Corte costituzionale
Sentenza n. 46/2026
Corte cost., sent. 3 aprile 2026, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/2026
- Data di deposito
- 3 aprile 2026
- Data di decisione
- 10 febbraio 2026
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 7, ter, legge n. 287 del 10 ottobre 1990
- art. 10, comma 7, quater, legge n. 287 del 10 ottobre 1990
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva UE n. 1 del 11 dicembre 2019
- art. 101, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 102, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 103, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- Regolamento CE n. 1 del 16 dicembre 2002
- art. 4, par.3, trattato unione europea
- art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 47344
Per capacità contributiva si deve intendere l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico cui l’imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità. Pertanto, in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica. Un elevato fatturato ben può considerarsi dunque un valido indice rivelatore di ricchezza e quindi di capacità contributiva in quanto denota la conclusione di un numero considerevole di contratti e un notevole volume d’affari e, pertanto, una rilevante presenza sul mercato, indicativa della detenzione di una quota significativa di tale mercato. (Precedenti: S. 34/2025 - mass. 46745; S. 108/2023 - mass. 45555; S. 201/2014).Al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale, con il solo il limite della non arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. (Precedenti: S. 269/2017 - mass. 41950; S. 240/2017 - mass. 40616).Il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nell’individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle esigenze di vita, essendo chiamato a operare un complesso bilanciamento di interessi, che risente del tipo di interessi coinvolti. Tale discrezionalità incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione. (Precedente: S. 216/2025 - mass. 47224).
Massima n. 47345
Non è irragionevole che le spese di funzionamento dell’autorità preposta al corretto funzionamento del mercato gravino sulle imprese caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento e dotate di considerevole capacità di incidenza sui movimenti delle relative attività economiche. (Precedente: S. 34/2025 - mass. 46745).Non è irragionevole far gravare sulle società di capitali caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento le spese di funzionamento dell’Autorità preposta al corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale. (Precedente: S. 269/2017- mass. 41950).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sez. 2, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione al principio del diritto dell’Unione europea di non discriminazione; alla direttiva 2019/1/UE; agli artt. 101, 102 e 103 TFUE; al regolamento CE n. 1/2003; all’art. 4, par. 3, TUE; agli artt. 20 e 21, par. 1, CDFUE – dell’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, come conv., nella parte in cui, per assicurare il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato applicano contributi a carico delle sole imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro – c.d. sopra soglia. L’attività dell’AGCM si concretizza in un’imposizione tributaria atipica, non riconducibile alla categoria delle “tasse”, connessa a un presupposto economico, essendo commisurata al volume di fatturato che viene assunto a indice di capacità contributiva. Pertanto, non è fondata la asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Neppure sono fondate le censure evocate per contrasto con una serie di principi e norme eurounitari, a loro volta distinguibili in due sottogruppi: il primo riguarda doglianze che, richiamando alcune norme poste a tutela della concorrenza e del mercato in campo unionale e i principi di uguaglianza e di non discriminazione, costituiscono una sostanziale ripetizione delle censure già affrontate a proposito dei parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., e non sono fondate per le stesse motivazioni. Il secondo sottogruppo, che lamenta una violazione dei principi in tema di indipendenza dell’Autorità, non tiene conto che, in base alla direttiva 2019/1/UE e alla giurisprudenza comunitaria, agli Stati membri viene riconosciuto un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle fonti del sistema di finanziamento delle Autorità nazionali di regolamentazione; e che se deve riconoscersi la necessità di un rafforzamento dell’indipendenza anche delle autorità nazionali di regolazione, a tal fine è sufficiente garantire che l’autorità sia al riparo da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere; ciò che la disciplina censurata garantisce appieno. Nemmeno è irragionevole una disciplina che, a parità di fatturato, distingua il regime fiscale delle società di capitali dagli altri soggetti economici. Non è fondata, infine, neppure la questione che lamenta la discriminazione tra le società italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro iscritte al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio italiane e le imprese straniere che non hanno una rappresentanza stabile in Italia, ma esercitano attività di impresa nel nostro Paese, usufruendo dei servizi di vigilanza e di regolamentazione resi dalla AGCM. Rilevato che la disciplina censurata non prevede espressamente tale distinzione, la stabilità della organizzazione in Italia può considerarsi ragionevole criterio di differenziazione in relazione al minore impegno che le imprese non residenti e senza stabile organizzazione nel nostro Paese tendenzialmente comportano per l’AGCM). (Precedente: S. 7/2014 - mass. 37598).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione al principio del diritto dell'Unione europea di non discriminazione; alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno; agli artt. 101, 102 e 103 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; al regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato; all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea; agli artt. 20 e 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sezione 2, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze