Corte costituzionale

Sentenza n. 201/2025

Corte cost., sent. 29 dicembre 2025, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/2025
Data di deposito
29 dicembre 2025
Data di decisione
20 ottobre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69-bis, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 5, comma 3, decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024
  • legge n. 112 del 8 agosto 2024

Parametri

Massime

Massima n. 47177

L’ampia discrezionalità del legislatore nella configurazione delle regole processuali, anche nella materia penitenziaria, non può autorizzare un vulnus al principio della funzione rieducativa delle pene, che costituisce l’unica finalità espressamente menzionata dalla Costituzione, ancorché non in funzione escludente le altre.La tensione delle pene verso l’obiettivo della rieducazione del condannato è oggetto di un preciso dovere, che l’art. 27, terzo comma, Cost. pone a carico di tutte le istituzioni e i poteri che esercitano la potestà punitiva nell’ordinamento italiano, a cominciare dal legislatore.La rieducazione del condannato è un’espressione di sintesi che include gli obiettivi di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale. (Precedente: S. 179/2017).La rieducazione del condannato indica una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. (Precedente: S. 313/1990 - mass. 15936).La finalità rieducativa non può essere sacrificata a vantaggio di alcun’altra, seppur legittima, finalità della pena. (Precedenti: S. 139/2025 - mass. 46960; S. 149/2018 - mass. 39985).

Massima n. 47178

La liberazione anticipata è istituto chiave nel perseguimento della finalità rieducativa della pena, costituzionalmente necessaria. (Precedente: S. 274/1983 - mass. 11632).La liberazione anticipata è finalizzata a sollecitare l’adesione e la partecipazione all’azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento, attraverso il riconoscimento del diritto alla detrazione di una quota di pena per ogni semestre espiato, durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all’opera di rieducazione. Il che implica la prospettiva di un premio da cogliere in un breve lasso di tempo, purché in quel tempo egli riesca a dare adesione all’azione rieducativa. (Precedente: S. 276/1990 - mass. 16685).Nella liberazione anticipata, affinché si consolidino stabili atteggiamenti di partecipazione all’offerta rieducativa, in termini di vera e propria abitudine, immediatamente produttiva di effetti favorevoli, è importante una tempestiva valutazione del comportamento tenuto dal condannato, fin dai periodi iniziali della sua detenzione. (Precedenti: S. 17/2021 - mass. 43462; S. 149/2018 - mass. 39985).

Massima n. 47179

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost., l’art. 69-bis, comma 3, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima». La disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli – precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – viola la finalità rieducativa della pena che l’istituto è prioritariamente indirizzato a favorire, così determinando anche un vizio di irragionevolezza intrinseca, nonché i principi del giusto processo nella fase esecutiva. L’attuale meccanismo di valutazione globale dei semestri, infatti, fa venir meno il riscontro periodico sulla qualità del percorso trattamentale – prima assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza dell’interessato – che costituiva per il detenuto uno stimolo importante, se positivo, a proseguire nel cammino di cambiamento intrapreso o, se negativo, a modificare il proprio comportamento; sotto diverso profilo, esso rende arduo, a distanza, in ipotesi, di molti anni dal semestre di riferimento, l’adempimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento e l’esercizio del diritto di difesa. Non valgono ad elidere i vizi riscontrati né l’obbligo di indicare nell’ordine di esecuzione le detrazioni di cui il condannato potrà o meno fruire, perché solo la verifica periodica è idonea a segnalare le specifiche criticità riscontrate nel semestre e a consentire al condannato di superarle; né l’obbligo di comunicare il giudizio negativo dell’amministrazione, da cui la residua possibilità per il condannato di presentare istanza, perché il magistrato di sorveglianza potrebbe negare le detrazioni anche in presenza di un giudizio non negativo e dunque l’interesse del detenuto a sollecitare un valutazione sussiste anche in questo caso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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