Corte costituzionale
Sentenza n. 132/2025
Corte cost., sent. 25 luglio 2025, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/2025
- Data di deposito
- 25 luglio 2025
- Data di decisione
- 8 luglio 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:132
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46820
Il requisito dell’incidentalità è integrato ove la questione investa una norma che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato per risolvere la controversia oggetto del giudizio principale. (Precedenti: S. 169/2022 - mass. 45024; S. 46/2021 - mass. 43711; S. 224/2020 - mass. 42753).Riguardo a questioni incidentali sollevate su un diritto fondamentale, se l’ordinanza di rimessione contiene una motivazione non implausibile circa la sussistenza dell’interesse ad agire nel giudizio principale, la rilevanza della questione è assicurata, purché giudizio principale e giudizio incidentale non abbiano oggetto coincidente e occorra evitare la creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale. (Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39594; S. 1/2014 - mass. 37582).
Massima n. 46821
Sono inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, quarta sez. civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., dell’art. 579 cod. pen., censurato in quanto non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole. Il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti. L’ordinanza di rimessione, infatti, si esprime sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest; tale esposizione appare carente e inadeguata, proprio su un aspetto che lo stesso rimettente presenta come essenziale alla definizione della fattispecie, in particolare non andando oltre la presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del SSR. L’incompletezza dei riferimenti circa l’esistenza di idonei dispositivi di autosomministrazione, per di più nel sostanziale difetto di un’attività istruttoria amministrativa o giudiziale, rende perplessa la descrizione della fattispecie, il che ridonda in un difetto di motivazione sulla rilevanza. Deve infatti affermarsi che la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni necessarie – ovvero: l’esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli – ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego. È proprio la struttura pubblica del SSN, affiancata dal comitato etico territorialmente competente, a verificare, insieme alle condizioni legittimanti, anche le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito, nell’esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili. Qualora da rinnovata e più estesa istruttoria emergesse la reperibilità, nei tempi ragionevoli sopra indicati, di strumenti di autosomministrazione della sostanza capace di porre fine alla vita attivabili da persone nello stato clinico indicato nel giudizio a quo, qualora essi risultassero utilizzabili, nelle condizioni date, il SSN dovrà prontamente acquisirli e metterli a disposizione del paziente che sia stato ammesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito. (Precedenti: S. 187/2024 - mass. 46541; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 198/2023 - mass. 45835; S. 249/2022 - mass. 45192; S. 242/2019 - mass. 40813).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 579 del codice penale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza dell'8 luglio 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 579 del codice penale, promosso con ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, in composizione monocratica, del 30 aprile 2025, iscritta al numero 97 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nel numero 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Rilevato che, in data 3 giugno 2025, hanno depositato atto di intervento V. L. e M. G., deducendo di essere affetti da patologie irreversibili, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, nonché sottoposti a trattamenti di sostegno vitale e, tuttavia, capaci di decisioni libere e consapevoli, sì da trovarsi nelle condizioni che - alla luce della sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte - integrano l'ipotesi di non punibilità dell'aiuto al suicidio;
che gli intervenienti assumono di essere titolari di un interesse qualificato alla partecipazione a questo giudizio incidentale, avente ad oggetto la disciplina dell'art. 579 del codice penale, relativa all'omicidio del consenziente, giacché: a) l'eventuale accoglimento della questione «assottiglierebbe la cintura posta a protezione della loro vita, un cui tassello irrinunciabile è dato dalla conservazione, senza eccezioni, della sua inviolabilità, anche a fronte della maturazione di una volontà di morire e di una richiesta di essere uccisi»; b) «una simile decisione avrebbe comunque incidenza, come conseguenza immediata, diretta e attuale, sul diritto alla loro dignità personale», risultandone «un giudizio di qualità dimidiata della loro vita»; c) essi «non dispongono di altra sede processuale in cui intervenire per la tutela dei propri diritti».
Considerato che V. L. e M. G. non sono parti del giudizio principale;
che l'intervento nel giudizio incidentale di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);
che l'intervento è ammissibile, quindi, solo nell'ipotesi in cui l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto oggetto del giudizio a quo (da ultimo, tra molte, ordinanza n. 60 del 2025, nonché ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze n. 66 del 2025 e n. 144 del 2024);
che questa Corte, in un giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 580 cod. pen., ha ammesso l'intervento di persone affette da gravi patologie, le quali, pur estranee al giudizio principale, adducevano l'interesse a contraddire riguardo all'eventuale estensione dell'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio, reputandola contraria al loro diritto alla vita e alla dignità (ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025);
che anche la questione di legittimità costituzionale ora in scrutinio coinvolge problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa;
che la peculiare posizione degli odierni intervenienti, in ragione delle patologie da cui entrambi sono affetti, trova in questo giudizio incidentale l'unica sede per essere fatta valere;
che, pertanto, V. L. e M. G. sono legittimati a partecipare al presente giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibili gli interventi spiegati da V. L. e M. G.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze