Corte costituzionale
Sentenza n. 22/2025
Corte cost., sent. 6 marzo 2025, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/2025
- Data di deposito
- 6 marzo 2025
- Data di decisione
- 12 febbraio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 10, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 10 gennaio 2022
- art. 94, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 10 luglio 2018
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
Massime
Massima n. 46689
Nei giudizi in via principale la circostanza che una data normativa risulti analoga a una precedente non impugnata non osta all’esame delle questioni, non operando l’istituto dell’acquiescenza; infatti, la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l’effetto di reiterare la lesione da cui deriva l’interesse a ricorrere. (Precedenti: S. 151/2024; S. 56/2020 - mass. 42160).
Massima n. 46690
Alla materia di competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano «urbanistica e piani regolatori» – da esercitarsi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché nel rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica – vanno ascritte sia la disciplina della sanatoria degli illeciti edilizi sia quella delle relative sanzioni amministrative. Queste ultime, infatti, non costituiscono materia a sé stante, ma accedono alle materie sostanziali cui si riferiscono, spettando dunque la loro previsione all’ente nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile: in virtù del principio del parallelismo, pertanto, la Provincia autonoma di Bolzano è, pertanto, legittimata a prevederle. (Precedenti: S. 125/2024 - mass. 46339; S. 19/2024 - mass. 45972; S. 137/2019 - mass. 41747; S. 209/2010; S. 231/1993).
Massima n. 46691
È dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 4, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2022, integralmente sostitutivo dell’art. 94 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la sanatoria di interventi edilizi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato. Il riscontro della potestà legislativa primaria nella materia urbanistica e la riconducibilità della disposizione impugnata a tale titolo competenziale rendono inconferente e, pertanto inammissibile la censura di violazione dei principi fondamentali nella materia «governo del territorio», che attiene al diverso ambito della potestà legislativa concorrente. (Precedente: S. 142/2024 - mass. 46256).
Massima n. 46692
La disciplina statale inerente ai titoli abilitativi di cui al t.u. edilizia – in ragione del contenuto riformatore, dell’attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza e del fatto che, rispondendo ad un interesse unitario, esige attuazione su tutto il territorio nazionale – è espressione di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, in quanto tale, condiziona la potestà legislativa primaria regionale e provinciale. (Precedenti: S. 147/2023 - mass. 45750; S. 90/2023; S. 24/2022 - mass. 44545; S. 198/2018 - mass. 41507).La qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale non può essere attribuita, immediatamente ed indistintamente, a tutte le disposizioni del t.u. edilizia, ma deve essere valutata di volta in volta, alla luce della loro ratio. (Precedente: S. 198/2018 - mass. 41487).Gli artt. 36 e 38 t.u. edilizia – laddove derogano all’ordinaria disciplina di governo del territorio, introducendo ipotesi di sanatoria – realizzano un contemperamento di contrapposti interessi incidenti sul territorio, idoneo a garantire la tutela del paesaggio e dell’ambiente; presentando una dimensione nazionale, che non può subire differenziazioni regionali, meritano di essere qualificate alla stregua di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tali idonee a vincolare la potestà legislativa primaria regionale e provinciale. (Precedente: S. 118/2019).Il principio della doppia conformità, nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria delle opere realizzate in assenza/difformità del titolo edilizio, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincola anche la potestà legislativa di regioni ad autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica. (Precedenti: S. 125/2024 -mass. 46338; S. 24/2022 - mass. 44558; S. 232/2017 - mass. 41706).L’art. 36 t.u. edilizia, nel dettare il principio della doppia conformità, impone – ai fini della sanatoria delle opere realizzate in assenza/difformità del titolo edilizio – l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza; ne consegue che risultano sanabili i soli abusi formali che non arrecano danno urbanistico-edilizio. Ciò a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e indipendentemente dall’estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali. (Precedenti: S. 125/2024 - mass. 46338; S. 93/2023- mass. 45617; S. 24/2022 - mass. 44558; S. 77/2021 - mass. 43785; S. 68/2018 - mass. 41447 - 41449; S. 232/2017 - mass. 41706).L’art. 38 t.u. edilizia, che detta il regime sanzionatorio degli abusi edilizi “sopravvenuti”, va qualificato come norma fondamentale di riforma economico-sociale; la disciplina della sanatoria degli abusi edilizi mira, infatti, a proteggere interessi di primaria importanza e di segno unitario, correlati al governo del territorio e alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, con necessità di attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, l’art. 4, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2022, integralmente sostitutivo dell’art. 94 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la sanatoria degli interventi edilizi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato, c.d. abusi edilizi sopravvenuti, prevedendo che, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione dell’esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate, sia irrogata una sanzione pecuniaria, la quale tenga conto del danno urbanistico arrecato, che la stessa possa essere ridotta in determinate ipotesi e che la sua corresponsione produca i medesimi effetti di sanatoria dell’accertamento di conformità. La disposizione impugnata dal Governo contrasta, sotto plurimi profili, con gli artt. 38 e 36 t.u. edilizia, norme fondamentali di riforma economico-sociale, idonee a vincolare la potestà legislativa primaria provinciale in materia di urbanistica e piani regolatori. Rispetto al primo – che detta il regime sanzionatorio degli abusi edilizi sopravvenuti prevedendo anche le condizioni per la c.d. “fiscalizzazione dell’abuso” – il legislatore provinciale non può introdurre elementi valutativi ulteriori, né sostituire la misura individuata quale “prezzo” per mantenere un immobile che andrebbe altrimenti demolito né graduare la sanzione in funzione della gravità del danno urbanistico arrecato. Contrasta, infine, con l’art. 36 t.u. edilizia la prevista riduzione della sanzione pecuniaria in considerazione della sola sopravvenuta conformità urbanistica dell’opera, in quanto la disposizione finisce per reintrodurre una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell’amministrazione, che prescinde dalla doppia conformità).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2022);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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