Corte costituzionale

Sentenza n. 24/2025

Corte cost., sent. 7 marzo 2025, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/2025
Data di deposito
7 marzo 2025
Data di decisione
30 gennaio 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30-ter, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 46683

Quando il rimettente assume la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell’Unione europea, evocandola quale parametro interposto, oltre all’art. 117, primo comma, Cost. deve ritenersi implicitamente evocato anche l’art. 11 Cost., dal momento che rispetto all’UE operano le limitazioni di sovranità su di esso fondate. (Precedenti: S. 349/2007; S. 348 del 2007- mass. 31711; S. 183/1973 - mass. 6954).

Massima n. 46684

L’evocazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale presuppone che la controversia all’esame del rimettente ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 51 CDFUE. (Precedente: S. 7/2025).

Massima n. 46685

La direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, strumento ad applicazione orizzontale, fissa standard minimi di tutela per tutti gli Stati membri, valevoli anche nell’ambito di procedimenti puramente interni; pertanto le controversie che riguardino la presunzione di innocenza ricadono nell’ambito di applicazione del diritto UE ai sensi dell’art. 51 CDFUE. (Precedente: S. 182/2021 - mass. 44098).

Massima n. 46686

Il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è condizione essenziale per l’autorevolezza delle decisioni di qualsiasi giurisdizione superiore e, in speciale misura, per il giudice costituzionale. Tuttavia è possibile rimeditare i propri orientamenti, e se del caso modificarli, allorché sussistano ragioni di particolare cogenza – come ad esempio, l’inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee –, o sia mutato il contesto sociale o ordinamentale, siano sopravvenute circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza ovvero sia maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa. (Precedente: S. 203/2024 - mass. 46476).

Massima n. 46687

La presunzione di innocenza, di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., lungi dal limitare i propri effetti all’interno del singolo procedimento o processo penale avente ad oggetto la possibile responsabilità penale dell’individuo, implica un generale divieto di considerare quello stesso individuo colpevole del reato a lui ascritto nell’ambito di qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale, sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria. (Precedenti: S. 163/2024 - mass. 46379; S. 182/2021; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 101/2019 - mass. 41940; O. 107/1998 - mass. 23794).

Massima n. 46688

Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che esclude i rigidi automatismi e richiede, invece, una valutazione individualizzata e caso per caso; ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti l’opzione repressiva finirebbe, infatti, per relegare nell’ombra il profilo rieducativo. Gli automatismi in materia di revoca o preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative conseguenti alla commissione di nuovi reati da parte del condannato sono, pertanto – in via tendenziale – costituzionalmente illegittimi, in ragione della necessità che il giudice della sorveglianza valuti il significato concreto del fatto rispetto al percorso trattamentale del condannato e alla sua eventuale persistente pericolosità sociale. (Precedenti: S. 173/2021 - mass. 44142; S. 56/2021 - mass. 43735; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 189/2010 - mass. 34691; S. 257/2006; S. 436/1999 - mass. 25027; S. 403/1997; S. 173/1997 - mass. 23293; S. 186/1995 - mass. 21447).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 27, commo secondo e terzo, Cost., l’art. 30-ter, comma 5, della legge n. 354 del 1975, ai sensi del quale la concessione dei permessi premio è ammessa, nei confronti dei soggetti che, durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive, hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva, soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Rimeditata la sentenza n. 296 del 1997 – che aveva risolto nel senso della non fondatezza le medesime questioni –, tenendo conto dell’evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale, la disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto viola i principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e della necessaria finalità rieducativa della pena. Sotto il primo profilo, infatti, il citato precedente risulta distonico rispetto alle declinazioni che la Corte EDU, il diritto UE e la giurisprudenza costituzionale hanno conferito, nel frattempo, alla presunzione di non colpevolezza, da estendersi a tutti i procedimenti giudiziari nei quali possa assumere una qualche rilevanza un fatto di reato addebitato alla persona in un procedimento penale, ma in quella sede non ancora definitivamente accertato. Confligge, quindi, con tale principio la disposizione censurata che obbliga il magistrato di sorveglianza all’adozione di un provvedimento negativo a carico dell’interessato, per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del PM, sottraendogli ogni margine di apprezzamento sulla consistenza della notitia criminis e impedendogli di ascoltare l’imputato e il suo difensore. Sotto il secondo profilo, il censurato automatismo – azzerando ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza sul percorso trattamentale del detenuto e sulla sua eventuale persistente pericolosità sociale, per un lasso di tempo non trascurabile – confligge anche col principio della necessaria finalità rieducativa della pena e, in particolare, con la necessità di una valutazione individualizzata e caso per caso, richiesta per la concessione dei benefici penitenziari. Il venir meno dell’automatismo non esclude che, nell’accertare la regolare condotta del condannato, il magistrato di sorveglianza debba tener conto anche di eventuali notitiae criminis, essendo, tuttavia, essenziale che quest’ultimo possa valutare liberamente le condotte e, pur in presenza di una condanna definitiva del richiedente, valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi della difesa).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze