Corte costituzionale

Sentenza n. 90/2025

Corte cost., sent. 1° luglio 2025, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/2025
Data di deposito
1° luglio 2025
Data di decisione
11 giugno 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saverio Marini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:90

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46828

La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. riveste carattere di pregiudizialità logico-giuridica, perché attinente al corretto esercizio della funzione normativa primaria. (Precedenti: S. 151/2023 - mass. 45708; S. 8/2022 - mass. 44470; S. 115/2020 - mass. 43526; S. 288/2019 - mass. 41900; S. 247/2019).

Massima n. 46829

L’atto affetto da vizio radicale nella sua formazione [come per la carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost.] è inidoneo ad innovare l’ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa. (Precedenti: S. 32/2014 - mass. 37670; S. 123/2011; S. 361/2010).

Massima n. 46830

L’omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poiché l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 146/ 2024 - mass. 46357; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 149/2020 - mass. 43412; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 146/2024 - mass. 46357).Il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., resta collegato a una intrinseca coerenza delle norme del decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L’urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate oppure dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 22/2012 - mass. 36070).Per i decreti-legge ab origine a contenuto plurimo, quel che rileva è il profilo teleologico, ossia l’osservanza della ratio dominante l’intervento normativo d’urgenza. A questo riguardo, il sindacato della Corte costituzionale resta circoscritto ai casi in cui la rottura del nesso tra la situazione di necessità e urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione del decreto-legge risulti evidente, così da connotare quest’ultima come totalmente “estranea” o addirittura “intrusa”, analogamente a quanto avviene con riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione. (Precedenti: S. 146/ 2024 - mass. 46357; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 213/2021- mass. 44352; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 16/2017 - mass. 39244; S. 287/2016 - mass. 39389).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Bolzano, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. – dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., che ha innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite edittale massimo della pena previsto per il reato di spaccio di lieve entità. La disposizione censurata non è palesemente estranea alla traiettoria finalistica portante del decreto-legge in esame, che reca un complesso di norme accomunate dall’obiettivo di contrastare la criminalità giovanile e minorile, in risposta a episodi delittuosi di particolare gravità, perpetrati da minori in danno di minori in una determinata area territoriale, intervenendo in modo più severo nella repressione di alcune fattispecie criminose, come quella dello spaccio di lieve entità, che di detta criminalità sono espressione e manifestazione frequenti. Al contempo, questo intervento risponde alla finalità, anch’essa propria del provvedimento d’urgenza, di arginare situazioni di disagio e degrado minorile e, più specificamente, di tutelare le vittime di reato minori di età, considerato che spesso proprio i minori, e i giovani in genere, sono i destinatari dell’attività di spaccio cosiddetto di strada. La modifica della cornice edittale del “piccolo spaccio” del resto non è isolata ed è in linea con gli altri interventi di diritto penale sostanziale e processuale previsti dal Capo II del d.l. n. 123 del 2023, come conv., all’interno del quale la disposizione censurata è inserita, consistenti nella introduzione di nuove fattispecie di reato o nell’inasprimento sanzionatorio di quelle già esistenti in materia di armi e stupefacenti e in modifiche alla disciplina della custodia cautelare in carcere, resa possibile anche per gli adulti in relazione a detto reato proprio dall’inasprimento sanzionatorio censurato). (Precedente: S. 151/2023 - mass. 45709).

Massima n. 46831

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quest’ultima disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure proposte, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in sé considerata, ma la preclusione alla messa alla prova che deriva dall’innalzamento del massimo edittale previsto per questo reato dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Quanto all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – cui l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. rinvia per estendere l’ambito di operatività della messa alla prova a taluni reati puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione per i quali si procede con citazione diretta – il petitum formulato dai rimettenti è invece eccedente rispetto alla portata delle questioni in quanto renderebbe applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024 - mass. 46099; S. 12/2024; S. 223/2022 - mass. 45134; S. 145/2021 - mass. 44013).

Massima n. 46832

A differenza di altri istituti (quali le misure alternative alla detenzione, nonché la sospensione condizionale della pena), la messa alla prova disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo oltre che alla pena, che conduce, in caso di esito positivo, all’estinzione del reato. (Precedenti: S. 146/2023 - mass. 45685; S. 146/2022 - mass. 44844).La messa alla prova coniuga la funzione premiale – collegata alla declaratoria di estinzione del reato – con una forte vocazione risocializzante, giacché la risocializzazione del soggetto si svolge in una fase anticipata rispetto alla stessa celebrazione del processo, con maggiori possibilità di esito positivo della prova e conseguente recupero dell’imputato, che viene “affidato”, senza ritardo, all’ente o al soggetto presso il quale svolgerà le sue prestazioni. (Precedenti: S. 146/2023 - mass. 45685; S. 163/2022 - mass. 45022; S. 91/2018 - mass. 40073, 40074).La messa alla prova non implica una mera prognosi circa l’astensione dal commettere reati, ma una valutazione sulla idoneità del programma di trattamento, che – pur funzionale alla risocializzazione del soggetto – assume una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato, evidenziata anche dalla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che ne è una componente imprescindibile. (Precedenti: S. 23/2025 - mass. 46696; S. 163/2022 - mass. 45022; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115).Le prescrizioni oggetto del programma trattamentale dell’istituto della messa alla prova, incidendo in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto, devono mantenersi entro un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso. (Precedente: S. 68/2019- mass. 42115).In virtù delle finalità specialpreventiva e risocializzante che deve perseguire, nella messa alla prova il trattamento è ampiamente modulabile, tenendo conto della personalità dell’imputato e dei reati oggetto dell’imputazione. (Precedente: S. 91/2018 - mass. 40073, 40074).La messa alla prova persegue [anche] finalità generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità. (Precedente: S. 139/2020).

Massima n. 46833

[Nello scrutinio di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost.,] il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione. (Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45596; S. 156/2020; S. 282/2010; S. 161/2009).

Massima n. 46834

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La disposizione censurata dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto l’esclusione del “piccolo spaccio” dal perimetro applicativo della messa alla prova – conseguente all’innalzamento del massimo edittale da quattro a cinque anni di reclusione realizzato dal d.l. n. 123 del 2023, come convertito – determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al più grave reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, per il quale l’ammissione a detto rito è consentita, nonostante il superamento dei limiti edittali previsti dall’art. 168-bis cod. pen., in forza del rinvio all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Nel sottoporre ad un trattamento più rigoroso il reato meno grave, la disciplina censurata ribalta infatti la scala di disvalore – segnata dalle rispettive comminatorie edittali (reclusione da sei mesi, o diciotto in caso di “non occasionalità della condotta”, a cinque anni per il piccolo spaccio, e da uno a sei anni per l’istigazione) – tra le due figure criminose, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici, di cui incriminano la mera esposizione a pericolo, dando luogo ad una evidente anomalia alla luce delle finalità risocializzanti e deflattive della messa alla prova (prevista proprio per reati di moderata gravità) e della stessa funzione della fattispecie attenuata dello spaccio, che è quella di mitigare il sistema repressivo dei reati in materia di stupefacenti, in presenza di condotte che realizzano un’offesa attenuata all’interesse protetto e sono espressione di criminalità minore, propria di fasce marginali della società. (Precedenti: S. 43/2024 - mass. 46050; S. 146/2023 - mass. 45685; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 146/2022 - mass. 44844; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 40/2019 - mass. 42187, 42188; S. 91/2018 - mass. 40073, 40074, 40075; S. 333/1991 - mass. 17541; S. 240/2015 - mass. 38624).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, e dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze