Corte costituzionale
Sentenza n. 48/2025
Corte cost., sent. 17 aprile 2025, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/2025
- Data di deposito
- 17 aprile 2025
- Data di decisione
- 12 marzo 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 22 del 30 maggio 2024
- art. 4-bis, legge della Regione Puglia n. 1 del 16 febbraio 2024
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 34, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. n), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 9, Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016
Massime
Massima n. 46734
È dichiarata inammissibile, perché priva di sufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l’art. 4-bis ai sensi del quale l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest’ultima o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. Il ricorrente, richiamando le norme del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che determina i LEA, e il contenuto del PNPV 2023-2025, non spiega perché la disposizione impugnata inciderebbe sulla loro attuazione, affermandone l’interferenza in modo apodittico; sarebbe stata necessaria un’argomentazione dal momento che detta disposizione, invece, mira ad agevolare l’erogazione del vaccino anti-HPV, che rappresenta un LEA, risultando, peraltro, coerente con gli indirizzi statali. (Precedenti: S. 133/2024 - mass. 46294; S. 95/2024 - mass. 46134; S. 181/2023; S. 155/2023 – m230001ass. 45751; S. 125/2023 - mass. 45698).
Massima n. 46735
Le norme generali sull’istruzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, consistono in quelle disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione, nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra scuole statali e non. Rivestono la medesima qualifica, inoltre, le disposizioni statali che riguardano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici. (Precedenti: S. 192/2024; S. 168/2024 - mass. 46401; S. 223/2023; S. 186/2019 - mass. 41710; S. 5/2018 - mass. 39688; S. 92/2011 - mass. 35497; S. 309/2010 - mass. 34986; S. 200/2009 - mass. 33544 e 33545; O. 199/2024).
Massima n. 46736
Nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione costituiscono principi fondamentali – la cui determinazione è riservata allo Stato – la definizione di criteri, obiettivi, direttive o discipline tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio mentre rientrano nella competenza legislativa regionale i suoi aspetti organizzativi. (Precedenti: S. 284/2016 - mass. 39329; S. 200/2009 - mass-33549; S. 120/2005 - mass. 29286).
Massima n. 46737
Il riconoscimento della competenza legislativa delle regioni comporta l’eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell’art. 117 Cost. Ne consegue che una censura che contesti una legge regionale in quanto differenzia la popolazione di quel territorio da quella del resto d’Italia contraddice l’esistenza stessa dell’autonomia legislativa regionale. (Precedenti: S. 119/2019; S. 241/2018; S. 277/1995 - mass. 22118; S. 447/1988 - mass. 13756).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l’art. 4-bis ai sensi del quale l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest’ultima o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. La disposizione regionale non viola il principio di eguaglianza avendo la Regione Puglia operato nell’ambito delle proprie competenze).
Massima n. 46738
Nei giudizi in via principale non si rinviene alcun ostacolo processuale che possa precludere alla Corte costituzionale la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una europea; nel giudizio in via in incidentale, invece, perché la Corte costituzionale scrutini nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell’Unione direttamente applicabile, è necessario che la questione presenti un “tono costituzionale”, per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale. (Precedenti: S. 31/2025; S. 1/2025 - mass. 46620; S. 210/2024; S. 181/2024; O. 21/2025; S. 94/1995 - mass. 22028; S. 384/1994 - mass. 21000).
Massima n. 46739
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento agli artt. 34 e 117, commi secondo, lett. n), e primo, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679, dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l’art. 4-bis ai sensi del quale l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest’ultima o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. La disposizione impugnata, estranea alla materia di competenza esclusiva statale «norme generali sull’istruzione», è qualificabile come disposizione di dettaglio che rientra nelle materie concorrenti della tutela della salute, dal punto di vista teleologico, e dell’istruzione, dal punto di vista oggettivo. Essa non viola i confini di tali competenze, in quanto incide in misura limitata sulle modalità di iscrizione scolastica – al solo fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV, in coerenza con gli indirizzi statali – né il diritto allo studio – potendo l’adempimento richiesto tradursi in un semplice rifiuto di produrre la documentazione vaccinale. Né, infine, è leso l’art. 117, primo comma, Cost., dato che l’art. 9 del GDPR prevede una deroga al divieto generale di trattamento dei dati personali – fra i quali rientrano quelli relativi alla salute – quando la norma interna, che persegua un fine di interesse pubblico nel rispetto del principio di proporzionalità, contempla misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell’interessato; la disposizione impugnata, perseguendo lo scopo di aumentare la copertura vaccinale e non richiedendo, comunque, che l’interessato riveli il proprio status (vaccinato o non vaccinato) – consentendo che si attesti il mero svolgimento del colloquio o che si rifiuti la produzione di alcun documento – risulta conforme a tale standard. (Precedenti: S. 42/2021 - mass. 43701; S. 42/2017 - mass. 39642).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 22, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l'aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)», sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 34, 117, secondo comma, lettera n), e 117 primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze