Corte costituzionale
Sentenza n. 31/2025
Corte cost., sent. 20 marzo 2025, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/2025
- Data di deposito
- 20 marzo 2025
- Data di decisione
- 12 febbraio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019
- legge n. 26 del 28 marzo 2019
- art. 2, comma 1, lett. a) n.2, decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 34, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 7, par. 2, Regolamento UE n. 492 del 5 aprile 2011
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 46639
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4 del 2019, come conv., sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34 CDFUE, e 7, par. 2, del regolamento n. 2011/492/UE. Quanto alla disposizione della Carta, il rimettente si limita a menzionarla, affermandone la violazione, ma senza fornire alcun argomento diretto, in particolare, a illustrarne il presupposto di applicabilità, cioè la circostanza che le norme sul reddito di cittadinanza rappresentino attuazione del diritto dell’Unione. Quanto alla censura basata sulla violazione dell’art. 7, par. 2, del regolamento n. 2011/492/UE, essa sconta una carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, perché l’ordinanza non contiene indicazioni sufficienti ad una corretta sua ricostruzione, necessaria al fine di valutare tanto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, quanto la non manifesta infondatezza della stessa, né fornisce argomenti sulla possibilità di qualificare il Rdc come vantaggio sociale, di cui il lavoratore cittadino di un altro Stato membro deve godere al pari del lavoratore nazionale ai sensi del richiamato art. 7, par. 2. (Precedente: S. 19/2022 - mass. 44526).
Massima n. 46640
La peculiarità strutturale e funzionale del Reddito di cittadinanza, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario, fa sì che la misura definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si fondano essenzialmente sul solo stato di bisogno, il Rdc prevede un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità, che strutturano un percorso formativo e d’inclusione, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo. (Precedenti: S. 126/2021 - mass. 44004; S. 122/2020 - mass. 43419).Il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. All’interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch’esse finalizzate al percorso di integrazione sociale. (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 90/2024 - mass. 46100; S. 54/2024 - mass. 46072; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 169/2023 - mass. 45776; S. 19/2022 - mass. 44526; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 126/2021 - mass. 44004; S. 7/2021 - mass. 43549; S. 122/2020 - mass. 43419; S. 166/2018 - mass. 40102; O. 29/2024 - mass. 46043).
Massima n. 46641
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Tra i requisiti stabiliti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, quello censurato dalla Corte d’appello di Milano, sez. lavoro si mostra irragionevole e non proporzionato. Alla luce della peculiarità strutturale e funzionale del Rdc, infatti, e nell’ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest’ultimo termine di cinque anni, che si presenta come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell’ordinamento e utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, dalla Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze