Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/2026

Corte cost., ord. 8 giugno 2026, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
98/2026
Data di deposito
8 giugno 2026
Data di decisione
8 giugno 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 812, lett. a), numero 2, legge n. 207 del 30 dicembre 2024

Parametri

Massime

Massima n. 47517

A seguito della deliberazione della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2026, n. 94, ed entrata in vigore l’8 maggio 2026, con cui sono state novellate le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la disciplina che concerne il rito per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento è quella del nuovo art. 5, in quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore. Invece, ai fini dell’accertamento dei presupposti sull’ammissibilità dell’intervento, trova applicazione la normativa vigente al momento di deposito dell’atto di intervento. (Precedenti: S. 81/2026 – mass. 47422).

Massima n. 47518

Non è ammissibile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale formatosi sulla versione previgente delle Norme integrative, l’intervento di soggetti che, rispetto all’oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, vantino solo un interesse connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti, a maggior ragione a seguito dell’introduzione della possibilità per le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale, di presentare un’opinione scritta in qualità di amici curiae. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47467; S. 142/2025 - mass. 46986; S. 46/2021 - mass. 43710; ordinanza allegata alla S. 173/2019; O. 85/2025 - mass. 46800);(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dall’Associazione nazionale forense nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione, terza sez. civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – dell’art. 1, comma 812, lett. a, n. 2, della legge n. 207 del 2024. Non è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’intervento, che l’ANF, non parte del giudizio principale, vanti un interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli iscritti. La stessa associazione, tra l’altro, ha già depositato, nell’ambito dello stesso giudizio, un’opinione scritta in qualità di amicus curiae).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione nazionale forense.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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