in alternativa alla semilibertà sostitutiva, come contemplato per le pene pecuniarie sostitutive, non è giustificata in rapporto all’interesse – costituzionalmente rilevante in materia – della effettività della sanzione penale, giacché nei due casi la riprovevolezza del comportamento del condannato cui l’insolvenza è imputabile è identica. La differenza di disciplina, inoltre, può condurre a esiti paradossali, poiché una pena originariamente pecuniaria potrebbe essere convertita in una pena qualitativamente carceraria, mentre una pena originariamente detentiva potrebbe anche comportare soltanto forme detentive di tipo domiciliare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., sollevate in via principale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza iscritta al n. 84 del registro ordinanze del 2025.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
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