Corte costituzionale
Sentenza n. 31/2026
Corte cost., sent. 17 marzo 2026, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/2026
- Data di deposito
- 17 marzo 2026
- Data di decisione
- 26 gennaio 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 1, lett. b), legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 39, comma 1, numero 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 47317
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, degli artt. 33, comma 1, lett. b), e 39, primo comma, n. 5), della legge n. 354 del 1975, che regolano l’isolamento disciplinare del detenuto, nonché, in via subordinata, in riferimento all’art. 15 Cost., del successivo art. 40, che prevede la sua deliberazione da parte del consiglio di disciplina, anziché dell’autorità giudiziaria. Il rimettente, chiamato a giudicare dell’imputazione di danneggiamento ascritta a un detenuto per aver dato fuoco alle suppellettili di cella mentre vi si trovava in isolamento disciplinare, non deve fare applicazione delle disposizioni censurate né la motivazione sulla rilevanza – per cui all’illegittimità costituzionale delle norme relative alla citata sanzione disciplinare potrebbe conseguire la scriminante della legittima difesa, quantomeno putativa, della condotta contestata ovvero l’esimente della particolare tenuità del fatto – supera il vaglio di non implausibilità. È, infatti, lo stesso ordinamento penitenziario ad attribuire al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare sia la sanzione disciplinare sia la legittimità costituzionale delle norme sulle quali si fonda. (Precedenti: S. 21/2026; S. 10/2026).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 354 del 1975, sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 15 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze