Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/2026

Corte cost., ord. 11 giugno 2026, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/2026
Data di deposito
11 giugno 2026
Data di decisione
4 maggio 2026
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:104

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47604

In base all’art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, l’ordinanza di rimessione va notificata, laddove non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato (Precedente: O. 47/2012)Alle parti – siano esse costituite in giudizio o no – deve essere notificata l’ordinanza di rimessione ai sensi dell’art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Più in generale, in coerenza con la ampia figura di parte, presupposta dagli artt. 23 e seguenti della medesima legge, la notifica dell’ordinanza di rimessione va eseguita nei confronti di tutti i soggetti, fra i quali è in corso il giudizio a quo, restando ininfluente se la parte si sia costituita. (Precedenti: S. 74/2023 - mass. 45448; S. 270/2010; O. 47/2012 - mass. 36127) In caso di mancata notifica dell’ordinanza di rimessione ad una delle parti dei giudizi principali va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché venga eseguita la notificazione mancante. (Precedenti: S.74/2023 - mass. 45448; O. 47/2012 - mass. 36127).(Nel caso di specie, è ordinata, per difetto di notifica, la restituzione degli atti ai rimettenti nei giudizi riuniti promossi dai Tribunali di Verona e Milano inerenti alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma secondo, del d.lgs. 14 del 2019, sollevate con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che l’esdebitazione operi nei confronti di creditori che non si siano insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado che abbiano partecipato al concorso siano stati integralmente soddisfatti o, sempre in presenza di quest’ultima condizione, dei creditori che, pur avendo fatto istanza di ammissione al passivo, siano stati esclusi da esso. La notifica dell’ordinanza di rimessione va eseguita nei confronti di tutti i soggetti, fra i quali è in corso il giudizio principale, restando ininfluente se la parte si sia costituita; pertanto, la notifica dell’ordinanza di rimessione va ordinata anche verso i creditori ammessi al passivo nel giudizio di esdebitazione relativo a una procedura di liquidazione controllata e degli altri creditori nei cui riguardi è stato in concreto suscitato il contraddittorio all’interno del medesimo giudizio di esdebitazione). (Precedenti: S.74/2023 - mass. 45448; S. 270/2010 - mass. 34880; O. 377/2006 - mass. 30775; O. 13/2006 - mass. 30089).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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