Corte costituzionale
Sentenza n. 70/2025
Corte cost., sent. 23 maggio 2025, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/2025
- Data di deposito
- 23 maggio 2025
- Data di decisione
- 10 marzo 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:70
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 4, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- 27, legge n. 87 del 11 marzo 1957
Massime
Massima n. 46785
Il diritto al lavoro sancito dall’art. 4 Cost. riconosce al cittadino un diritto alla libera scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla, che costituisce un fondamentale diritto di libertà, volto ad attuare l’essenziale interesse allo sviluppo della sua personalità.Presidiata dal divieto di creare e di lasciar sussistere nell’ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti, o che, direttamente o indirettamente, la rinneghino, la libertà di scelta dell’attività lavorativa non è lesa da disposizioni legislative poste a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, dal momento che ogni libertà trova contemperamenti al contatto di sfere concorrenti, che siano ugualmente meritevoli di protezione costituzionale. (Precedente: S. 108/1994; S. 61/1965; S. 45/1965).
Massima n. 46786
Affinché una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione possa ritenersi legittima non è sufficiente che la misura dalla stessa disposta risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse meritevole di analoga protezione, dovendo essa rispettare il canone di proporzionalità e di adeguatezza, in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali. (Precedente: S. 20/2019 - mass. 42503).Il sindacato di ragionevolezza sulle scelte legislative deve avvalersi anche del cosiddetto test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti: S. 33/2025 - mass. 46723; S. 88/2023 - mass. 45488; S. 137/2018 - mass. 41376; S. 10/2016 - mass. 38704; S. 272/2015 - mass. 38678; S. 23/2015 - mass. 38250; S. 162/2014 - mass. 37994; S. 1/2014 - mass. 37584).
Massima n. 46787
La libertà negativa di associarsi, di cui all’art. 18 Cost., non viene lesa dall’imposizione di obblighi di appartenenza a un organismo pubblico, laddove il sistema delineato dalle norme assicuri lo strumento meglio idoneo all’attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati. (Precedente: S. 40/1982 - mass. 9983).Non può disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde l’obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite alla libertà di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti. (Precedente: S. 120/1973 - mass. 6801).Il riconoscimento delle associazioni di liberi esercenti una professione mira alla tutela sia dei privati che si avvalgono dell’opera dei professionisti, sia delle stesse classi professionali. E la disciplina giuridica delle libere professioni si basa sulla iscrizione negli albi, che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti, l’uso del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, e la salvaguardia degli interessi della categoria. (Precedenti: S. 418/1996; S. 120/1973).
Massima n. 46788
La funzione disciplinare ordinistica tende alla protezione di interessi che trascendono la dimensione interna della categoria professionale, per attingere valori primari della persona: mirando al proficuo svolgimento della verifica della conformità della condotta del professionista ai precetti deontologici, tale funzione non solo è orientata a salvaguardare il decoro, la dignità, il prestigio e l’integrità etica della categoria, di cui è depositario il gruppo organizzato, ma – assicurando il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione – tutela altresì l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato, il cui patrocinio costituisce necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. (Precedente: S. 259/2019 - mass. 42880).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 4 Cost. l’art. 57 della legge n. 247 del 2012 che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo». La disposizione censurata dalla Cassazione, sez. un. civ., comporta l’impossibilità di esercitare diritti e libertà di rango costituzionale, come quelle di revocare l’adesione alla compagine professionale, fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali, intraprendere una diversa attività lavorativa: tale restrizione, pur temporanea, contrasta, anzitutto, con l’art. 2 Cost., traducendosi in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, che impone l’appartenenza al gruppo professionale nonostante il venir meno del consenso dell’interessato. Sussiste, poi, il contrasto con l’art. 4 Cost., in quanto il divieto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro, anche negativa, esponendola a un sacrificio, peraltro, di durata non prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento amministrativo né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale. Né essa supera il vaglio del test di proporzionalità, in quanto, in contrasto con l’art. 3 Cost., non impone la misura meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione. Va sottolineato che l’ablazione del precetto all’origine dell’accertato vulnus costituzionale determina un vuoto normativo che il legislatore è chiamato a colmare, predisponendo un congegno che bilanci più correttamente le libertà dell’avvocato e gli interessi sottesi all’azione disciplinare e alla tutela dell’ordine professionale; nelle more, è necessario che gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l’aggiramento del principio di conservazione dell’azione disciplinare).
Massima n. 46789
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 57 della legge n. 247 del 2012 va estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, all’art. 17, comma 16, della medesima legge n. 247 del 2012, in quanto il contenuto normativo di quest’ultima disposizione riproduce quello dell’art. 57 della stessa legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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