Corte costituzionale

Sentenza n. 146/2025

Corte cost., sent. 13 ottobre 2025, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/2025
Data di deposito
13 ottobre 2025
Data di decisione
7 luglio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:146

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47002

Il petitum dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola questa Corte, che, ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata. (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46705; S. 46/2024 - mass. 46030).La Corte costituzionale, come può rinvenire d’ufficio la disciplina da adottare, ricercando nel sistema nel suo complesso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, immuni da vizi di illegittimità, ancorché non costituzionalmente obbligati, tanto più può operare una cernita tra varie opzioni indicate dal rimettente, senza che la prospettazione di possibili modelli alternativi di regolazione della fattispecie sia sufficiente a frapporre ostacoli di rito all’esame delle questioni. (Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39109).

Massima n. 47003

In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. (Precedenti: S. 76/2025 - mass. 46861; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46442; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524).

Massima n. 47004

Il legislatore non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare, purché non imponga oneri e modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, o lo svolgimento dell’attività processuale. (Precedenti: S. 76/2025 - mass. 46860). Il principio del contraddittorio consacrato dall’art. 111, secondo comma, Cost. impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative. (Precedenti: S. 39/2025 - mass. 46755; S. 73/2022 - mass. 44613).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. quarta civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 473-bis.17 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede, al primo comma, che l’attore, a pena di decadenza, debba modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti. All’interno del rito speciale su stato delle persone, minorenni e famiglie, improntato a istanze di concentrazione e speditezza, i diversi termini concessi dalla norma censurata, con disciplina elastica applicabile ai soli diritti disponibili, non eccedono il margine della manifesta irragionevolezza, non rendono impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, anche per la possibilità di chiedere la rimessione in termini al verificarsi di situazioni eccezionali non imputabili alla parte, e non violano il principio del contraddittorio. Le parti, infatti, pur disponendo dei medesimi strumenti di tutela e poteri istruttori, hanno posizioni processuali significativamente diverse, nelle quali l’attore non è posto in una situazione di squilibrata asimmetria rispetto al convenuto, poiché, mentre quest’ultimo è tendenzialmente còlto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, il primo gode di ben altra capacità di previsione circa le possibili reazioni della controparte, anche alla luce del collegamento oggettivo tra domanda principale e difese – tra cui rientra senz’altro una riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto, a valle di una domanda di separazione fra coniugi contenente anche la modifica delle condizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli. Né si ravvisa una violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento, posto che la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell’attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro si basano su presupposti, strutture ed esigenze talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis). (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 34/2025 - mass. 46745; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 171/2024 - mass. 46429).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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