Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2025
Corte cost., sent. 27 maggio 2025, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2025
- Data di deposito
- 27 maggio 2025
- Data di decisione
- 9 aprile 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
- art. 1, comma 715, con gli effetti stabiliti dal, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 716, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 46822
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sez. prima, e di secondo grado del Lazio, sez. dodicesima, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, e con gli effetti stabiliti dal successivo comma 716, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, per gli anni di imposta dal 2014 al 2018, prevede che la deducibilità dell’IMU ai fini IRES è stabilita nella percentuale del 20%, anziché essere totale. La censurata disposizione rappresenta il primo passo di un adeguamento normativo graduale, compiuto dal legislatore per ovviare ai distorsivi effetti di un’articolata riforma del sistema impositivo degli enti locali e all’eccessivo impatto sulle imprese, causato dall’indeducibilità totale prevista dall’originaria disciplina, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 262 del 2020: l’evoluzione normativa, giunta alla totale deducibilità nel 2022 con l’art. 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019, appare il frutto di un contemperamento non irragionevole fra la ricerca dell’equilibrio del bilancio, di cui all’art. 81 Cost., la coerenza del sistema tributario complessivo e le esigenze delle imprese proprietarie di immobili strumentali. (Precedente: S. 262/2020 - mass. 42996).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'art. 1, comma 715, con gli effetti stabiliti dal successivo comma 716, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sezione prima, e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione dodicesima, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze