Corte costituzionale
Ordinanza n. 117/2026
Corte cost., ord. 30 giugno 2026, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 117/2026
- Data di deposito
- 30 giugno 2026
- Data di decisione
- 18 maggio 2026
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 114 del 9 agosto 2024
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 7, paragrafo 4), Convenzione del 31 ottobre 2003
- art. 19, Convenzione del 31 ottobre 2003
- art. 65, Convenzione del 31 ottobre 2003
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, paragrafo 4, Convenzione del 31 ottobre 2003
Massime
Massima n. 47483
La manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza ha carattere preliminare e assorbente rispetto ad ogni valutazione di ammissibilità delle questioni sotto il profilo dei limiti del sindacato di costituzionalità in malam partem in materia penale.
Massima n. 47484
Sono ammissibili questioni in malam partem in materia penale allorché venga in considerazione il rispetto di obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell’art. 11 o dell’art. 117, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 185/2025 - mass. 47098; S. 95/2025 - mass. 46781).È precluso alla Corte costituzionale un sindacato in malam partem in materia penale in riferimento all’art. 97 Cost. (Precedenti: S. 95/2025 - mass. 46783; S. 8/2022 - mass. 44474; S. 447/1998 - mass. 24351).
Massima n. 47485
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione e inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Campobasso, sez. pen., dal Tribunale di Torino, sez. terza pen., e dal GUP del Tribunale di Siracusa in riferimento, complessivamente, agli artt. 11 e 97 Cost. – dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, che ha abrogato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.). Nelle ordinanze di rimessione non è contenuta la benché minima motivazione circa il vulnus che la norma censurata arrecherebbe al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; né i rimettenti spiegano per quale ragione l’inosservanza di obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, le sole evocate quali parametri interposti, darebbe luogo a una violazione dell’art. 11 Cost., che per giurisprudenza costante può essere evocato allorché vengano in considerazione obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e non già dal diritto internazionale pattizio. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47321; S. 203/2025 - mass. 47222; S. 185/2025 - mass. 47096; S. 160/2025 - mass. 47052; S. 95/2025 - mass. 46783; O. 127/2024 - mass. 46343; O. 159/2021 - mass. 44115; O. 261/2012 - mass. 36733).
Massima n. 47486
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Campobasso, sez. pen., dal Tribunale di Torino, sez. terza pen., e dal GUP del Tribunale di Siracusa in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione, complessivamente, agli artt. 7, par. 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione – dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, che ha abrogato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.). La sentenza n. 95 del 2025, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato non fondate questioni analoghe, escludendo la possibilità di far discendere dalla Convenzione di Merìda un divieto di “decriminalizzare” l’abuso d’ufficio. (Precedenti: S. 95/2025 - mass. 46784; S. 8/2022 - mass. 44471; O. 219/2025 - mass. 47133; O. 195/2025 - mass. 47079; O. 50/2025 - mass. 46724; O. 97/2024 - mass. 46166; O. 78/2024 - mass. 46104).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 11 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza penale, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione, complessivamente, agli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con legge 3 agosto 2009, n. 116, dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza penale, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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