Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2025

Corte cost., sent. 31 ottobre 2025, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/2025
Data di deposito
31 ottobre 2025
Data di decisione
24 settembre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:160

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47052

Nel giudizio costituzionale in via incidentale sono inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni relative a censure prive di qualsiasi illustrazione delle ragioni di contrasto tra la norma censurata e il parametro evocato. (Precedenti: S. 88/2025 - mass. 46790; S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45832; S. 108/2023 - mass. 45553).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 9, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, cod. beni culturali, come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lett. g, n. 3, della legge n. 124 del 2017, che disciplina il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale nel caso in cui le cose oggetto del procedimento semplificato di esportazione presentino un interesse culturale eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Quanto alla lesione del buon andamento, il rimettente si limita a richiamarne la definizione, senza esporre gli argomenti per i quali la norma censurata ne sarebbe lesiva mentre, quanto alla violazione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura, non vi è alcuna esposizione delle ragioni della sua violazione.)

Massima n. 47053

La Corte costituzionale dà seguito all’istanza, sollevata una parte del giudizio, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per accertare la compatibilità con il diritto UE della disposizione censurata dal rimettente quando l’interrogativo che si sollecita di sottoporre al giudice dell’Unione è pregiudiziale alla decisione della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 218/2021; S. 239/2018 - mass. 40592; S. 110/2015).

Massima n. 47054

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost., dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, cod. beni culturali, come aggiunto dall’art. 1, comma 175, lett. g), n. 3), della legge n. 124 del 2017 che, nell’ambito del procedimento semplificato di esportazione (esportazione “su dichiarazione”) – nel quale il trasferimento all’estero di alcune categorie di cose di rilievo culturale avviene sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’interessato anziché sulla base della previa autorizzazione – prevede che il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle che presentano un interesse culturale eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (“beni di completamento”, ex art. 10, comma 3, lett. d-bis, cod. beni culturali), avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale (ex artt. 13 e 14 cod. beni culturali) che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. La disposizione censurata è suscettibile di un’interpretazione coerente con i canoni costituzionali: essa, diversamente da come ritenuto dal rimettente, pone una norma con valenza procedimentale, sull’esercizio del potere di vincolo, che limita tale potere ai soli casi in cui sia ravvisabile il detto interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Riportata a sistema, tale disposizione esprime due norme: con la prima il legislatore chiarisce che, nell’ambito dell’attività di controllo all’uscita delle cose di rilievo culturale dal territorio, la competenza a dare avvio al procedimento di vincolo spetta all’ufficio di esportazione sia quando il potere di dichiarare l’interesse culturale è dell’organo periferico del Ministero della cultura sia nello speciale caso dei “beni di completamento” in cui il potere di vincolo spetta all’organo centrale del dicastero; con la seconda norma dimezza il termine di conclusione del procedimento di dichiarazione di interesse culturale rispetto a quello ordinario. Tale riduzione temporale costituisce il punto di equilibrio nel bilanciamento tra i contrapposti beni costituzionali alla protezione del patrimonio storico-artistico, con il connesso sacrificio imposto al diritto di proprietà e alla libertà di impresa nel settore con riguardo alla circolazione del bene, e alla rapidità della decisione sul vincolo. Questa ricostruzione ermeneutica della disposizione censurata supera i profili di contrasto con la ragionevolezza di sistema, la parità di trattamento nonché col principio di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione: non vigono, infatti, limiti diversi al potere di dichiarare l’interesse culturale a seconda che il bene mobile sia individuato nel procedimento di trasferimento all’estero o in altre occasioni di espletamento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale né sussistono differenze di trattamento tra le fattispecie contemplate dalle diverse lettere dell’art. 10, comma 3, cod. beni culturali nella disciplina sostanziale di apponibilità del vincolo culturale e del conseguente divieto di esportazione. La dichiarabilità dell’interesse culturale in tutti i casi elencati da quest’ultimo, anche nel contesto del regime semplificato di esportazione, impedisce, infine, il depauperamento del patrimonio culturale dalle sue componenti, in applicazione del principio di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. (Precedenti: S. 88/2025; S. 87/2025 - mass. 46845, S. 47/2024 - mass. 46032: S. 101/2023 - mass. 45584; S. 65/2022 - mass. 44639; S. 45/2022 - mass. 44646; S. 194/2013 - mass. 37232).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 9, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge n. 124 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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