Corte costituzionale

Sentenza n. 151/2025

Corte cost., sent. 16 ottobre 2025, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/2025
Data di deposito
16 ottobre 2025
Data di decisione
22 settembre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:151

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46955

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee svolge un ruolo cruciale, in quanto consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto solo di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono. (Precedenti: S. 117/2025 - mass. 46948; S. 56/2025 - mass. 46775; S. 38/1985 - mass. 10726).Sono legittimi, in via generale, trattamenti differenziati per il recidivo (ossia per colui che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale); tuttavia, l’esercizio della discrezionalità legislativa non può spingersi fino a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti: S. 117/2025 - mass. 46948, 46949; S. 56/2025 - mass. 46775; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820).

Massima n. 46956

Le circostanze attenuanti generiche sono strumenti essenziali a disposizione del giudice e svolgono la funzione “naturale” di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato, consentendo di attribuire rilevanza, nell’ambito di una precisa motivazione dedicata alla commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore, non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi “nominate” di attenuazione della pena. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 197/2023 - mass. 45845; S. 120/2023 - mass. 45595; S. 63/2022 - mass. 44730).L’art. 62-bis cod. pen., che disciplina le circostanze attenuanti generiche, consente al giudice di valorizzare anche le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell’autore, che siano indicative di una sua minore pericolosità, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena, come nel caso di una piena collaborazione processuale, ritenuta dal giudice indice di una positiva evoluzione in atto della personalità dell’imputato. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45845; S. 183/2011 - mass. 35683).

Massima n. 46957

Il principio di proporzionalità esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938).Il principio di proporzionalità mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. (Precedente: S.113/2025 - mass. 46919).Il principio di proporzionalità, presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato e impone, invece, di evitare una risposta punitiva che sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della stessa. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 46776; S. 188/2023 - mass. 45839; S. 141/2023 - mass. 45820).

Massima n. 46958

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dalla Corte d’assise di Roma, sez. prima, applicato al sequestro estorsivo caratterizzato da una pena base di eccezionale rigore e da un ampio modello legale, viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto non consente al giudice, in presenza della recidiva reiterata, di adeguare la sanzione alla minore gravità del fatto concreto, valorizzando al massimo grado profili soggettivi dell’autore del reato (come, nella specie, la collaborazione processuale) e caratteristiche “atipiche” di quest’ultimo, che non rientrano nella lieve entità del fatto (circostanza introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 e già sottratta alla sfera di operatività della disposizione censurata) e che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare. Il divieto in esame viola, inoltre, il principio di eguaglianza, essendo irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; nonché il principio di individualizzazione della pena e quello di offensività, il quale esige che la pena sia sempre concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non utilizzata invece come misura di controllo della pericolosità sociale, quale rivelata dalle qualità personali del suo autore. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46917, 46918, 46919; S. 197/2023 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45840, 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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