Corte costituzionale
Sentenza n. 217/2025
Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/2025
- Data di deposito
- 30 dicembre 2025
- Data di decisione
- 4 novembre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Luciani
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, codice di procedura penale
- art. 12, comma 1, lett. c), n. 3), legge n. 168 del 24 novembre 2023
Parametri
Massime
Massima n. 47235
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto premature e ipotetiche, le questioni vertenti su norme delle quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione. (Precedenti: S. 217/2019 - mass. 40898; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 259/2016 - 39148).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Napoli, sez. riesame, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. – dell’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. c, n. 3, della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi, senza poterne valutare la necessità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Le questioni prospettate – peraltro coincidenti con altre già dichiarate non fondate – hanno natura meramente ipotetica ed eventuale, in quanto in sede di decisione sull’appello cautelare il Tribunale non ha il potere di disporre l’applicazione di ulteriori misure, essendogli precluso in questa fase l’accertamento preventivo della praticabilità tecnica del c.d. braccialetto elettronico. Solo successivamente, qualora si accertasse la non fattibilità tecnica dello strumento, la competenza a valutare l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure competerebbe, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., al «giudice che procede», che prima dell’inizio dell’azione penale è di regola individuato nel GIP). (Precedente: S. 173/2024 - mass. 46398).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze