Corte costituzionale

Sentenza n. 37/2025

Corte cost., sent. 3 aprile 2025, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/2025
Data di deposito
3 aprile 2025
Data di decisione
25 febbraio 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comma 2, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 10 luglio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 46714

I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, da cui deriva l’inedificabilità assoluta di determinate aree in attesa che vengano espropriate per la realizzazione di opere di interesse generale, pongono, sul piano costituzionale, il principale problema della loro compatibilità con il diritto di proprietà riconosciuto dall’art. 42 Cost. (Precedenti: S. 314/2007 - mass. 31636; S. 179/1999 - mass. 24684; S. 379/1994 - mass. 21080; S. 186/1993 - mass. 19400; S. 141/1992 - mass. 18116; S. 55/1968 - mass. 2855-2856-2859; S. 6/1966 - mass. 2488).La determinazione del periodo di c.d. franchigia del vincolo preordinato all’esproprio, durante il quale non si dà luogo all’indennizzo, compete al legislatore statale e a quello delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre alla Corte è rimessa la verifica della ragionevolezza e della non arbitrarietà della scelta legislativa. (Precedenti: S. 344/1995 - mass. 22284; S. 185/1993 - mass. 19499; S. 1164/1988 - mass. 13430; S. 82/1982 - mass. 9788).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., l’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La disposizione censurata dal TRGA - Bolzano, determinando l’ordinaria durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, senza riferimenti di sorta, espliciti o ricavabili dalla ratio della norma, a realtà o a esigenze peculiari, comprime in modo intollerabile il diritto di proprietà, divergendo in modo macroscopico dalla durata quinquennale di cui alla normativa statale e disvelando l’irragionevolezza e la sproporzione della scelta del legislatore provinciale. La disciplina statale, di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001, stabilendo la durata quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio, infatti, ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi pubblici e privati, onde deve ritenersi violato, tra l’altro, l’art. 42, terzo comma, Cost. in tutti i casi in cui la legislazione regionale vada oltre il punto di tollerabilità individuato dal legislatore statale senza riconoscere un indennizzo. Tale disciplina costituisce un idoneo punto di riferimento e una soluzione costituzionalmente adeguata, già esistente nell’ordinamento, atta a consentire un intervento sostitutivo da parte della Corte). (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44616; S. 157/2021 - mass. 44112; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 270/2020 - mass. 42917; S. 148/2003 - mass. 27722).

Massima n. 46715

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TRGA - Bolzano, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». Il giudice a quo non ha assolto l’onere di motivare la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, in quanto l’ordinanza di rimessione non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale. (Precedente: S. 270/2020 - mass. 42916).

Massima n. 46716

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TRGA - Bolzano in riferimento all’art. 3 Cost. per disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La Provincia autonoma di Bolzano ha operato nell’ambito delle sue potestà legislative esclusive in materia di «urbanistica e piani regolatori» e di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», in base all’art. 8, primo comma, numeri 5) e 22), dello statuto speciale: il riconoscimento costituzionale di tali competenze comporta un’ampia discrezionalità nel loro esercizio e l’eventualità di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale. (Precedenti: S. 119/2019 - mass. 42775; S. 1164/1988 - mass. 13430).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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