Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2026

Corte cost., sent. 17 marzo 2026, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/2026
Data di deposito
17 marzo 2026
Data di decisione
2 dicembre 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:30

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47407

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il petitum dell’ordinanza di rimessione assolve alla funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure, ma non vincola la Corte costituzionale, che è libera di individuare la pronuncia più idonea ai fini della reductio ad legitimitatem delle disposizioni censurate. (Precedente: S. 90/2025).

Massima n. 47408

La presunzione di innocenza, lungi dal limitare i propri effetti all’interno del singolo procedimento o processo penale avente ad oggetto la possibile responsabilità penale dell’individuo, implica un generale divieto di considerare quello stesso individuo colpevole del reato a lui ascritto nell’ambito di qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale, sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria. (Precedenti: S. 2/2026; S. 24/2025 - mass. 46687; S. 163/2024 - mass. 46379; S. 182/2021; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 101/2019 - mass. 41940; O. 107/1998 - mass. 23794).Nella prospettiva della massima espansione delle garanzie, il principio della presunzione di innocenza, consacrato anche dall’art. 48, par. 1, CDFUE, dev’essere salvaguardato nella sua effettività e nella sua pregnanza. (Precedente: S. 182/2021 - mass. 44098).

Massima n. 47409

È la stessa ratio ispiratrice della sospensione con messa alla prova – chiamata a contemperare istanze di rieducazione, di riparazione, di prevenzione speciale ed a offrire un’occasione di recupero sociale – che giustifica una limitazione ad accedervi, a salvaguardia della sua autentica vocazione risocializzante; l’individuazione di tale limite alla sua fruizione è, infatti, anche parte integrante del bilanciamento attuato dal legislatore e funzionale a garantirne la complessiva compatibilità costituzionale.La sospensione con messa alla prova – connotata da effetti sostanziali, perché dà luogo all’estinzione del reato, e da un’intrinseca dimensione processuale, consistendo in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio – presenta tratti di marcata innovazione, che precludono un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46832; S. 91/2018 - mass. 40073; S. 240/2015 - mass. 38624).

Massima n. 47410

Al legislatore compete un ampio margine di apprezzamento nella modulazione degli istituti di diritto punitivo “non carcerario” nel rispetto dell’art. 3 Cost. e del finalismo rieducativo che permea l’intero sistema sanzionatorio penale, inclusa la conformazione della sospensione del procedimento con messa alla prova. (Precedenti: S. 191/2025 - mass. 47018; S. 231/2018 - mass. 41044).

Massima n. 47411

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., che prevede il divieto di una seconda concessione della sospensione con messa alla prova, pure a fronte di un esito positivo di quest’ultima e della conseguente declaratoria di estinzione del reato, nonché, in via gradata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., pure decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. La disposizione censurata, nel delimitare l’ambito applicativo del procedimento speciale in esame, non viola la presunzione di innocenza, dal momento che non si riconnette a una precedente affermazione di responsabilità penale né a uno stigma di colpevolezza. Il divieto è, invece, espressione della scelta discrezionale del legislatore di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di accedervi, in ragione del fatto che è la stessa esistenza di un nuovo procedimento penale a suo carico a mostrare che il percorso esperito non sia stato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato attribuitogli, per il cui accertamento si applicano, pertanto, le ordinarie regole processuali. La scelta censurata non viola neanche i principi di eguaglianza e ragionevolezza: sotto il primo profilo, se la stessa particolarità del procedimento in esame mal si accorda con la comparazione con istituti già sperimentati dall’ordinamento, le fattispecie evocate dal rimettente – il patteggiamento, la sospensione condizionale della pena, l’oblazione, l’estinzione del reato per condotte riparatorie e la messa alla prova dei minori – non possono, in ogni caso, assurgere a idonei tertia comparationis; sotto il secondo profilo, è la stessa funzione premiale della messa alla prova che funge da contrappeso, tutt’altro che irragionevole e sproporzionato, rispetto al divieto di concessione per una seconda volta e al suo perdurare nel tempo. Né, infine, rileva il richiamo alla finalità deflattiva per i reati di contenuta gravità, dal momento che la riduzione dei procedimenti pendenti non esaurisce le molteplici funzioni dell’istituto e con queste dev’essere bilanciata. (Precedenti: S. 203/2025 - mass. 47220; S. 23/2025 - mass. 46696; S. 174/2022 - mass. 44929; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 68/2019 - mass. 42115).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 2 dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze