Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2025

Corte cost., sent. 27 maggio 2025, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2025
Data di deposito
27 maggio 2025
Data di decisione
9 aprile 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
  • art. 1, comma 715, con gli effetti stabiliti dal, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 716, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 46822

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sez. prima, e di secondo grado del Lazio, sez. dodicesima, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, e con gli effetti stabiliti dal successivo comma 716, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, per gli anni di imposta dal 2014 al 2018, prevede che la deducibilità dell’IMU ai fini IRES è stabilita nella percentuale del 20%, anziché essere totale. La censurata disposizione rappresenta il primo passo di un adeguamento normativo graduale, compiuto dal legislatore per ovviare ai distorsivi effetti di un’articolata riforma del sistema impositivo degli enti locali e all’eccessivo impatto sulle imprese, causato dall’indeducibilità totale prevista dall’originaria disciplina, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 262 del 2020: l’evoluzione normativa, giunta alla totale deducibilità nel 2022 con l’art. 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019, appare il frutto di un contemperamento non irragionevole fra la ricerca dell’equilibrio del bilancio, di cui all’art. 81 Cost., la coerenza del sistema tributario complessivo e le esigenze delle imprese proprietarie di immobili strumentali. (Precedente: S. 262/2020 - mass. 42996).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'art. 1, comma 715, con gli effetti stabiliti dal successivo comma 716, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sezione prima, e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione dodicesima, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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