Corte costituzionale
Sentenza n. 102/2025
Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/2025
- Data di deposito
- 8 luglio 2025
- Data di decisione
- 21 maggio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Roberto Nicola Cassinelli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, paragrafo 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 46806
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui non consente che, valutata la complessità della procedura concorsuale presupposta, il giudice dell’equa riparazione possa ritenere non irragionevole la durata superiore al termine di sei anni fissato dalla norma censurata, e inderogabile secondo il diritto vivente. Il rimettente muove da un erroneo presupposto interpretativo rispetto alle questioni dedotte con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, in quanto la giurisprudenza di legittimità consolidata ha introdotto un temperamento alla previsione contenuta nel comma 2-bis, ritenendo “tollerabile” una durata di sette anni nel caso di procedura concorsuale di notevole complessità, secondo lo standard ricavato dalle pronunce della Corte EDU; in tal caso, il giudice dell’equa riparazione è tenuto a dare conto delle ragioni della “notevole complessità” della procedura per poter applicare il termine di sette anni. Pertanto, la durata eccedente il termine di sei anni, per le procedure di media complessità, o di sette anni, per quelle di notevole complessità, determina il sorgere del diritto all’equo indennizzo in capo al creditore concorsuale, sempre che lo stesso non abbia dato causa al ritardo. In assenza di specifica previsione, il giudice dell’equa riparazione non può sottrarre dal computo della durata il tempo occorso per attività, quali gli interventi di bonifica e risanamento ambientale, resesi necessarie nel corso della procedura, nonché il tempo occorso per definire i giudizi collegati alla procedura. Quanto al denunciato vulnus all’art. 24 Cost., muove anch’esso da un presupposto erroneo. La responsabilità degli organi della procedura per il ritardo con cui siano stati soddisfatti i creditori concorsuali ovvero, in caso di incapienza, sia stata chiusa la procedura, esula dalle finalità perseguite dai rimedi avverso la violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all’art. 6, par. 1, CEDU, e trova appropriata ed effettiva risposta nel ricorso ad altre azioni e in altre sedi, ove si accertino condotte gravemente negligenti, e dunque non consegue per il solo oggettivo ritardo. (Precedenti: S. 205/2023 - mass. 45867; S. 249/2020 - mass. 43062; S. 36/2016 - mass. 38738; S. 349/2007 - mass. 31725; S. 348/2007 - mass. 31711).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte d'appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze