Corte costituzionale

Sentenza n. 100/2025

Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/2025
Data di deposito
8 luglio 2025
Data di decisione
6 maggio 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, bis, decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
  • legge n. 2 del 28 gennaio 2009
  • art. 1, comma 1328, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 46886

Il principio dell’eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (Precedenti: S. 49/2024 - mass. 46067; S. 288/2019 - mass. 41903).Il legislatore gode di un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale: di conseguenza, non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di tale capacità, le varie specie di beni patrimoniali, sia di natura mobiliare che immobiliare. (Precedenti: S. 49/2024 - mass. 46067; S. 108/2023 - mass. 45555).

Massima n. 46887

Nella Costituzione il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali – come, ad esempio, la tutela della salute, che peraltro deve essere assicurata gratuitamente agli indigenti (art. 32, primo comma, Cost.) – sia gran parte di quelli civili (come la spesa necessaria per l’amministrazione della giustizia, funzionale a garantire anche tali diritti). È da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell’imposizione fiscale e del nesso funzionale con l’art. 3, secondo comma, Cost., che discende la riconducibilità del dovere tributario al crisma dell’inderogabilità di cui all’art. 2 Cost., che rende, oltretutto, di immediata evidenza come il disattenderlo rechi pregiudizio non a risalenti paradigmi, ma al suddetto sistema dei diritti. Tale qualifica, tuttavia, dato il contesto sistematico in cui si colloca, si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui, appunto, il rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (Precedente: S. 288/2019 - mass. 41902).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come conv., nella parte in cui prevede la destinazione del gettito del contributo per i servizi antincendio, nella misura del 60%, per assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato anche all’esterno del perimetro aeroportuale. La disposizione censurata non ha fatto venir meno l’originario legame tra il prelievo tributario e la sua finalità, essendo rimasta inalterata la ratio di ridurre il costo, a carico dello Stato, per il servizio antincendio prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti. In base alla lettura pretoria, del resto, non si è in presenza di un tributo di scopo, ma di natura peculiare per il quale sono ben definiti i soggetti passivi, il presupposto economico e la finalità – rispettivamente, le società di gestione, il traffico aereo e la riduzione del costo a carico dello Stato per il servizio antincendio negli aeroporti; inoltre, sul piano contabile, in base al principio generale dell’unità del bilancio, deve escludersi che la scelta legislativa di destinare le risorse del fondo a una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato anche all’esterno del perimetro aeroportuale, sia manifestamente irragionevole e in contrasto con il principio di capacità contributiva).

Massima n. 46888

Per capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost., si deve intendere l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta desumibile dal presupposto economico cui l’imposizione è collegata. Esso consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità. (Precedenti: S. 49/2025 - mass. 46794; S. 34/2025 - mass. 46745; S. 108/2023 - mass. 45555). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, e dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come conv., nella parte in cui prevedono, per le sole società di gestione aeroportuale, l’obbligo di contribuire ad alimentare il fondo destinato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendio negli aeroporti. Nel perimetro aeroportuale le società su cui grava tale obbligo rivestono, in base all’art. 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 705 cod. nav., un ruolo diverso e preminente rispetto a tutti gli altri soggetti pure operanti nella stessa area, essendo loro consentito lo sfruttamento economico delle concessioni e la riscossione dei diritti aeroportuali – anche in base alla direttiva n. 2009/12/CE, e a una specifica convenzione per gli aeroporti di Malpensa e Linate. Una simile differenziazione giustifica sia la base imponibile del tributo, sia la delimitazione dei soggetti passivi, motivo per cui non risulta arbitrario, né in contrasto con il principio di eguaglianza tributaria, l’aver delimitato il perimetro soggettivo del prelievo in esame alle sole società di gestione aeroportuale, essendo tale misura sorretta da un’adeguata giustificazione obiettiva, consistente nella non assimilabilità dei soggetti che operano all’interno dello spazio aeroportuale. Neppure può ravvisarsi la violazione dell’art. 53 Cost. con riguardo al principio di capacità contributiva: difatti, l’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 individua, quale presupposto oggettivo del tributo, il traffico generato, espressamente definito quale indice di tale capacità. Esso si riferisce all’insieme dei movimenti che coinvolgono passeggeri, aeromobili e merci in arrivo e in partenza da uno scalo e rappresenta un indicatore chiave per misurare l’attività e l’impatto di un aeroporto sul territorio; è composto dal numero totale di decolli e atterraggi, includendo sia voli commerciali che privati, dal numero di passeggeri che partono, arrivano o transitano, anche senza cambiare aereo, e dalla quantità di merci e posta trasportate; nel complesso, in questo senso, non è solo un dato tecnico, ma opera da motore economico finalizzato a creare ricchezza, che è indice della capacità economica dell’aeroporto. Il presupposto del tributo è stato, di conseguenza, correttamente riferito dal legislatore alle società di gestione aeroportuale e non ad altri soggetti, che pure beneficiano dell’infrastruttura aeroportuale).

Massima n. 46889

L’art. 23 Cost. configura una riserva di legge di carattere “relativo”, nel senso che essa deve ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione, purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione. (Precedenti: S. 105/2003 - mass. 27677; S. 180/1996; S. 182/1994 - mass. 20417; S. 507/1988 - mass. 9227; e S. 67/1973 - mass. 6672). L’obbligo di contribuzione al fondo antincendio negli aeroporti presenta natura di prestazione patrimoniale obbligatoriamente imposta, come tale soggetta alla garanzia dettata dall’art. 23 Cost. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dell’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui individua unicamente una tipologia di contribuenti, quale soggetto passivo del tributo destinato a finanziare un servizio di interesse collettivo, le società di gestione aeroportuale. La disposizione censurata integra un esercizio dei poteri discrezionali spettanti al legislatore in materia tributaria nella determinazione dei criteri in relazione alla finalità alla quale s’ispira l’attività di imposizione fiscale e risulta rispettosa del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. Essa non determina una incongruenza tra “tributo-mezzo”, cui sarebbero sottoposti solo alcuni soggetti operanti in aeroporto, e “tributo-fine”, che riguarderebbe tutta la collettività. Né la limitazione dell’obbligo di contribuzione ai soli gestori aeroportuali denota una un irrazionale o arbitrario esercizio della discrezionalità del legislatore: è lo stesso codice della navigazione, infatti, a rendere evidente la differenza di posizione e funzioni tra la società di gestione e i vettori aerei e gli handlers, da esse coordinati e controllati: è la prima il dominus dell’aeroporto e per questa ragione la legge le impone il dovere di concorrere alle spese per il servizio antincendio – anche secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 384 del 1991 con riguardo a locali, attrezzature e infrastrutture ad esso relativi – trovando fondamento logico-sistematico nella responsabilità, attribuita dall’ordinamento al gestore aeroportuale, di organizzare e amministrare l’esercizio complessivo dell’aeroporto in concessione, utilizzandone le infrastrutture e permettendone lo sfruttamento economico, godendo peraltro dei diritti aeroportuali di cui all’art. 2 della direttiva 2009/12/CE).

Massima n. 46890

È dichiarata inammissibile, per genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come conv., nella parte in cui pone i costi del servizio antincendio a carico delle società di gestione aeroportuale. Le argomentazioni del rimettente, dirette a censurare, nel loro insieme, una ipotetica commistione tra costi, utili e investimenti, risultano assertive e non suffragate da idonea documentazione, non essendo dimostrato in alcun modo che alle società di gestione sia derivato un pregiudizio dalla disposizione in esame, tale da determinare un’ingiustificata e irrazionale ingerenza del legislatore nell’autonomia imprenditoriale. (Precedenti: S. 171/2024 - mass. 46427; S. 220/2023).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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