Corte costituzionale
Sentenza n. 119/2025
Corte cost., sent. 22 luglio 2025, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/2025
- Data di deposito
- 22 luglio 2025
- Data di decisione
- 23 giugno 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Roberto Nicola Cassinelli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:119
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46922
Il giudice a quo è abilitato a sollevare nuovamente la medesima questione nello stesso giudizio quando la Corte costituzionale abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, poiché in detti casi la riproposizione della questione – condizionata, come è ovvio, alla rimozione del vizio che aveva impedito l’esame del merito – non si pone in contrasto con l’art. 137 Cost. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45937; S. 247/2022 - mass. 45229).
Massima n. 46923
In materia di spese di giustizia e di patrocinio gratuito a spese dello Stato, la verifica della situazione reddituale è decisiva per evitare che il riconoscimento del diritto di difesa dei non abbienti si risolva in un’eccessiva compressione dell’interesse alla corretta allocazione delle risorse statali. (Precedenti: S. 228/2023 - mass. 45879; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 47/2020 - mass. 42301).
Massima n. 46924
La nozione di reddito fiscale non coincide con quella rilevante ai fini del requisito “della non abbienza” previsto dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, che non è strutturata in funzione degli accertamenti fiscali, e si limita a prevedere strumenti che garantiscano la veridicità di quanto dichiarato dalla persona che chiede di essere ammessa al beneficio.Il requisito della “non abbienza” previsto da tale disciplina non può essere presunto e riguarda la condizione economica complessiva della persona, comprendente qualsiasi risorsa, venendo a tal fine in rilievo non soltanto i redditi da lavoro – di regola prodotti nel luogo in cui si vive – ma anche i redditi non assoggettati a imposta – perché non rientranti nella base imponibile, o perché esenti – i redditi da attività illecite, i redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale e, più in generale, qualsiasi risorsa di cui il soggetto che aspira al beneficio possa disporre, compresi gli aiuti economici, significativi e non saltuari, in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi. (Precedenti: S. 382/1995 - mass. 22438; S. 144/1992 - mass. 18297; O. 153/2016 - mass. 38939; O. 386/1998 - mass. 24259).
Massima n. 46925
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all’estero, richiede ai soli cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che l’istanza di ammissione sia corredata con la certificazione dell’autorità consolare, anche quando si tratti di persone residenti in Italia già nell’anno di riferimento per l’individuazione del requisito reddituale. Il regime differenziato previsto dal censurato art. 79, comma 2, t.u. spese giustizia, trova la sua ratio nella difficoltà di verificare la reale consistenza reddituale, rendendo effettivo e non virtuale il controllo delle dichiarazioni rese dall’istante, grazie ad accertamenti svolti non solo sulla base dei dati a disposizione dell’autorità consolare, ma anche attraverso la leale collaborazione di quest’ultima con le amministrazioni dello Stato di appartenenza. La ratio così individuata è invocabile anche in caso di residenza pluriennale in Italia del cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea. Il criterio della cittadinanza risulta coerente con il sistema configurato dal legislatore per il patrocinio a spese dello Stato, nel quale il requisito della “non abbienza” non può essere verificato ricorrendo alla nozione di reddito fiscale e il bilanciamento tra la garanzia del diritto inviolabile di difesa e i necessari controlli sui redditi prodotti all’estero conferma la centralità del ruolo certatorio dell’autorità consolare e del relativo dialogo con le amministrazioni dello Stato di provenienza. Nemmeno si configura la prospettata disparità di trattamento con i cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione europea, in quanto l’onere posto a carico dell’istante è circoscritto alla certificazione della condizione di “non abbienza”, funzionale ad assicurare la garanzia del patrocinio a spese dello Stato in tempi brevi, in quanto tale incompatibile con controlli e indagini di una qualche durata sull’effettivo reddito dell’istante. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46232; S. 228/2023 - mass. 45880; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 101/2012 - mass. 36279; S. 219/1995 - mass. 21503).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze