Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2026
Corte cost., sent. 20 marzo 2026, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2026
- Data di deposito
- 20 marzo 2026
- Data di decisione
- 11 febbraio 2026
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 6 del 29 maggio 2025
Parametri
Massime
Massima n. 47346
Nei giudizi in via principale non opera l’istituto dell’acquiescenza, atteso che la norma impugnata, anche se preceduta da altra di contenuto identico (o in ipotesi maggiormente lesivo), e non impugnata, ha comunque l’effetto di reiterare la lesione da cui deriva l’interesse a ricorrere. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46689; S. 151/2024; S. 56/2020 - mass. 42160).
Massima n. 47347
In presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti: S. 131/2025 - mass. 46995; S. 184/2023 - mass. 45932; S. 88/2023 - mass. 45488; S. 260/2021 - mass. 44441; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 137/2018 - mass. 41376).
Massima n. 47348
In coerenza con la ratio della previsione delle cause di ineleggibilità, che mirano a scongiurare condizionamenti della libertà di voto o violazioni della parità di chances tra i candidati, il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente determinare, purché secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità, che in nessun caso può essere successiva a quella prescritta per l’accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo. (Precedenti: S. 56/2017; S. 309/1991 - mass. 17472; S. 46/1969).
Massima n. 47349
La disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Giunta, degli altri suoi componenti nonché dei consiglieri regionali è attribuita dall’art. 122 Cost. alla competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. In particolare, la legge n. 165 del 2004, nel porre la disciplina statale di cornice, ha lasciato ampio spazio, salvo talune ipotesi più analitiche, all’articolazione, da parte del legislatore regionale, delle concrete fattispecie rilevanti. (Precedenti: S. 134/2018; S. 143/2010; O. 223/2003; O. 383/2002).Il principio fondamentale, dettato dal legislatore statale nell’art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 165 del 2004, in materia di ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale, prevede che la rimozione delle cause dell’ineleggibilità, per cessazione dalle attività o dalle funzioni che le determinano, non possa avere luogo dopo il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito. Rientra, quindi, nella discrezionalità del legislatore regionale stabilire un termine anteriore a quello di presentazione delle candidature, purché ciò avvenga secondo criteri razionali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 6 del 2025 che, modificando la previgente disciplina, prevede che la causa di ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale o a consigliere regionale prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se la cessazione dalla funzione avviene almeno sessanta giorni prima del compimento della fisiologica durata quinquennale del Consiglio regionale, invece dei novanta giorni previsti in precedenza. Il legislatore regionale, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente in materia elettorale regionale – che ricomprende il potere di stabilire «altrimenti», in luogo del giorno fissato per la presentazione delle candidature, un «altro termine anteriore» per l’inefficacia delle cause di ineleggibilità – ha operato un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali l’effettiva cessazione dalla carica che può condizionare la competizione elettorale e l’interesse delle comunità locali alla continuità e stabilità amministrativa, non trasmodando, pertanto, in una disciplina irragionevole o sproporzionata. La previsione di un termine anticipato cui sono soggetti i sindaci dei comuni della Regione, rispetto a quelli delle altre regioni, non lede poi, di per sé, il principio di eguaglianza, dal momento che consegue allo stesso riconoscimento della competenza in esame e alla connessa eventualità di discipline diverse sul territorio nazionale; né, infine, il rischio di una rinuncia della carica “al buio” può essere considerato lesivo del diritto di elettorato passivo degli interessati trattandosi, invece, di un rischio immanente al sistema). (Precedente: S. 131/2025 - mass. 46996).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)», promosse, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze