Corte costituzionale
Sentenza n. 131/2025
Corte cost., sent. 25 luglio 2025, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/2025
- Data di deposito
- 25 luglio 2025
- Data di decisione
- 9 luglio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 219, legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024
- art. 6, comma 2, legge della Regione Puglia n. 2 del 28 gennaio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 46993
La disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Giunta, degli altri suoi componenti nonché dei consiglieri regionali è attribuita dall’art. 122 Cost., come riformato dalla legge cost. n. 1 del 1999, alla competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. In particolare, la legge n. 165 del 2004, nel porre la disciplina statale di cornice, ha stabilito quale principio fondamentale l’inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che la determinano non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ma ha lasciato salva la facoltà dei legislatori regionali di stabilire un diverso termine anteriore; ciò a condizione che la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità non possa in nessun caso essere successiva a quella prescritta per l’accettazione della candidatura, primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo. (Precedenti: S. 134/2018; S. 56/2017; S. 143/2010; S. 309/1991 - mass. 17472; S. 46/1969 - mass. 3192; O. 223/2003; O. 383/2002 - mass. 27261).
Massima n. 46994
Il diritto di elettorato passivo va ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino. (Precedente: S. 107/2024 - mass. 46215).L’art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l’accesso alle cariche elettive, consente che siano previsti casi di ineleggibilità, sottintendendo il bilanciamento di interessi – cui le legislazioni statale e regionale sono direttamente chiamate – tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, richiedono. Le limitazioni dell’elettorato passivo devono essere determinate, pertanto, secondo un delicato punto di equilibrio tra il diritto di elettorato attivo e gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni. (Precedente: S. 64/2025; S. 25/2008).Se l’eleggibilità costituisce la regola, l’ineleggibilità rappresenta un’eccezione, sicché le norme che la disciplinano sono di stretta interpretazione. Tali limitazioni sono ammissibili solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti e devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, mantenendosi entro i confini di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. (Precedenti: S. 120/2013; S. 283/2010; S. 27/2009 - mass. 33148; S. 25/2008; S. 306/2003; S. 220/2003; S. 46/1969 - mass. 3190).
Massima n. 46995
In presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti: S. 184/2023 - mass. 45932; S. 88/2023 - mass. 45488; S. 260/2021 - mass. 44441; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 137/2018 - mass. 41376).
Massima n. 46996
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l’art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che ha sostituito l’art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui stabilisce che le cause d’ineleggibilità a Presidente della Regione e consigliere regionale previste per i sindaci e i presidenti delle province non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni «non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature», pari a 30 giorni prima delle elezioni regionali. La disposizione impugnata dal Governo interviene su una disciplina nella quale si contrappongono l’interesse a che la rimozione della citata causa di ineleggibilità assicuri, in tempi idonei allo scopo, l’effettiva cessazione dalla carica che può turbare o condizionare la competizione elettorale e quello delle comunità locali a che sia assicurata la continuità e stabilità amministrativa, dato che le dimissioni dei sindaci determinano lo scioglimento dei consigli e la nomina di un commissario; la novella, tuttavia, non supera il test di proporzionalità dal momento che il bilanciamento operato è trasmodato in una disciplina irragionevole e sproporzionata che restringe l’interesse alla continuità e stabilità dell’azione di governo locale, senza che tale maggior sacrificio sia temperato in alcun modo. Tale sproporzione deriva, in particolare, dalla notevole anticipazione del termine stabilito rispetto al giorno fissato per la presentazione delle candidature – previsto dalla precedente disciplina regionale e dalla legge n. 165 del 2004, che ha posto i principi fondamentali della materia – e, soprattutto, dalla sua applicabilità ai sindaci di tutti i comuni pugliesi. Al fine di evitare incertezze applicative in materia elettorale, recuperando una normativa già presente nell’ordinamento, il termine di centottanta giorni prima della scadenza fisiologica del consiglio regionale è sostituito con quello del giorno fissato per la presentazione delle candidature, espressamente previsto, quale limite temporale invalicabile per la cessazione delle funzioni, dalla citata legge n. 165 del 2004. Riferendosi, in tal modo, il termine per le dimissioni al momento della presentazione delle candidature, che prescinde dalla durata, fisiologica o meno, del Consiglio regionale, non sussiste più la ragione di distinguere, ai fini della determinazione del termine, la fattispecie del suo scioglimento anticipato, disciplinata dal secondo periodo del novellato comma 2, per cui va simmetricamente sostituito anche quest’ultimo termine con quello fissato per la presentazione delle candidature. Rimane fermo il potere discrezionale del legislatore regionale di stabilire altro termine anteriore, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. (Precedenti: S. 196/2024 - mass. 46459; S. 309/1991).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)», che ha sostituito l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), nella parte in cui prevede che le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni «non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che ha sostituito l'art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui prevede, per i casi di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni devono avere luogo «entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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