Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2025
Corte cost., sent. 3 gennaio 2025, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2025
- Data di deposito
- 3 gennaio 2025
- Data di decisione
- 26 novembre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 7 novembre 2005
- art. 38, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 6 agosto 2019
- art. 5, comma 2, bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 7 novembre 2005
- art. 38, comma 6, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 6 agosto 2019
Parametri
- art. 267, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 11, par. 1, lett. d), direttiva CE n. 109 del 25 novembre 2003
- art. 11, par. 1, lett. f), direttiva CE n. 109 del 25 novembre 2003
Massime
Massima n. 46620
Il giudice, ove ravvisi l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta, deve individuare il rimedio più appropriato, ponderando le peculiarità della vicenda sottoposta al suo esame. In particolare, può non applicare la normativa interna, all’occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, e dell’art. 11 Cost., soprattutto in ragione delle divergenze sull’efficacia diretta della normativa europea, che sono emerse nei diversi gradi di giudizio. In tale ultimo caso, la Corte costituzionale non potrà esimersi dal rispondere, con gli strumenti che le sono propri e che comprendono una vasta gamma di tecniche decisorie alle censure che investono la violazione di una norma europea che presenti un nesso con interessi o princìpi di rilievo costituzionale, così da assicurare il “tono costituzionale” della questione sollevata. (Precedente: S. 181/2024 - mass. 46445).In un sistema improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell’Unione e, per definizione, ad escludere ogni preclusione, il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera nella costruzione di tutele sempre più integrate. (Precedente: S. 15/2024 - mass. 45984).
Massima n. 46621
Il diritto all’abitazione si configura come tratto saliente della socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione e come un diritto fondamentale di natura sociale, indissolubilmente connesso con la dignità della persona. Il rango primario del diritto in esame, speculare agli inderogabili doveri di solidarietà sociale, impone una tutela effettiva, che si estrinseca, tra l’altro, nell’assegnazione degli alloggi alle famiglie meno abbienti e nei sussidi per il canone di locazione. (Precedenti: S. 67/2024 - mass. 46063; S. 209/2009 - mass. 33561; S. 217/1988 - mass. 10462).Le prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica si configurano come un servizio pubblico, finalizzato a impedire che taluno resti privo di abitazione. L’offerta di un alloggio a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi assicura agli stessi un’esistenza dignitosa ed è funzionale alla piena realizzazione della persona umana e all’effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali. (Precedenti: S. 168/2014 - mass. 38013; S. 176/2000 - mass. 25387; S. 404/1988 - mass. 13693).Anche il contributo integrativo del canone di locazione, corrisposto a coloro che, pur ammessi nella graduatoria, non si collochino in posizione utile per ottenere l’assegnazione di un alloggio, è un sussidio che sovviene al bisogno abitativo e partecipa delle medesime caratteristiche e delle medesime finalità dell’edilizia residenziale pubblica.Il requisito della residenza protratta per ottenere un sussidio può costituire un presupposto distorsivo, perché allorché assurge a una portata generale e dirimente, smarrisce ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale e rischia di precludere l’accesso alle prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la libertà di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza. Pertanto, quando il legislatore condiziona alla residenza protratta l’erogazione di prestazioni e servizi destinati a soddisfare bisogni vitali, come quello abitativo, si impone uno stretto scrutinio di costituzionalità. (Precedenti: S. 145/2023 - mass. 45683; S. 9/2021 - mass. 43558; S. 7/2021 - mass. 43549; S. 107/2018 - mass. 40774).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11, par. 1, lett. d e f, della direttiva 2003/109/CE, gli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge prov. Trento n. 15 del 2005, come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell’art. 38 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. Il requisito della residenza protratta per un decennio nel territorio italiano, prevista dalla disposizione censurata dalla Corte di cassazione, prima sez. civile – che non rinviene alcuna giustificazione persuasiva nell’esigenza di coordinamento con la disciplina del reddito di cittadinanza, perseguendo quest’ultimo diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e differendo dalle misure assistenziali dirette a soddisfare un bisogno primario della persona – non rispecchia un significativo radicamento nel territorio dell’ente deputato al riconoscimento della prestazione e non corrobora alcuna prognosi di stanzialità. La disciplina restrittiva inoltre non solo non è suffragata da una valida ragione giustificatrice, ma si rivela manifestamente irragionevole, in quanto disconosce ogni rilievo allo stato di bisogno e assurge a parametro esclusivo e dirimente, nella rigidità della preclusione che racchiude, determinando una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità. Così congegnato, il criterio selettivo pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio. Si nega così in radice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica e, nell’aggiungere un ulteriore e irragionevole ostacolo al disagio economico e sociale, si tradisce il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana). (Precedenti: S. 147/2024 - mass. 46367; S. 54/2024 - mass. 46072; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 19/2022 - mass. 44526).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 2024.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze