Corte costituzionale

Sentenza n. 142/2025

Corte cost., sent. 31 luglio 2025, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/2025
Data di deposito
31 luglio 2025
Data di decisione
24 giugno 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:142

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46986

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è riservata, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, a soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti: ordinanze allegate alle sentenze n. 19/2025, n. 144/2024 e n. 140/2024).Per intervenire nel giudizio incidentale i soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria devono vantare un interesse non solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti; ciò tanto più in considerazione della possibilità, riconosciuta dall’art. 6 delle Norme integrative, che le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale presentino un’opinione scritta in qualità di amici curiae. (Precedenti: ordinanze allegate alle sentenze n. 19/2025, n. 144/2024, n. 130/2023 e n. 35/2023; O. 202/2020 - mass. 43024).(Nel caso di specie, avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, lett. a, della legge n. 91 del 1992, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da AUCI - Avvocati uniti per la cittadinanza italiana e AGIS - Associazione giuristi iure sanguinis; entrambe le associazioni vantano un interesse solo indiretto rispetto all’oggetto del giudizio, correlato, in generale, ai loro scopi statutari).

Massima n. 46987

La Corte costituzionale può rimettere dinanzi a sé stessa questioni di legittimità costituzionale in presenza di una serie di condizioni, quali: i) il fatto che una nuova disciplina, intervenuta sulla materia regolata dalla disposizione censurata in pendenza del giudizio costituzionale, debba essere applicata in quest’ultimo; ii) la sussistenza di un rapporto di presupposizione fra la stessa e quella dedotta dal giudice a quo, tale per cui l’intervento solo su quest’ultima non consentirebbe comunque di rimuovere il vulnus; iii) l’esistenza dei presupposti di particolare urgenza; iv) l’esigenza di evitare che la Corte costituzionale – il solo organo competente a decidere delle questioni di costituzionalità delle leggi – sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali. (Precedenti: O. 35/2024 - mass. 46045; O. 94/2022; O. 18/2021 - mass. 43561; O. 73/1965 - mass. 2442; O. 22/1960 - mass. 1015).

Massima n. 46988

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest’ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché all’art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, questi ultimi con riguardo agli artt. 9 TUE e 20 TFUE, dal Tribunale di Milano, sez. dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione, degli artt. 4 cod. civ. 1865 e 1 della legge n. 555 del 1912. La disciplina oggetto dei giudizi principali è quella che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana dei ricorrenti, ossia l’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992 e non le leggi citate, attributive della cittadinanza italiana in capo ai loro ascendenti.

Massima n. 46989

La Costituzione non fornisce una definizione di “popolo”, ma delinea i tratti della cittadinanza associandola, anzitutto, alla partecipazione politica, ai diritti politici nonché alla titolarità di diritti e di doveri, se pure in un contesto ove i principi fondamentali garantiscono a ciascuna persona i diritti inviolabili e il principio di eguaglianza. La cittadinanza richiama, inoltre, l’appartenenza a una comunità che ha comuni radici culturali e linguistiche – pur aperta al pluralismo e alla tutela le minoranze – ed evoca una correlazione con il territorio dello Stato, luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali. (Precedenti: S. 53/2024 - mass. 46083; S. 119/2015 - mass. 38435; S. 120/1967).Il legislatore vanta un margine di discrezionalità particolarmente ampio nell’individuare i presupposti per l’acquisizione della cittadinanza ma compete, in ogni caso, alla Corte costituzionale accertare – al metro della non manifesta irragionevolezza e sproporzione – che le norme che la regolano non facciano ricorso a criteri estranei ai principi costituzionali e ai molteplici tratti che connotano la cittadinanza. (Precedenti: S. 25/2025 - mass. 46654; S. 195/2022; S. 88/2023; S. 194/2019 - mass. 42905; S. 258/2017 - mass. 41003; S. 202/2013 - mass. 37240; S. 245/2011; S. 30/1983).

Massima n. 46990

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di un intervento manipolativo e di sistema nonché per mancata individuazione della norma internazionale interposta, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Bologna, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale di Milano, sez. dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, dal Tribunale di Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale di Firenze, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo agli artt. 9 TUE e 20 TFUE – dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992 che, nel disciplinare l’acquisto iure sanguinis della cittadinanza da parte di discendenti di cittadini italiani, associa automaticamente il meccanismo acquisitivo della cittadinanza allo status filiationis non prevedendo alcun limite. I rimettenti – chiamati ad applicare la disciplina censurata a ricorrenti che sono discendenti di cittadini/e italiani, ma sono nati all’estero, ivi residenti e con la cittadinanza di un altro Stato e ai quali, peraltro, non si applica il d.l. n. 36 del 2025, come conv., che ha inciso, in senso limitativo, sull’automatica correlazione fra cittadinanza e status filiationis – richiedono un intervento manipolativo complesso che potrebbe attingere a un ampio ventaglio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte discrezionali e con incisive ricadute a livello di sistema; la genericità e il carattere manipolativo delle censure emergono anche dalla mancata considerazione, da parte dei rimettenti, della varietà di ipotesi sulle quali l’intervento prospettato andrebbe potenzialmente a incidere. Con riferimento, infine, all’asserita violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali, manca l’individuazione della norma internazionale interposta.

Massima n. 46991

Si è in presenza di una violazione dell’art. 3 Cost. qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. (Precedenti: S. 171/2022 – mass. 44915; S. 71/2021 – mass. 43829; S. 85/2020 – mass. 43541; S. 13/2018 – mass. 39754; S. 71/2015 – mass. 38335).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per mancanza di omogeneità fra le situazioni messe a confronto, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale di Milano, sez. dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge n. 91 del 1992 che, nel disciplinare l’acquisto iure sanguinis della cittadinanza da parte di discendenti di cittadini italiani, associa automaticamente il meccanismo acquisitivo della cittadinanza allo status filiationis, non prevedendo alcun limite. Non sussiste la irragionevole disparità di trattamento lamentata dai rimettenti – chiamati ad applicare la disciplina censurata a ricorrenti che sono discendenti di cittadini/e italiani, ma nati all’estero, ivi residenti e con la cittadinanza di un altro Stato e ai quali non si applica, peraltro, il d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che ha inciso, in senso limitativo, sull’automatica correlazione fra cittadinanza e status filiationis –, perché difetta il presupposto dell’omogeneità fra le situazioni poste a raffronto: l’art. 4, comma 1, della stessa legge n. 91, disciplina, infatti, l’ipotesi di acquisto dello status civitatis da parte di stranieri che siano figli di persone che hanno perso la cittadinanza italiana, mentre la disciplina per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino/a italiani si fonda su un vincolo non sovrapponibile, neppure in considerazione della ratio legis, con quello della filiazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili gli interventi di AUCI - Avvocati uniti per la cittadinanza italiana e di AGIS - Associazione giuristi iure sanguinis, spiegati nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2024;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile del 1865, approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, con le ordinanze indicate in epigrafe; nonché le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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