Corte costituzionale
Sentenza n. 119/2026
Corte cost., sent. 3 luglio 2026, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/2026
- Data di deposito
- 3 luglio 2026
- Data di decisione
- 15 aprile 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, lett. a), legge n. 55 del 15 aprile 2024
Parametri
Massime
Massima n. 47589
Una questione incidentale è prematura e, dunque, inammissibile, se l’applicazione della norma censurata è solo eventuale o successiva, mentre se il vulnus lamentato è attuale deve escludersi quel carattere solo teorico, astratto o prematuro che renderebbe la questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza. (Precedenti: S. 139/2020 - mass. 43510; S. 58/2020 - mass. 42157).
Massima n. 47590
Quando è la legge a imporre, senza alternative, una specifica condotta amministrativa che risulta discriminatoria, l’esercizio del potere ordinatorio del giudice è subordinato all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa da cui la discriminazione origina. (Precedenti: S. 15/24 - mass. 45986).
Massima n. 47591
Affinché una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione possa ritenersi legittima, non è sufficiente che la misura dalla stessa disposta risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse meritevole di analoga protezione, dovendosi rispettare il canone di proporzionalità e di adeguatezza, in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali. (Precedenti: S. 70/2025 - mass. 46786; S. 20/2019 - mass. 42499).
Massima n. 47592
Il diritto al lavoro è annoverato fra i diritti fondamentali, in quanto diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa, quale mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della personalità, strettamente correlato all’esercizio della professionalità del singolo e alla possibilità di svolgere pienamente quanto corrisponda alle sue competenze. (Precedenti: S. 70/2025 - mass. 46785; S. 203/2024; S. 148/2024; S. 61/1965; S. 45/1965 - mass. 2368).Dal riconoscimento al cittadino del diritto al lavoro e della libertà di scegliere l’attività lavorativa discende il dovere, per il legislatore, di non introdurre norme che pongano o consentano di porre limiti a tale libertà o che tale libertà rinneghino, direttamente o indirettamente, attraverso misure discriminatorie, ma non certo l’impossibilità di delimitarla, di specificare condizioni inerenti all’esercizio del diritto, o di attribuire all’autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e altre esigenze sociali, ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale. In questi casi si rende necessario un vaglio di proporzionalità rispetto a ogni misura legislativa, amministrativa o giudiziaria che comporti una restrizione dei diritti costituzionali della persona. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46477; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 24/2019 - mass. 42491; S. 102/1968 - mass. 2978; S. 61/1965).
Massima n. 47593
Se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali: in particolare, per risultare in armonia con l’art. 3 Cost., l’opzione normativa deve essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza e coerente con il principio di proporzionalità, in ossequio al rilievo costituzionale del diritto inciso. (Precedenti: S. 78/2005; S. 283/1994; S. 62/1994).Il presupposto del trattamento di reciprocità per l’accesso a una professione, in sé considerato, non è costituzionalmente illegittimo purché risponda a canoni di ragionevolezza. (Precedenti: S. 11/1968 - mass. 2749, mass. 2750).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma e 35, primo comma, Cost., l’art. 7, comma 1, lett. a, della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici. La disposizione censurata dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro si mostra non idonea a raggiungere l’asserito scopo di proteggere l’interesse nazionale nei rapporti tra Stati, sia perché incide su un settore che, anche in prospettiva comparata, non è compiutamente sviluppato ed è disciplinato in modo eterogeneo e disorganico, tale da non consentire alla condizione di reciprocità di tutelare correttamente i divisati interessi e i cittadini italiani che intendano svolgere un’attività lavorativa in un Paese extra UE, sia perché potrebbe ledere altri interessi pubblici nazionali, quali la fruizione di competenze disponibili sul territorio. La norma si pone in contrasto anche con il canone di proporzionalità in senso stretto: da un lato, infatti, essa ostacola e limita, senza operare un corretto bilanciamento tra scopo perseguito e mezzo impiegato, lo svolgimento dell’attività professionale da parte del cittadino extra UE, regolarmente soggiornante e in possesso di un adeguato titolo abilitativo per motivi del tutto diversi da quelli inerenti ai requisiti professionali; dall’altro lato, comporta un onere probatorio assai gravoso, anche in termini di responsabilità penale, e sproporzionato rispetto alle capacità conoscitive del singolo lavoratore, in ragione delle prevedibili difficoltà di accesso alle informazioni richieste).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze