Corte costituzionale
Sentenza n. 159/2025
Corte cost., sent. 31 ottobre 2025, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/2025
- Data di deposito
- 31 ottobre 2025
- Data di decisione
- 23 giugno 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 180, legge n. 213 del 30 dicembre 2023
- art. 1, comma 181, legge n. 213 del 30 dicembre 2023
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- allegato, clausola 4, punto 1, direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
- art. 11, paragrafo 1, lett. a), direttiva CE n. 109 del 25 novembre 2003
- art. 24, direttiva CE n. 38 del 29 aprile 2004
- art. 12, paragrafo 1, lett. a), direttiva UE n. 98 del 13 dicembre 2011
- art. 16, paragrafo 1, lett. a), direttiva UE n. 1883 del 20 ottobre 2021
Massime
Massima n. 47062
Per la rilevanza delle questioni, si deve escludere che la Corte possa scindere ratione personarum le posizioni individuali da quelle collettive sussistenti nel giudizio a quo, dichiarando inammissibili le questioni solo là dove riguardino alcuni dei ricorrenti. (Precedenti: S. 44/2020 - mass. 43050).
Massima n. 47063
Lo ius superveniens che incida solo parzialmente sulla norma della cui legittimità costituzionale si dubita, lasciando sostanzialmente immutato il nucleo normativo oggetto di censura e non alterando i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal rimettente, non impone la restituzione degli atti. (Precedenti: S. 215/2023 - mass. 45889; S. 30/2021 - mass. 43624; S. 203/2016 - mass. 39035).
Massima n. 47064
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla direttiva 1999/70/CE, all’art. 11, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE, all’art. 24 della direttiva 2004/38/CE, all’art. 12, par. 1, lett. a), della direttiva 2011/98/UE e all’art. 16, par. 1, lett. a), della direttiva 2021/1883/UE, dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non estende alle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e a quelle con contratto di lavoro domestico l’esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, previsto per gli anni 2024-2026 a favore delle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che siano madri di tre o più figli, sino al raggiungimento del diciottesimo anno d’età del più piccolo e, per l’anno 2024, sempre a beneficio delle medesime lavoratrici che siano madri di due figli, sino al raggiungimento del decimo anno d’età di quello più piccolo. Nonostante le disposizioni censurate presentino diverse criticità e non sia oggettivamente chiara la loro ratio, compresa la scelta delle categorie esentate, è impedito alla Corte costituzionale, nel limite dei suoi poteri, intervenire per estendere la platea delle destinatarie: quanto all’omessa considerazione delle lavoratrici madri titolari di contratti a tempo determinato, in generale, la tecnica della normazione temporanea e sperimentale ricade nella discrezionalità del legislatore e, fermo restando che un siffatto intervento legislativo non può, per ciò solo, essere considerato costituzionalmente non illegittimo, ben può essere funzionale a verificare la più adeguata configurazione del beneficio attribuibile, avendo riguardo alle risorse disponibili, all’entità e ai criteri da utilizzare, quali numero dei figli, loro età, reddito; inoltre, nello specifico, il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla sostanziale parificazione delle fattispecie delle lavoratrici a tempo determinato e indeterminato. Quanto all’esclusione delle lavoratrici domestiche, madri di due o più figli, rimasta al contrario immodificata, va notato che la disciplina applicabile sui contributi all’INPS è speciale, in quanto connotata da profili di peculiarità, nel calcolo, rispetto a quella concernente le altre lavoratrici dipendenti – primariamente, in ragione della natura non imprenditoriale dei datori di lavoro: ciò esclude la possibilità, per la Corte costituzionale, di uniformarla alla disciplina prevista per gli altri contratti di lavoro dipendente. I profili esaminati non esimono, a ogni modo, dal sollecitare il legislatore a dare coerenza sistematica dell’intero disegno nel cruciale percorso di sostegno alle lavoratrici madri, in un Paese in cui il tasso di natalità è tra i più bassi d’Europa, identificando interventi strutturali che abbiano capacità di sostenere appieno la maternità. (Precedenti: S. 75/2025 - mass. 46822; S. 111/2024 - mass. 42637; S. 262/2020 - mass. 42996; S. 187/2016 - mass. 39006).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione sia alla clausola 4, punto 1, dell'Allegato (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sia all'art. 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, sia all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, sia all'art. 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, sia, infine, all'art. 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze