Corte costituzionale

Sentenza n. 119/2026

Corte cost., sent. 3 luglio 2026, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/2026
Data di deposito
3 luglio 2026
Data di decisione
15 aprile 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, lett. a), legge n. 55 del 15 aprile 2024

Parametri

Massime

Massima n. 47589

Una questione incidentale è prematura e, dunque, inammissibile, se l’applicazione della norma censurata è solo eventuale o successiva, mentre se il vulnus lamentato è attuale deve escludersi quel carattere solo teorico, astratto o prematuro che renderebbe la questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza. (Precedenti: S. 139/2020 - mass. 43510; S. 58/2020 - mass. 42157).

Massima n. 47590

Quando è la legge a imporre, senza alternative, una specifica condotta amministrativa che risulta discriminatoria, l’esercizio del potere ordinatorio del giudice è subordinato all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa da cui la discriminazione origina. (Precedenti: S. 15/24 - mass. 45986).

Massima n. 47591

Affinché una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione possa ritenersi legittima, non è sufficiente che la misura dalla stessa disposta risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse meritevole di analoga protezione, dovendosi rispettare il canone di proporzionalità e di adeguatezza, in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali. (Precedenti: S. 70/2025 - mass. 46786; S. 20/2019 - mass. 42499).

Massima n. 47592

Il diritto al lavoro è annoverato fra i diritti fondamentali, in quanto diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa, quale mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della personalità, strettamente correlato all’esercizio della professionalità del singolo e alla possibilità di svolgere pienamente quanto corrisponda alle sue competenze. (Precedenti: S. 70/2025 - mass. 46785; S. 203/2024; S. 148/2024; S. 61/1965; S. 45/1965 - mass. 2368).Dal riconoscimento al cittadino del diritto al lavoro e della libertà di scegliere l’attività lavorativa discende il dovere, per il legislatore, di non introdurre norme che pongano o consentano di porre limiti a tale libertà o che tale libertà rinneghino, direttamente o indirettamente, attraverso misure discriminatorie, ma non certo l’impossibilità di delimitarla, di specificare condizioni inerenti all’esercizio del diritto, o di attribuire all’autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e altre esigenze sociali, ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale. In questi casi si rende necessario un vaglio di proporzionalità rispetto a ogni misura legislativa, amministrativa o giudiziaria che comporti una restrizione dei diritti costituzionali della persona. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46477; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 24/2019 - mass. 42491; S. 102/1968 - mass. 2978; S. 61/1965).

Massima n. 47593

Se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali: in particolare, per risultare in armonia con l’art. 3 Cost., l’opzione normativa deve essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza e coerente con il principio di proporzionalità, in ossequio al rilievo costituzionale del diritto inciso. (Precedenti: S. 78/2005; S. 283/1994; S. 62/1994).Il presupposto del trattamento di reciprocità per l’accesso a una professione, in sé considerato, non è costituzionalmente illegittimo purché risponda a canoni di ragionevolezza. (Precedenti: S. 11/1968 - mass. 2749, mass. 2750).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma e 35, primo comma, Cost., l’art. 7, comma 1, lett. a, della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici. La disposizione censurata dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro si mostra non idonea a raggiungere l’asserito scopo di proteggere l’interesse nazionale nei rapporti tra Stati, sia perché incide su un settore che, anche in prospettiva comparata, non è compiutamente sviluppato ed è disciplinato in modo eterogeneo e disorganico, tale da non consentire alla condizione di reciprocità di tutelare correttamente i divisati interessi e i cittadini italiani che intendano svolgere un’attività lavorativa in un Paese extra UE, sia perché potrebbe ledere altri interessi pubblici nazionali, quali la fruizione di competenze disponibili sul territorio. La norma si pone in contrasto anche con il canone di proporzionalità in senso stretto: da un lato, infatti, essa ostacola e limita, senza operare un corretto bilanciamento tra scopo perseguito e mezzo impiegato, lo svolgimento dell’attività professionale da parte del cittadino extra UE, regolarmente soggiornante e in possesso di un adeguato titolo abilitativo per motivi del tutto diversi da quelli inerenti ai requisiti professionali; dall’altro lato, comporta un onere probatorio assai gravoso, anche in termini di responsabilità penale, e sproporzionato rispetto alle capacità conoscitive del singolo lavoratore, in ragione delle prevedibili difficoltà di accesso alle informazioni richieste).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze