Corte costituzionale

Sentenza n. 188/2025

Corte cost., sent. 16 dicembre 2025, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/2025
Data di deposito
16 dicembre 2025
Data di decisione
5 novembre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:188

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia n. 30 del 21 novembre 2024
  • art. 21, legge della Regione Puglia n. 39 del 29 novembre 2024

Parametri

Massime

Massima n. 47071

Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano le procedure di affidamento, ovvero la scelta del contraente, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza. (Precedenti: S. 80/2025 - mass. 46855; S. 174/2024 - mass. 46403; S. 4/2022 - mass. 44469).La disciplina dei contratti pubblici comprende profili essenziali del diritto dei contratti, relativamente alle fasi di conclusione ed esecuzione dell’appalto. L’attrazione di una disposizione nell’area del diritto privato dipende dall’oggetto, dal contenuto, dalla ratio e dalla sua finalità, non essendo, di per sé, dirimente il coinvolgimento di istituti disciplinati dal codice civile. (Precedenti: S. 132/2023 - mass. 45616; S. 79/2023; S. 44/2023 - mass. 45360; S. 23/2022 - mass. 44499).

Massima n. 47072

L’uso “strategico” dei contratti pubblici consiste nella previsione, nelle procedure di evidenza pubblica, di condizioni volte alla realizzazione di obiettivi sociali, tra cui la tutela dei lavoratori, ulteriori rispetto alle finalità proprie dei contratti stessi. (Precedente: S. 4/2022 - mass. 44469).Il legislatore statale – in linea con le direttive UE di settore, che hanno previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di considerare fattori di ordine sociale e ambientale nelle procedure di evidenza pubblica attraverso l’inserimento negli atti di gara di “clausole sociali” – ha recepito l’uso “strategico” dei contratti pubblici, di matrice europea, attraverso istituti volti a contemperare la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell’ottica di favorire la concorrenza per il mercato, e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese. (Precedenti: S. 80/2025; S. 4/2022 - mass. 44469).

Massima n. 47073

Sono dichiarate inammissibili, per plurimi motivi, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024, sia nella versione originaria che in quella modificata dall’art. 21 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024. La disposizione impugnata, al fine di contrastare il dumping contrattuale e in linea con l’uso “strategico” dei contratti pubblici, prevede che la Regione e gli enti strumentali verificano che i contratti collettivi indicati nelle procedure di gara prevedano “un trattamento economico minimo” inderogabile ovvero, dopo la modifica, “una retribuzione minima tabellare” inderogabile, pari a nove euro l’ora. Le questioni sollevate in riferimento all’art. 36, primo comma, Cost., sono inammissibili per difetto di motivazione e inconferenza del parametro, in quanto il ricorrente non chiarisce le ragioni del contrasto tra la previsione di tale soglia minima retributiva e i principi di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione, né si esprime sull’incidenza della soglia quale criterio di selezione del CCNL applicabile in sede di gara. Lo stesso giudice a quo, assumendo l’erronea prospettiva dell’applicabilità della disposizione alla generalità dei rapporti di lavoro privato subordinato, o comunque all’intera fascia del mercato del lavoro coperta dalla contrattualistica pubblica regionale, non deduce alcun profilo relativo all’assetto degli interessi nello specifico ambito dei contratti pubblici, con conseguente inammissibilità delle censure relative alla violazione del principio di autonomia della contrattazione collettiva. Sono parimenti inammissibili, per erronea individuazione del parametro, le censure relative alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., non motivando il ricorrente in ordine all’assetto dei beni e degli interessi, connessi alle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile, che assumono consistenza nello specifico settore richiamato, nonché, infine, le censure per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., per difetto assoluto di motivazione. (Precedente: S. 156/2025 - mass. 46968).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione dell'ulteriore questione di legittimità costituzionale promossa con il ricorso n. 7 del registro ricorsi 2025;

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), promosse, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026), promosse, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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