Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2026

Corte cost., sent. 20 marzo 2026, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2026
Data di deposito
20 marzo 2026
Data di decisione
12 gennaio 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 1, primo periodo, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 20, comma 2, legge n. 110 del 18 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 47318

L’ordinanza di rimessione non deve necessariamente concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. Se, pertanto, il rimettente non avanza una richiesta puntuale non sono ravvisabili quell’ambiguità e quell’indeterminatezza del petitum, idonei a costituire motivo di inammissibilità, quando la questione risulta comunque chiara. (Precedenti: S. 54/2024; S. 136/2022 - mass. 44792; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 239/2019 - mass. 41414).

Massima n. 47319

Le caratteristiche intrinseche di pericolosità delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere e l’estrema gravità delle conseguenze ricollegabili a un loro utilizzo improprio, o alla mancata conservazione in condizioni di sicurezza, possono compromettere beni giuridici primari – la vita umana, la sicurezza e l’incolumità pubblica – che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare. Pertanto, la disciplina in materia di acquisto, porto e circolazione di armi è diretta ad assicurarne il controllo e la tracciabilità, a garanzia della sicurezza circa il loro buon uso da parte del detentore oltre che la diligente custodia in luogo idoneo. (Precedenti: S. 208/2023 - mass. 45855; S. 5/2023 - mass. 45382; S. 109/2019 - mass. 42267).Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al divieto di portare le armi. (Precedenti: S. 109/2019 - mass. 42267; S. 440/1993 - mass. 20073).

Massima n. 47320

I principi di legalità e tassatività perseguono gli obiettivi fondamentali di evitare che, in contrasto con la divisione dei poteri e la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo – individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito – e di garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (Precedenti: S. 54/2024 - mass. 46073; S. 327/2008 - mass. 32824).L’impiego di espressioni polisense, clausole generali o lemmi elastici o l’insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per sé un vulnus del canone di determinatezza, quando ai consociati sia possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso, ossia quando la descrizione del fatto incriminato – inclusi il contesto della disciplina, la correlazione col bene protetto e la giurisprudenza formatasi sulla disposizione indubbiata – consenta, al giudice, di formulare un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta e, al destinatario della norma, di avere una percezione chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (Precedenti: S. 101/2025 - mass. 46812; S. 54/2024 - mass. 46073; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 25/2019 - mass. 41559; S. 282/2010 - mass. 34927; S. 327/2008 - mass. 32824; S. 5/2004 - mass. 28182).È compito della giurisprudenza dipanare, attraverso gli strumenti dell’esegesi normativa, i dubbi interpretativi contribuendo, in tal modo, a rendere più uniforme e prevedibile la legge per i consociati. (Precedente: S. 110/2023).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. pen., in composizione monocratica, del combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, che punisce con una contravvenzione il detentore comune di armi che non osserva l’obbligo di assicurarne la custodia «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica». Le disposizioni censurate, nel definire il reato di omessa custodia di armi, non violano il principio di tassatività in quanto, da un lato, richiamano il concetto di diligenza, implicato in ogni fattispecie criminosa punibile a titolo di colpa e, dall’altro, come in tutti i reati di pericolo, per svolgere una funzione selettiva nella perimetrazione dell’illecito viene in ausilio il bene giuridico tutelato, nel caso in esame rappresentato dall’interesse alla sicurezza pubblica. La condotta richiesta dalle disposizioni censurate risulta, infatti, facilmente percepibile alla luce della finalità della disciplina sulla circolazione delle armi, ossia evitare che esse possano venire in possesso di altri soggetti; contribuiscono alla perimetrazione dell’illecito anche il contesto normativo e il criterio guida, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, della necessaria adozione, nelle specifiche situazioni di fatto, di quelle cautele che possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. L’insussistenza di un vulnus al principio di determinatezza travolge anche le censure relative al diritto di difesa, ad esso strettamente correlate, nonché quelle relative al principio, anche convenzionale, della prevedibilità e la conoscibilità del precetto imposto dalla norma incriminatrice).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze