Corte costituzionale
Sentenza n. 55/2025
Corte cost., sent. 22 aprile 2025, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/2025
- Data di deposito
- 22 aprile 2025
- Data di decisione
- 24 marzo 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:55
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 8, convenzione ONU diritti del fanciullo
- art. 29, Costituzione
- art. 27, Costituzione
Massime
Massima n. 46677
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., l’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Assume al riguardo rilevanza decisiva la progressiva emersione, anche in questo ramo dell’ordinamento, della centralità dell’interesse del minore nel sistema normativo, alla luce dei princìpi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria, cosicché il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli in tutte quelle ipotesi in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto. La disposizione censurata dal Tribunale di Siena, sez. penale, pone invece l’irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi. Resta affidata alla prudente considerazione del legislatore se il giudice penale sia l’autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all’interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni. (Precedenti: S. 102/2020 - mass. 43101; S. 7/2013 - mass. 36883; S. 31/2012 - mass. 36092).
Massima n. 46678
Le norme del diritto internazionale pattizio, quando siano in grado di vincolare la potestà legislativa statale e regionale, non fungono da parametro autonomo, ma integrano quello dettato dall’art. 117, primo comma, Cost.: quando i giudici a quibus ne omettano l’evocazione, le relative questioni di legittimità costituzionale sono dunque inammissibili, salva soltanto la possibilità di considerare il richiamo alle norme internazionali quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali. (Precedenti: S. 189/2024 - mass. 46438; S. 62/2021 - mass. 43761; S. 102/2020 - mass. 43101).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena, sez. penale, in riferimento all’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dell’art. 34, secondo comma, cod. pen. Il parametro indicato è evocato come un riferimento immediato e non quale norma interposta in rapporto al primo comma dell’art. 117 Cost.).
Massima n. 46679
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena, sez. penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 Cost., dell’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. Le modalità argomentative del rimettente finiscono per impedire di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure. Ciò perché l’ordinanza di rimessione è ambigua e incerta, prima ancora che sul tipo di intervento richiesto, sui vizi di legittimità costituzionale che inficerebbero la validità della norma censurata, ora individuati nell’impossibilità di modulare la durata della pena accessoria, ora indicati nella durata in misura doppia della, e non eguale alla, pena principale inflitta. D’altra parte, l’intervento sostitutivo richiesto, volto appunto a determinare il quantum di pena accessoria irrogabile nella misura fissa pari alla durata della pena principale, come attualmente prevede l’art. 37 cod. pen., è sfornito di motivazione, sicché, anche per tale profilo, le questioni sollevate non potrebbero essere scrutinate nel merito. Le argomentazioni in punto di non manifesta infondatezza del giudice a quo, infatti, ruotano tutte attorno alla predeterminazione fissa, operata dal legislatore, della durata della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, mentre la richiesta sostituzione del quantum di pena di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen. con quello previsto dall’art. 37 cod. pen. avrebbe richiesto, quantomeno, una motivazione in ordine all’asserita irragionevolezza in sé della misura censurata, ove eventualmente ritenuta eccessiva nella sua estensione temporale doppia rispetto alla durata della pena principale. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46309; S. 12/2024 - mass. 45977; S. 221/2023 - mass. 45912).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta -, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze