Corte costituzionale
Sentenza n. 110/2026
Corte cost., sent. 18 giugno 2026, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/2026
- Data di deposito
- 18 giugno 2026
- Data di decisione
- 4 maggio 2026
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 5, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 6, comma 1, lett. c-bis), decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023
- legge n. 159 del 13 novembre 2023
- art. 6, comma 1, lettera c-bis), decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023
Parametri
Massime
Massima n. 47493
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice. Questioni analoghe sono già state dichiarate non fondate dalla sentenza n. 203 del 2025, successiva all’ordinanza di rimessione, e non sono prospettati argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47223).
Massima n. 47494
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in via subordinata dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti “ostativi” legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa. La scelta del legislatore di precludere l’ammissione alla sospensione con messa alla prova in relazione ad alcuni delitti è stata ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime, e questa ratio non è scalfita – semmai confermata – dalla presenza di reati c.d. satellite. Il petitum si traduce, d’altro canto, nella richiesta di una pronuncia fortemente manipolativa, che interferirebbe con la discrezionalità del legislatore in relazione a una disciplina di natura evidentemente eccezionale. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47223).
Massima n. 47495
È ordinata la restituzione degli atti al GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in relazione alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in via subordinata e in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui, relativamente al delitto di violenza sessuale aggravata (artt. 609-bis e 609-ter cod. pen.), non prevede eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione». La sentenza n. 203 del 2025, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui collocava fra i reati “ostativi” alla sospensione del processo con messa alla prova la violenza sessuale aggravata anche quando si verta nei «casi di minore gravità». Da tale statuizione e dal conseguente mutamento del quadro normativo discende la necessità che il rimettente proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni proposte. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47221; O. 183/2020 - mass. 43343, 43344; O. 49/2020 - mass. 42496; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019; O. 146/2011 - mass. 35608).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevate nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all'art. 609-bis del codice penale (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell'art. 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione»;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti "ostativi" legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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