Corte costituzionale
Sentenza n. 104/2025
Corte cost., sent. 10 luglio 2025, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/2025
- Data di deposito
- 10 luglio 2025
- Data di decisione
- 7 maggio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, quater, decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
- art. 1, comma 923, primo periodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 16, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)
- art. 17, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)
Massime
Massima n. 46880
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, l’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come conv., che vieta anche la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civ., pur perseguendo la finalità, legittima e meritevole, di limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute, colpisce l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati, nonché la destinazione sia occasionale, sia esclusiva e permanente, degli apparecchi utilizzati, accomunando una gamma assai estesa di comportamenti connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore, così generando un’estensione dell’area dell’illecito sproporzionata e irragionevole. Sotto altro profilo, considerando che l’offerta di gioco online resta capillare e vastissima, la misura si rivela di modesta efficacia rispetto alla sua finalità, con la conseguenza di dover qualificare ugualmente sproporzionata la compressione, significativa e immediata, degli interessi contrapposti – tra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Né risultano soddisfatte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della CGUE circa la proporzionalità delle restrizioni rispetto alla libera prestazione dei servizi. Spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia.
Massima n. 46881
È dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di 20.000 euro per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. La contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, infatti, travolge anche quella, censurata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civ., e dal Tribunale di Viterbo, che stabilisce il trattamento sanzionatorio connesso alla prima, restando comunque salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro. Spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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