Corte costituzionale
Sentenza n. 193/2025
Corte cost., sent. 22 dicembre 2025, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/2025
- Data di deposito
- 22 dicembre 2025
- Data di decisione
- 3 novembre 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Roberto Nicola Cassinelli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:193
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47069
L’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella definizione della politica criminale e, in particolare, nella determinazione delle pene applicabili è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore e i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/ 2021 - mass. 43897).
Massima n. 47070
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 624-bis cod. pen., nella parte in cui – secondo il diritto vivente – si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. L’estensione alle parti comuni dell’edificio condominiale della tutela prevista per i luoghi di privata dimora e le relative pertinenze non è irragionevole, né irrispettosa del principio di offensività, poiché le parti comuni sono a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate dai comproprietari; inoltre, anch’esse sono connotate dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso dei titolari. L’omessa previsione di una diminuzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità non viola poi i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, posto che il trattamento sanzionatorio di maggior rigore (rispetto al furto semplice) è giustificato dalla particolare gravità del fatto e dalla speciale pericolosità soggettiva del suo autore e che, diversamente da quanto accade per la rapina e l’estorsione, la violazione del bene giuridico tutelato (il domicilio) è insuscettibile di una graduazione quantitativa e la fattispecie astratta non presenta quella latitudine che giustifica l’introduzione di una “valvola di sicurezza”; il che esclude anche la violazione del principio di eguaglianza. (Precedenti: S. 86/2024 - mass. 46164, 46165; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 88/2019; O. 67/2020 - mass. 42632).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze