Corte costituzionale

Sentenza n. 145/2025

Corte cost., sent. 9 ottobre 2025, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/2025
Data di deposito
9 ottobre 2025
Data di decisione
9 luglio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Roberto Nicola Cassinelli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 46953

Non è invocabile la violazione del principio di uguaglianza quando la disposizione di legge, di cui si richieda l’estensione ad altri casi, si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile, pena l’aggravamento, anziché l’eliminazione, dei difetti di incoerenza. (Precedenti: S. 98/2023 - mass. 45647; O. 231/2009 - mass. 33608; O. 344/2008; O. 178/2006 - mass. 30371; S. 206/2004 - mass. 28602; S. 383/1992 - mass. 18676).

Massima n. 46954

Il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione. La relativa valorizzazione è rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore, ma deve individuare un punto di equilibrio fra l’individuazione dei requisiti ordinari di ammissione al concorso e la relativa deroga, delimitandone l’area in modo rigoroso e subordinandola a specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, nonché a procedure di verifica dell’attività svolta, secondo i principi di ragionevolezza e buon andamento. (Precedenti: S. 275/2020 - mass. 43147; S. 113/2017 - mass. 40643; S. 310/2011 - mass. 35952; S. 189/2011 - mass. 35699 e 35701; S. 52/2011 - mass. 35385; S. 167/2013 - mass. 37186). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, sez. prima quater, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui prevede che alla partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indìce il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite minimo di età, fissato in ventotto anni dal comma 1, lett. b). La disposizione censurata, rispondendo a necessità funzionali specifiche dell’amministrazione e rientrando in un limite consono, deroga al requisito anagrafico generale in modo ragionevole e conforme al principio di buon andamento: da un lato, produce un effetto pratico opposto a quello denunciato dal rimettente, comportando un ampliamento, e non una restrizione, della platea dei partecipanti; dall’altro lato, oltre a contenere la riserva a un sesto dei posti messi a concorso, valorizza l’esperienza e la professionalità, acquisite da soggetti già appartenenti all’amministrazione della Polizia di Stato, in modo coerente con le funzioni di direzione e coordinamento proprie degli ispettori. Né si ravvisano fattispecie concrete di disparità di trattamento: la comparazione tra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e il personale dei ruoli civili del Ministero dell’interno, innanzi tutto, non è omogenea, in quanto le rispettive funzioni sono ben distinte e, per il personale dei ruoli civili, è da escludere ogni rilevanza dell’anzianità di servizio e la valorizzazione dell’esperienza acquisita, considerato che tale categoria svolge compiti estranei al perimetro delle funzioni di polizia; quella con la disciplina dell’accesso al concorso da vice commissario, poi, si appunta su una deroga operante su una regola generale che non stabilisce alcun requisito di anzianità, ma unicamente un’età massima pari a trent’anni – elevata a quaranta per gli aspiranti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato. Che la disposizione censurata risulti più acconcia al concorso interno per il medesimo posto da vice ispettore, infine, sfugge a ogni valutazione di conformità a Costituzione, attenendo al piano del merito delle scelte del legislatore, non sindacabili dalla Corte costituzionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze