Corte costituzionale
Sentenza n. 146/2025
Corte cost., sent. 13 ottobre 2025, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/2025
- Data di deposito
- 13 ottobre 2025
- Data di decisione
- 7 luglio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:146
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47002
Il petitum dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola questa Corte, che, ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata. (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46705; S. 46/2024 - mass. 46030).La Corte costituzionale, come può rinvenire d’ufficio la disciplina da adottare, ricercando nel sistema nel suo complesso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, immuni da vizi di illegittimità, ancorché non costituzionalmente obbligati, tanto più può operare una cernita tra varie opzioni indicate dal rimettente, senza che la prospettazione di possibili modelli alternativi di regolazione della fattispecie sia sufficiente a frapporre ostacoli di rito all’esame delle questioni. (Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39109).
Massima n. 47003
In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. (Precedenti: S. 76/2025 - mass. 46861; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46442; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524).
Massima n. 47004
Il legislatore non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare, purché non imponga oneri e modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, o lo svolgimento dell’attività processuale. (Precedenti: S. 76/2025 - mass. 46860). Il principio del contraddittorio consacrato dall’art. 111, secondo comma, Cost. impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative. (Precedenti: S. 39/2025 - mass. 46755; S. 73/2022 - mass. 44613).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. quarta civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 473-bis.17 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede, al primo comma, che l’attore, a pena di decadenza, debba modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti. All’interno del rito speciale su stato delle persone, minorenni e famiglie, improntato a istanze di concentrazione e speditezza, i diversi termini concessi dalla norma censurata, con disciplina elastica applicabile ai soli diritti disponibili, non eccedono il margine della manifesta irragionevolezza, non rendono impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, anche per la possibilità di chiedere la rimessione in termini al verificarsi di situazioni eccezionali non imputabili alla parte, e non violano il principio del contraddittorio. Le parti, infatti, pur disponendo dei medesimi strumenti di tutela e poteri istruttori, hanno posizioni processuali significativamente diverse, nelle quali l’attore non è posto in una situazione di squilibrata asimmetria rispetto al convenuto, poiché, mentre quest’ultimo è tendenzialmente còlto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, il primo gode di ben altra capacità di previsione circa le possibili reazioni della controparte, anche alla luce del collegamento oggettivo tra domanda principale e difese – tra cui rientra senz’altro una riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto, a valle di una domanda di separazione fra coniugi contenente anche la modifica delle condizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli. Né si ravvisa una violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento, posto che la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell’attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro si basano su presupposti, strutture ed esigenze talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis). (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 34/2025 - mass. 46745; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 171/2024 - mass. 46429).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze