Corte costituzionale

Sentenza n. 179/2025

Corte cost., sent. 2 dicembre 2025, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/2025
Data di deposito
2 dicembre 2025
Data di decisione
8 ottobre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Roberto Nicola Cassinelli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:179

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47065

La ratio della disciplina delle spese di giustizia e, in particolare, della liquidazione dei relativi compensi dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell’attività giudiziaria con l’esigenza di non svilire l’impegno garantito dal professionista designato. Tale contemperamento assume una connotazione particolare nei procedimenti in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei quali è cruciale l’individuazione di un punto di equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. (Precedenti: S. 16/2025 - mass. 46680; S. 166/2022 - mass. 44903, 44904; S. 89/2020; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 90/2019; S. 192/2015 - mass. 38550).

Massima n. 47066

L’adeguamento triennale degli onorari degli ausiliari del magistrato e dei consulenti, previsto dall’art. 54 t.u. spese di giustizia, persegue il fine di consentire che le tariffe applicabili siano preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita. (Precedente: S. 192/2015- mass. 38550).

Massima n. 47067

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost, l’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude, in caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte nel caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso t.u. spese di giustizia. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. spec. in materia di impresa, è irragionevole in quanto il mancato rispetto della citata clausola di adeguamento triennale degli onorari fa sì che la base di calcolo dei compensi sia già seriamente sproporzionata per difetto; il che recide la necessaria correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, facendo venir meno il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine perseguito. Anche laddove la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, il compenso dei professionisti designati va liquidato in conformità al criterio dell’adeguatezza alla variazione del costo della vita. La disposizione viola, altresì, il principio di eguaglianza dal momento che, vista la piena equiparazione, quanto al regime dei compensi, della figura del consulente tecnico di parte e di quella dell’ausiliario del magistrato, la previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel processo integra una non giustificabile disparità di trattamento. Infine, tra le ricadute di sistema prodotte dalla censurata irragionevole decurtazione, potrebbe esservi l’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, con conseguente vulnus al diritto di difesa: ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l’ausiliario del magistrato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile, tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte. (Precedenti: S. 166/2022 - mass. 44904; S. 178/2017 - mass. 39967; O. 122/2016; O. 350/2005).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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