Corte costituzionale

Sentenza n. 218/2025

Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/2025
Data di deposito
30 dicembre 2025
Data di decisione
18 novembre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:218

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 7 del 17 gennaio 2025
  • art. 144, comma 2, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
  • art. 832, codice civile

Parametri

Massime

Massima n. 47139

Nei giudizi di legittimità costituzionale, il thema decidendum risulta dalle norme legislative oggetto della questione e dai parametri evocati (anche implicitamente), mentre gli argomenti, pur dovendo essere svolti in misura sufficiente nell’atto di promovimento, non definiscono il thema decidendum, come risulta chiaramente dal secondo comma dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, che distingue i «termini» della questione (coincidenti con gli elementi indicati dal primo comma dell’art. 23) dai «motivi della istanza» ed è specificamente richiamato dall’art. 34 della stessa legge con riferimento ai ricorsi in via principale. In certi casi, però, la definizione della questione richiede un elemento ulteriore, rispetto alle norme legislative censurate e a quelle costituzionali evocate: il profilo. Ciò accade in particolare (ma non solo) per le questioni promosse ex art. 3 Cost., in quanto l’evocazione del principio di eguaglianza richiede l’indicazione di un tertium comparationis e l’evocazione del principio di ragionevolezza richiede l’indicazione di uno o più profili di irragionevolezza. Il principio di ragionevolezza, infatti, è multiforme e ha manifestazioni assai variegate. Se non è indicato il profilo, non è identificato realmente il vizio: il primo, dunque, può considerarsi “causa efficiente” del secondo. (Precedenti: S. 167/2025 - mass. 47091; S. 112/2024 - mass. 46245).Di fronte a un ricorso che evoca il principio di ragionevolezza sotto determinati profili, occorre decidere esclusivamente su essi, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 27 della legge n. 87 del 1953), anche al fine di non vanificare le esigenze del contraddittorio, particolarmente stringenti in un giudizio di parti come quello in via principale.

Massima n. 47140

Nei giudizi in via principale la difesa della parte resistente può essere valorizzata di fronte a una censura dedotta, ma assistita, in ipotesi, da una motivazione difettosa, non nel caso in cui la censura sia totalmente assente. (Precedente: S. 161/2012 - mass. 36427).

Massima n. 47141

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente o assenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole discriminazione e del difetto di ragionevolezza, dell’art. 2 della legge della reg. Toscana n. 7 del 2025, il quale, modificando il comma 2 dell’art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che pone maggiori restrizioni alla gestione, nello stesso edificio, di due affittacamere o di due bed and breakfast. Il ricorrente non offre alcun argomento alla censura relativa alla irragionevolezza, mentre l’altra doglianza, di «un’irragionevole discriminazione», è totalmente priva di motivazione. (Precedenti: S. 186/2025 - mass. 47028; n. 161/2025 - mass. 47013; S. 136/2025 - mass. 46872).

Massima n. 47142

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 in relazione all’art. 832 cod. civ., il quale, modificando il comma 2 dell’art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che pone maggiori restrizioni alla gestione, nello stesso edificio, di due affittacamere o di due bed and breakfast. La disposizione impugnata condivide la stessa natura dell’indicato art. 41, comma 4, volto ad evitare aggiramenti dei limiti dimensionali previsti, per affittacamere e bed and breakfast, al fine di preservare la loro dimensione “familiare” e garantire un’offerta diversificata di strutture ricettive. Entrambi gli articoli sono così riconducibili alla disciplina amministrativa delle strutture ricettive, in particolare a quella che fissa requisiti per le strutture ricettive “classificate”, che rientrano nel sistema regionale del turismo. Né la norma impugnata rientra nell’ordinamento civile (perché limiterebbe il contenuto del diritto di proprietà), perché il fatto che una norma implichi una compressione del diritto di proprietà non la attrae di per sé nell’orbita del diritto civile; del resto, la limitazione dei diritti dei proprietari rappresenta un riflesso intrinseco alla disciplina urbanistica. (Precedenti: S. 186/2025 -mass. 47033; S. 80/2012 - mass. 36204).

Massima n. 47143

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della «difficile intellegibilità» della legislazione a causa delle plurime modificazioni legislative, dell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, che modificando il comma 2 dell’art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che pone maggiori restrizioni alla gestione, nello stesso edificio, di due affittacamere o di due bed and breakfast. Il legislatore regionale ha operato una riforma organica della materia del turismo, con la legge reg. Toscana n. 61 del 2024, e poi ha modificato l’art. 144, comma 2, una sola volta, con un intervento molto puntuale, per cui la disciplina risultante è agevolmente comprensibile.

Massima n. 47144

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, che, modificando il comma 2 dell’art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che pone maggiori restrizioni alla gestione, nello stesso edificio, di due affittacamere o di due bed and breakfast, per cui il gestore può mantenerli solo se, complessivamente, rispettano il limite dimensionale fissato (6 camere/12 posti letto), altrimenti deve ridurre l’attività (salva la possibilità di mutare tipo di esercizio o di destinare una delle due unità immobiliari a locazione turistica, oltre a quella di spostare una delle due attività in un altro edificio o di affittare il secondo immobile per scopi non turistici). La disposizione impugnata persegue l’utilità sociale posta alla base della limitata configurazione dimensionale degli affittacamere, dei bed and breakfast e delle residenze d’epoca. La limitazione delle scelte imprenditoriali è dunque finalizzata ad evitare aggiramenti dei limiti previsti al fine di garantire un’offerta diversificata di strutture ricettive.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L.R. 61/2024), promosse, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole discriminazione e del difetto di ragionevolezza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, promossa, in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione all'art. 832 del codice civile, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della «difficile intellegibilità» della legislazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 41 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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