Corte costituzionale
Sentenza n. 162/2025
Corte cost., sent. 4 novembre 2025, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/2025
- Data di deposito
- 4 novembre 2025
- Data di decisione
- 24 settembre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 3, decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019
- legge n. 26 del 28 marzo 2019
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 38, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 47076
Se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettarne un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. (Precedenti: S. 77/2018 - mass. 40667; S. 83/2017 - mass. 39977; S. 42/2017 - mass. 39640). Allorquando il giudice abbia motivato, in maniera non implausibile, l’impraticabilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, escludendola consapevolmente, o per la presenza di un orientamento giurisprudenziale contrario consolidato, che assurga a “diritto vivente”, o per il tenore letterale della disposizione censurata, la correttezza o meno dell’esegesi presupposta dal rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti alla predetta interpretazione – attiene al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. (Precedenti: S. 219/2022; S. 204/2021 - mass. 44257).
Massima n. 47077
Solo nell’ipotesi in cui sia la lettera della disposizione censurata a opporsi, secondo una non implausibile motivazione del giudice rimettente, a un’esegesi condotta secondo i canoni dell’interpretazione costituzionalmente conforme, il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale, costituendo il dato letterale il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione. (Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44598; S. 102/2021 - mass. 43883; S. 253/2020 - mass. 43287; S. 174/2019 - mass. 42432; S. 82/2017 - mass. 40004; S. 91/2013).
Massima n. 47078
In presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità – ravvisato non solo in presenza di un’interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione e poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità ma, più in generale, a fronte di una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità reiterata e conseguentemente stabile – il giudice a quo ha la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi. La norma, infatti, vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o della Corte costituzionale, la quale non può che prenderne atto, non potendo sostituirsi alla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione delle disposizioni legislative ed essendo, piuttosto, il proprio compito confinato alla verifica se il risultato di tale interpretazione sia compatibile con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo. (Precedenti: S. 73/2024 - mass. 46122; S. 116/2023; S. 101/2023 - mass. 45581; S. 243/2022; S. 180/2021 - mass. 44153; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 122/2017 - mass. 40041; S. 191/2016). In considerazione del rilievo assegnato al consolidamento dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, diviene centrale l’accertamento dello stesso, connesso all’uso ripetuto nel tempo e al grado di consenso raccolto: soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni unite, tale accertamento è necessario a verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio “diritto vivente” nell’ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta. (Precedenti: S. 38/2024 - mass. 46053; S. 202/2023 - mass. 45816).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, quest’ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui – per come interpretato dalla Cassazione, sez. lav., nella sentenza n. 30994 del 2024 – fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione anticipata e la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la sospensione dell’erogazione del trattamento per un’intera annualità e non solo limitatamente ai mesi di effettivo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche quando quest’ultima abbia luogo per periodi molto limitati, per una o poche giornate all’anno, e con redditi esigui. Da un lato, il rimettente non ha correttamente assolto l’onere di un’interpretazione costituzionalmente adeguata, dallo stesso ritenuta percorribile nonostante il silenzio del legislatore, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2022. Dall’altro lato, con riferimento al “diritto vivente”, il ricorrente ravvisa l’unico ostacolo nella sentenza della Cassazione n. 30994 del 2024 ma – oltre a un’interpretazione contraddittoria della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024 – tale decisione, che ha individuato, come conseguenza della violazione del divieto di cumulo, la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare, e non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, è rimasta, anche perché recente, unica nella giurisprudenza di legittimità, e non risulta avere avuto un seguito generalizzato ma, anzi, limitato, da parte dei giudici di merito). (Precedenti: S. 208/2024 - mass. 46449; S. 234/2022 - mass. 45112;).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze