Corte costituzionale

Sentenza n. 31/2026

Corte cost., sent. 17 marzo 2026, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/2026
Data di deposito
17 marzo 2026
Data di decisione
26 gennaio 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 1, lett. b), legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 39, comma 1, numero 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 47317

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, degli artt. 33, comma 1, lett. b), e 39, primo comma, n. 5), della legge n. 354 del 1975, che regolano l’isolamento disciplinare del detenuto, nonché, in via subordinata, in riferimento all’art. 15 Cost., del successivo art. 40, che prevede la sua deliberazione da parte del consiglio di disciplina, anziché dell’autorità giudiziaria. Il rimettente, chiamato a giudicare dell’imputazione di danneggiamento ascritta a un detenuto per aver dato fuoco alle suppellettili di cella mentre vi si trovava in isolamento disciplinare, non deve fare applicazione delle disposizioni censurate né la motivazione sulla rilevanza – per cui all’illegittimità costituzionale delle norme relative alla citata sanzione disciplinare potrebbe conseguire la scriminante della legittima difesa, quantomeno putativa, della condotta contestata ovvero l’esimente della particolare tenuità del fatto – supera il vaglio di non implausibilità. È, infatti, lo stesso ordinamento penitenziario ad attribuire al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare sia la sanzione disciplinare sia la legittimità costituzionale delle norme sulle quali si fonda. (Precedenti: S. 21/2026; S. 10/2026).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 354 del 1975, sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 15 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze