Corte costituzionale

Sentenza n. 119/2025

Corte cost., sent. 22 luglio 2025, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/2025
Data di deposito
22 luglio 2025
Data di decisione
23 giugno 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Roberto Nicola Cassinelli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:119

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46922

Il giudice a quo è abilitato a sollevare nuovamente la medesima questione nello stesso giudizio quando la Corte costituzionale abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, poiché in detti casi la riproposizione della questione – condizionata, come è ovvio, alla rimozione del vizio che aveva impedito l’esame del merito – non si pone in contrasto con l’art. 137 Cost. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45937; S. 247/2022 - mass. 45229).

Massima n. 46923

In materia di spese di giustizia e di patrocinio gratuito a spese dello Stato, la verifica della situazione reddituale è decisiva per evitare che il riconoscimento del diritto di difesa dei non abbienti si risolva in un’eccessiva compressione dell’interesse alla corretta allocazione delle risorse statali. (Precedenti: S. 228/2023 - mass. 45879; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 47/2020 - mass. 42301).

Massima n. 46924

La nozione di reddito fiscale non coincide con quella rilevante ai fini del requisito “della non abbienza” previsto dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, che non è strutturata in funzione degli accertamenti fiscali, e si limita a prevedere strumenti che garantiscano la veridicità di quanto dichiarato dalla persona che chiede di essere ammessa al beneficio.Il requisito della “non abbienza” previsto da tale disciplina non può essere presunto e riguarda la condizione economica complessiva della persona, comprendente qualsiasi risorsa, venendo a tal fine in rilievo non soltanto i redditi da lavoro – di regola prodotti nel luogo in cui si vive – ma anche i redditi non assoggettati a imposta – perché non rientranti nella base imponibile, o perché esenti – i redditi da attività illecite, i redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale e, più in generale, qualsiasi risorsa di cui il soggetto che aspira al beneficio possa disporre, compresi gli aiuti economici, significativi e non saltuari, in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi. (Precedenti: S. 382/1995 - mass. 22438; S. 144/1992 - mass. 18297; O. 153/2016 - mass. 38939; O. 386/1998 - mass. 24259).

Massima n. 46925

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all’estero, richiede ai soli cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che l’istanza di ammissione sia corredata con la certificazione dell’autorità consolare, anche quando si tratti di persone residenti in Italia già nell’anno di riferimento per l’individuazione del requisito reddituale. Il regime differenziato previsto dal censurato art. 79, comma 2, t.u. spese giustizia, trova la sua ratio nella difficoltà di verificare la reale consistenza reddituale, rendendo effettivo e non virtuale il controllo delle dichiarazioni rese dall’istante, grazie ad accertamenti svolti non solo sulla base dei dati a disposizione dell’autorità consolare, ma anche attraverso la leale collaborazione di quest’ultima con le amministrazioni dello Stato di appartenenza. La ratio così individuata è invocabile anche in caso di residenza pluriennale in Italia del cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea. Il criterio della cittadinanza risulta coerente con il sistema configurato dal legislatore per il patrocinio a spese dello Stato, nel quale il requisito della “non abbienza” non può essere verificato ricorrendo alla nozione di reddito fiscale e il bilanciamento tra la garanzia del diritto inviolabile di difesa e i necessari controlli sui redditi prodotti all’estero conferma la centralità del ruolo certatorio dell’autorità consolare e del relativo dialogo con le amministrazioni dello Stato di provenienza. Nemmeno si configura la prospettata disparità di trattamento con i cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione europea, in quanto l’onere posto a carico dell’istante è circoscritto alla certificazione della condizione di “non abbienza”, funzionale ad assicurare la garanzia del patrocinio a spese dello Stato in tempi brevi, in quanto tale incompatibile con controlli e indagini di una qualche durata sull’effettivo reddito dell’istante. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46232; S. 228/2023 - mass. 45880; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 101/2012 - mass. 36279; S. 219/1995 - mass. 21503).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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