Corte costituzionale
Ordinanza n. 81/2026
Corte cost., ord. 18 maggio 2026, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 81/2026
- Data di deposito
- 18 maggio 2026
- Data di decisione
- 18 maggio 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:81
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 5, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 47422
A seguito della deliberazione della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2026, n. 94, ed entrata in vigore l’8 maggio 2026, con cui sono state novellate le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la disciplina che concerne il rito per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento è quella del nuovo art. 5, in quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore. Per converso, ai fini dell’accertamento dei presupposti sull’ammissibilità dell’intervento, trova applicazione la normativa vigente al momento di deposito dell’atto di intervento.
Massima n. 47423
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 140/2024; S. 39/2024).L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche adottate con la deliberazione del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024)(Nel caso di specie è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 6, CEDU – degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. Non è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’intervento, che l’interveniente, non parte del giudizio principale, sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti in esso, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato da P. D.A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 18 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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